CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14146/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che i primi tre motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] - che censurano l'inosservanza di legge e il motivazione con riguardo al mancato riconoscimento sia della causa di esclusione di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sia delle attenuanti generiche, sia, infine, dell'attenuante del c.d. lucro di speciale tenuità - sono manifestamente infondati in quanto la motivazione è esente da vizi, avendo la Corte di merito, pur in relazione alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, escluso, in maniera non certamente implausibile, sia la qualificazione dell'offesa in termini di "particolare tenuità", sia i presupposti integranti l'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., sulla base del quantità dello stupefacente sequestrato (13 pallini di crack, pari a 2,31 gr.) e della modalità dell'azione (il rinvenimento di 702 banconote di vario taglio, pari a 207 euro e di un cellulare con doppia sim), nonché delle dichiarazioni dell'acquirente, il quale ha dichiarato che in passato aveva contattato l'imputato per altre cessioni, indice, quindi, dell'abitualità della condotta, e correttamente stimato ininfluente, ai fini del riconoscimento delle attenuanti ex artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen., la condotta collaborativa, in quanto assunta a fronte di una situazione di flagranza del reato; considerato che i restanti due motivi, che contestano l'affermazione della penale responsabilità, sono parimenti inammissibili perché fattuali e generici, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha confermato il giudizio di penale responsabilità, sulla base degli elementi accertati nel caso concreto, ossia: l'arresto in flagranza del reato, il ritrovamento di singole e multiple dosi di sostanza stupefacente e le dichiarazioni dell'acquirente; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 marz