CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08175/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0C – rappresenta ta e dife sa in virtù di procura speciale a margine de l ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, al via le Parioli , n. 44 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] s. r . l . , in persona del curatore p.t. , elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cunfida, n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] lorappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso ildecreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Alessandria, udita la relazione nella camera di consiglio del 10 ottobre2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsiil ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 101 l.fall. al giudice delegato al F allimento della [OSCURATO:SOCIETA].,dichiarato dal Tribunale di Alessandria con sentenza n . 82 /201 6 , [OSCURATO:PERSONA] disporsi la restituzione in suo favore di n. 368 dipinti rinvenuti in locali di pertinenza della società fallita. Esponeva che [OSCURATO:PERSONA], suo padre, era l’autore dei dipinti;dipinti che, qualeunica figlia ed erede, le era no pervenut i iure successionis , a seguito della morte dapprima del padre e poi della madre(cfr. ricorso, pagg. 2 - 3) . Esponeva altresì che, impossibilitata a collocare le opere altrove, ne aveva concordato con la [OSCURATO:SOCIETA]. il deposito presso la sede della società sino alla data del 31.8.2014(cfr. ricorso, pag. 3). Esponeva poi che aveva raggiunto intese con la depositaria finalizzat e a consentire la prosecuzione del depositocon scritture private in data 16.7.2014 e 29.4.2016, il cui testo le era stato inoltrato dalla s.r.l. a mezzo posta elettronicacertificata, onde conferire alle stesse data certa (cfr. ricorso, pag. 3) . Esponeva infine che i dipinti non avevano alcuna attinenza con l’oggetto della società poi fallita, operante nel settore delle leghe nobili per l’odontotecnica - . 2.Il g.d. rigettava la domanda. 3.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione allo stato passivo. Resisteva ilcuratore del fallimento. 4.Con decreto dell’11.4.20 17 il t ribunale rigettava l’opposizione . Evidenziava il tribunale, alla luce dell’art. 48 del d.lgs. n. 82/2005 , che l’allegazione al messaggio di posta elettronica certificata delle scritture del 16.7.2014 e del 29.4.2016non era idonea a render ne certa la data ai fini della loro opponibilità al curatore. Evidenziava che a tale scoposarebbe stato necessario riprodurre il testo degli allegati nel corpo del messaggio di posta elettronica certificata. 5.Avverso tale decretoha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivola cassazione con ogni susseguente statuizione . Ilcuratore del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 6.Il P.M. ha formulato per iscritto le sue conclusioni. Laricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 7.Con l’unico motivo l a ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Deduce che il tribunale non ha tenuto conto né delle disposizioni di cui al d.P.R. n. 68/2005, segnatamente dell’art. 6, 4° co., né delle disposizioni del d.m. 2.11.2005, segnatamente dell’art. 17(cfr. ricorso, pag. 5). Deduce in ogni caso che la curatela nonha contestato né che la scrittura in data 29.4.2016 fosse allegata al messaggio di p.e.c.né che d alle stampe del messaggio p.e.c. e dalle relative ricevute si evince sse chiaramente che il messaggio eracomprensivo dell’allegato (cfr. ricorso, pag. 6 ) . Deduce d’altra parte che allastampa delle ricevute di un messaggio p.e.c. e del relativo contenuto si applica l’art. 2712 cod. civ., sicché colui contro il quale è prodotta deve disconoscerla in modo chiaro e circostanziato, allegando gli elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (così ricorso, pag. 7).8.Il motivo di ricor so è fondato e meritevole di accoglimento. 9.Vengono in evidenza i riferimenti normativi che seguono . Ai sensi dell’art. 1, 2° co., lett. a), del d.P.R. n. 68/2005 si intende per “busta di trasporto, il documento informatico che contiene il messaggio di posta elettronica certificata”. Ai sensi dell’art. 1, 2° co., lett. f), del d.P.R. n. 68/2005 si intende per “messaggio di posta elettronica certificata, un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati”. Ai sensi dell’art. 1, 2° co., lett. i), del d.P.R. n. 68/2005 si intende per “riferimento temporale, l’informazione contenente la data e l’ora che viene associata ad un messaggio di posta elettronica certificata”. Ai sensi dell’art. 9, 1° co., del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] “a ciascuna trasmissione è apposto un unico riferimento temporale (…)”. Ai sensi dell’art. 6, 3° co., del d.P.R. n. 68/2005 “la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione”. Ai sensi dell’art. 6, 6° co., del d.P.R. n. 68/2005 “la ricevuta di avvenuta consegna è emessa esclusivamente a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17”. Ai sensi dell’art. 11, 1° co., del d.P.R. n. 68/2005 “i gestori di posta elettronica certificata trasmettono il messaggio di posta elettronica certificata dal mittente al destinatario integro in tutte le sue parti, includendolo nella busta di trasporto”.10.Dai summenzionati riferimenti normativi si evincono i rilievi che seguono. Idocumenti informatici allegati sono parte integrante del messaggio di posta elettronica. L’emissione della ricevuta di avvenuta consegna, a seguito della ricezione della busta di trasporto, fornisce la prova, con certificazione del relativo momento, ossia del riferimento temporale – cioè, dell’informazione contenente la data e l’ora - che il messaggio di posta elettronica certificata , comprensivo evidentemente degli allegati, è validamente pervenuto , integro in tutte le sue parti,all’indirizzo del destinatario. 11. Nel quadro delle suindicate previsioni del d.P.R. n. 68/2005 – debitamente richiamato al 1° co. (“la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 (…)”)dell’art. 48 del d.lgs. n. 82/2005 (l’art. 48 cit. è stato abrogato a far data dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 217/2017, poi modificato dal d.l. n. 135/2018, convertito con modificazioni, dalla legge n. 12/2019)– e delle correlate regole tecniche di cui al d.m. 2.11.2005 si accredita il rilievo della ricorrente secondo cui il messaggio inviato da un utente di posta elettronica certificata “non può essere in alcunmodo alterato e non può dunque risultare monco di eventuali allegati” (così ricorso, pag. 6). 12.Più esattamente non possono che formularsi i postulati che seguono. La prefigurazione, di cui al 3° co. dello stesso art. 48 cit., di opponibilità ai terzi della data e dell’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del 1° co. dello stesso art. 48 è destinata ad operare anchecon riferimento agli “allegati” ove non sia in contestazione il loro invio ed il loro contenuto.E tanto,ben vero, p ur nel solco dell’insegnamento delle sezioni unite secondo cui la mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore, che proponga istanza di ammissione al passivo fallimentare, si configura come fatto impeditivo all’accoglimento della domanda ed oggetto di eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabileanche di ufficio dal giudice (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2013, n. 4213 (Rv. 625119-01)). Di conseguenza, si accredita l’ “error in iudicando” denunciato dalla ricorrente, giacché il tribunale ha circoscritto al testo della comunicazione di posta elettronica, con esclusione degli allegati,la certezza della data. 13.Si soggiunge che la curatela controricorrente non ha dato conto di aver specificamente disconosciuto e contestato la copia della stampa della ricevuta di avvenuta consegna el’allegazione delle scritture private in data 16.7.2014 e 29.4.2016 al messaggio di posta elettronica certificata(cfr. memoria difensiva ex art. 99 l.f. in data 17.3.2017). Propriamente ha contestato il difetto di prova del “titolo in base al quale i dipinti sarebbero pervenuti in proprietà alla ricorrente” (cfr. controricorso, pag. 3)ovvero ha addotto “la mancanza di alcuna prova documentale avente data certa della proprietà dei quadri in capo a [OSCURATO:PERSONA]” (cfr. controricorso, pagg. 3– 4 e 10 ) . Sovviene perciò la previsione del 2° co. dell’art. 23 del d.lgs. n. 82/2005 a tenor della quale “le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta”(cfr. Cass. 30.10.2018, n. 27633, secondo cui la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia –in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale; Cass. (ord.) [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 29993). 14. I n accoglimento del motivo di ricorso il decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Alessandria va cassato con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 15.In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit. P.Q.M. La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa il decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Alessandriae rinvia a llo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Cor