Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 novembre 2021

Cassazione n. 34715/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22003/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 100/C, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. – controricorrente – F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 22003/2015 Numero sezionale 5831/2021 Numero di raccolta generale 34715/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, sezione n. 05, n. 4093/05/15, depositata il 06/05/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con quattro motivi contro l’Agenzia delle entrate, che ha resistito con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Campania (sezione di Salerno) che — in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento che recuperava a tassazione, a fini I.r.p.e.f., per il periodo d’imposta 2006, la plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso (in data 13/06/2006) di un terreno edificabile, assoggettato a tassazione separata, sulla base della rettifica del valore di mercato del bene immobile ai fini dell’imposta di registro, cui aveva aderito il cessionario/acquirente – in accoglimento dell’appello dell’ufficio, ha riformato la sentenza di primo grado, favorevole al contribuente.

2. La C.T.R. ha ritenuto che la rettifica del valore di cessione del terreno, ai fini dell’imposta di registro, cui ha aderito l’acquirente, è prova presuntiva sufficiente della plusvalenza non dichiarata e che, nella specie, i documenti prodotti dal contribuente (contratto di compravendita, fideiussione bancaria, estratto conto attestante un bonifico), non siano idonei a vincere tale presunzione perché (cfr. pag. 6 della decisione) «privi di valenza probatoria univoca».

3. Con istanza datata 25/10/2021 il contribuente ha chiesto che sia dichiarata la cessione della materia del contendere, con la compensazione delle spese del giudizio, in ragione del fatto che, in pendenza del giudizio di cassazione, l’Agenzia delle entrate ha annullato in autotutela l’avviso di accertamento impugnato ed ha r.g. n. 22003/2015 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 22003/2015 Numero sezionale 5831/2021 Numero di raccolta generale 34715/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 disposto lo sgravio dell’iscrizione a ruolo del debito tributario.

All’istanza è allegata documentazione di riscontro.

4. Il venire meno, in capo al ricorrente, dell’interesse al ricorso, desumibile dalla sua richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, ne determina l’inammissibilità.

5. Le spese del giudizio di cassazione vanno compensate in ragione della peculiarità della dinamica processuale.

6. Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del c.d.

“doppio contributo unificato” (argomento ex Cass. 07/12/2018, n. 31732, in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., dalla legge n. 225 del 2016).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse e compensa, tra le parti, le spese del giudizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22003/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 100/C, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. – controricorrente – F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 22003/2015 Numero sezionale 5831/2021 Numero di raccolta generale 34715/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, sezione n. 05, n. 4093/05/15, depositata il 06/05/2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con quattro motivi contro l’Agenzia delle entrate, che ha resistito con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Campania (sezione di Salerno) che — in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento che recuperava a tassazione, a fini I.r.p.e.f., per il periodo d’imposta 2006, la plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso (in data 13/06/2006) di un terreno edificabile, assoggettato a tassazione separata, sulla base della rettifica del valore di mercato del bene immobile ai fini dell’imposta di registro, cui aveva aderito il cessionario/acquirente – in accoglimento dell’appello dell’ufficio, ha riformato la sentenza di primo grado, favorevole al contribuente. 2. La C.T.R. ha ritenuto che la rettifica del valore di cessione del terreno, ai fini dell’imposta di registro, cui ha aderito l’acquirente, è prova presuntiva sufficiente della plusvalenza non dichiarata e che, nella specie, i documenti prodotti dal contribuente (contratto di compravendita, fideiussione bancaria, estratto conto attestante un bonifico), non siano idonei a vincere tale presunzione perché (cfr. pag. 6 della decisione) «privi di valenza probatoria univoca». 3. Con istanza datata 25/10/2021 il contribuente ha chiesto che sia dichiarata la cessione della materia del contendere, con la compensazione delle spese del giudizio, in ragione del fatto che, in pendenza del giudizio di cassazione, l’Agenzia delle entrate ha annullato in autotutela l’avviso di accertamento impugnato ed ha r.g. n. 22003/2015 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 22003/2015 Numero sezionale 5831/2021 Numero di raccolta generale 34715/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 disposto lo sgravio dell’iscrizione a ruolo del debito tributario. All’istanza è allegata documentazione di riscontro. 4. Il venire meno, in capo al ricorrente, dell’interesse al ricorso, desumibile dalla sua richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, ne determina l’inammissibilità. 5. Le spese del giudizio di cassazione vanno compensate in ragione della peculiarità della dinamica processuale. 6. Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo unificato” (argomento ex Cass. 07/12/2018, n. 31732, in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., dalla legge n. 225 del 2016). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse e compensa, tra le parti, le spese del giudizi
Sentenza Cassazione n. 34715/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris