Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 gennaio 2021

Cassazione n. 37323/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; liatz/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]) ciLA— [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 4 marzo 2021, il Tribunale di Palermo rigettava l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione della Corte di appello del 28.1.2021, con la quale era stata respinta la richiesta difensiva di declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere, in atto nei confronti del predetto imputato, per decorrenza termini e di conseguente immediata scarcerazione dello stesso.

Premetteva il Tribunale che [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato condanna in primo grado in relazione ai delitti di partecipazione associativa mafiosa ex art. 416 bis cod. pen. e altri reati - fine alla pena complessiva di anni ventuno di reclusione; che la sentenza del Tribunale di Palermo era stata parzialmente riformata all'esito del giudizio di secondo grado, che aveva escluso la ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 6, cod. pen. e proceduto alla rideterminazione della pena, secondo la normativa vigente prima della novella legislativa del 2015, applicabile ratione temporis all'addebito associativo, nella misura di anni diciotto di reclusione.

Riteneva, quindi, infondata l'eccezione di inefficacia della custodia cautelare in carcere per violazione del termine di fase relativo al giudizio di primo grado, formulata dalla difesa, in quanto la parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo non avrebbe potuto comportare l'applicazione retroattiva di un diverso e più ridotto termine di durata della custodia cautelare medesima, in relazione a una fase processuale, quella relativa al giudizio di primo grado, ormai esauritasi alla data di presentazione della domanda.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], per erronea applicazione della legge processuale.

Il ricorrente ha, sostanzialmente, sostenuto che l'avvenuta riduzione della pena inflitta all'imputato, in sede di giudizio di appello, alla stregua della normativa vigente prima della novella legislativa del 2015, ritenuta applicabile ratione temporis all'addebito associativo a carico del predetto, dovrebbe assumere efficacia retroattiva con riferimento al termine di fase di primo grado; che tale efficacia retroattiva dovrebbe essere attribuita anche all'avvenuta eliminazione, sempre da parte del giudice di appello, dell'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416 bis cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.

Intanto, irrilevante deve ritenersi la prima questione prospettata, perché sia considerando i parametri edittali previsti per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. post riforma del 2015, sia considerando quelli ante riforma, il termine di fase della misura cautelare sarebbe stato, ai sensi dell'art. 303, comma 1, n. 3 e 3 bis cod. proc. pen., sempre quello di anni due (anche volendo applicare le disposizioni ante riforma del 2015 e posto che per il calcolo dei termini di fase delle misure cautelari va considerata la pena massima edittale del reato in relazione al quale sono state disposte, infatti, detta pena sarebbe stata pari ad anni quindici di reclusione, secondo il disposto del comma 4 dell'art. 416 bis cod. pen., cui andava aggiunto l'aumento per effetto dell'aggravante di cui al comma 6 della citata norma; cosicché detta pena sarebbe stata pari ad anni ventidue, mesi sei di reclusione, quindi superiore ad anni venti).

2. Ciò posto, il vero nucleo del ricorso è quello relativo alla questione dell'avvenuta eliminazione, nel giudizio di appello, dell'aggravante di cui al comma 6 dell'aq c 416 bis cod. pen. e della valenza retroattiva di detta decisione con riferimento ai termini di custodia cautelare della fase di primo grado, che - secondo la difesa - sarebbero scaduti, nel caso di specie, 1'11 ottobre 2018, ancor prima della sospensione dei medesimi termini disposta, ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., con ordinanza del Tribunale del 25.1.2019.

Ebbene, tale prospettazione è manifestamente infondata per due ordini di ragioni.

E in vero, è lo stesso ricorrente che ha evidenziato di avere formulato al Tribunale di Palermo, nel corso del giudizio di primo grado, istanza di revoca della misura cautelare per decorrenza termini di fase e che detta istanza era stata rigettata.

Ma poiché le ordinanze in materia di libertà personale sono autonomamente impugnabili, ai sensi dell'art. 586, comma 3, cod. proc. pen., la difesa avrebbe dovuto semmai attivare tale potere e non eccepire la relativa questione addirittura all'esito del giudizio di secondo grado.

Inoltre, il Tribunale di Palermo, nel respingere l'appello dell'imputato, ha richiamato la sentenza di questa Corte n. 7199 dell'8 febbraio 2013, secondo cui "in tema di custodia cautelare, la sentenza di condanna in appello che, in parziale riforma di quella di primo grado, riconosca un'attenuante a effetto speciale, non comporta la rideterminazione retroattiva dei termini di durata massima per le precedenti fasi del procedimento, attesa l'autonomia di ciascuna di. esse"; detto principio - seppure nell'indicata pronuncia sia specificatamente riferito a una fattispecie (parziale riforma della sentenza di primo grado per riconoscimento di un'attenuante a effetto speciale), diversa da quella oggetto del presente scrutinio (parziale riforma della sentenza di primo grado per esclusione di una circostanza aggravante) - è stato a quest'ultima correttamente applicato.astriessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 3oma, lì - Al riguardo, giova richiamare altra decisione di questa Corte che ha affermato, in fattispecie perfettamente sovrapponibile, che "il mutamento della qualificazione giuridica del fatto non influisce sui termini di custodia cautelare delle fasi esaurite, con la conseguenza che, qualora con la sentenza di primo grado venga esclusa l'esistenza di un'aggravante, i termini di custodia cautelare per la fase di primo grado vanno commisurati in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contenuta nel provvedimento che dispone il giudizio, mentre il contenuto del dispositivo della sentenza di primo grado rileva ai fini della commisurazione della custodia cautelare per quel che attiene alla fase successiva (Nella specie, l'imputato era stato rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. e quest'ultima aggravante era stata esclusa dalla sentenza di primo grado) [ Cass. Sez. 5 n. 44938 del 26/06/2018, Rv. 274178].

3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila.

4. A cura della cancelleria, copia del presente provvedimento va trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, co. 1 ter, disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. .

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen..

Così deciso, il 9 settemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; liatz/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]) ciLA— [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 marzo 2021, il Tribunale di Palermo rigettava l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione della Corte di appello del 28.1.2021, con la quale era stata respinta la richiesta difensiva di declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere, in atto nei confronti del predetto imputato, per decorrenza termini e di conseguente immediata scarcerazione dello stesso. Premetteva il Tribunale che [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato condanna in primo grado in relazione ai delitti di partecipazione associativa mafiosa ex art. 416 bis cod. pen. e altri reati - fine alla pena complessiva di anni ventuno di reclusione; che la sentenza del Tribunale di Palermo era stata parzialmente riformata all'esito del giudizio di secondo grado, che aveva escluso la ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 6, cod. pen. e proceduto alla rideterminazione della pena, secondo la normativa vigente prima della novella legislativa del 2015, applicabile ratione temporis all'addebito associativo, nella misura di anni diciotto di reclusione. Riteneva, quindi, infondata l'eccezione di inefficacia della custodia cautelare in carcere per violazione del termine di fase relativo al giudizio di primo grado, formulata dalla difesa, in quanto la parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo non avrebbe potuto comportare l'applicazione retroattiva di un diverso e più ridotto termine di durata della custodia cautelare medesima, in relazione a una fase processuale, quella relativa al giudizio di primo grado, ormai esauritasi alla data di presentazione della domanda. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], per erronea applicazione della legge processuale. Il ricorrente ha, sostanzialmente, sostenuto che l'avvenuta riduzione della pena inflitta all'imputato, in sede di giudizio di appello, alla stregua della normativa vigente prima della novella legislativa del 2015, ritenuta applicabile ratione temporis all'addebito associativo a carico del predetto, dovrebbe assumere efficacia retroattiva con riferimento al termine di fase di primo grado; che tale efficacia retroattiva dovrebbe essere attribuita anche all'avvenuta eliminazione, sempre da parte del giudice di appello, dell'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416 bis cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. Intanto, irrilevante deve ritenersi la prima questione prospettata, perché sia considerando i parametri edittali previsti per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. post riforma del 2015, sia considerando quelli ante riforma, il termine di fase della misura cautelare sarebbe stato, ai sensi dell'art. 303, comma 1, n. 3 e 3 bis cod. proc. pen., sempre quello di anni due (anche volendo applicare le disposizioni ante riforma del 2015 e posto che per il calcolo dei termini di fase delle misure cautelari va considerata la pena massima edittale del reato in relazione al quale sono state disposte, infatti, detta pena sarebbe stata pari ad anni quindici di reclusione, secondo il disposto del comma 4 dell'art. 416 bis cod. pen., cui andava aggiunto l'aumento per effetto dell'aggravante di cui al comma 6 della citata norma; cosicché detta pena sarebbe stata pari ad anni ventidue, mesi sei di reclusione, quindi superiore ad anni venti). 2. Ciò posto, il vero nucleo del ricorso è quello relativo alla questione dell'avvenuta eliminazione, nel giudizio di appello, dell'aggravante di cui al comma 6 dell'aq c 416 bis cod. pen. e della valenza retroattiva di detta decisione con riferimento ai termini di custodia cautelare della fase di primo grado, che - secondo la difesa - sarebbero scaduti, nel caso di specie, 1'11 ottobre 2018, ancor prima della sospensione dei medesimi termini disposta, ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., con ordinanza del Tribunale del 25.1.2019. Ebbene, tale prospettazione è manifestamente infondata per due ordini di ragioni. E in vero, è lo stesso ricorrente che ha evidenziato di avere formulato al Tribunale di Palermo, nel corso del giudizio di primo grado, istanza di revoca della misura cautelare per decorrenza termini di fase e che detta istanza era stata rigettata. Ma poiché le ordinanze in materia di libertà personale sono autonomamente impugnabili, ai sensi dell'art. 586, comma 3, cod. proc. pen., la difesa avrebbe dovuto semmai attivare tale potere e non eccepire la relativa questione addirittura all'esito del giudizio di secondo grado. Inoltre, il Tribunale di Palermo, nel respingere l'appello dell'imputato, ha richiamato la sentenza di questa Corte n. 7199 dell'8 febbraio 2013, secondo cui "in tema di custodia cautelare, la sentenza di condanna in appello che, in parziale riforma di quella di primo grado, riconosca un'attenuante a effetto speciale, non comporta la rideterminazione retroattiva dei termini di durata massima per le precedenti fasi del procedimento, attesa l'autonomia di ciascuna di. esse"; detto principio - seppure nell'indicata pronuncia sia specificatamente riferito a una fattispecie (parziale riforma della sentenza di primo grado per riconoscimento di un'attenuante a effetto speciale), diversa da quella oggetto del presente scrutinio (parziale riforma della sentenza di primo grado per esclusione di una circostanza aggravante) - è stato a quest'ultima correttamente applicato.astriessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 3oma, lì - Al riguardo, giova richiamare altra decisione di questa Corte che ha affermato, in fattispecie perfettamente sovrapponibile, che "il mutamento della qualificazione giuridica del fatto non influisce sui termini di custodia cautelare delle fasi esaurite, con la conseguenza che, qualora con la sentenza di primo grado venga esclusa l'esistenza di un'aggravante, i termini di custodia cautelare per la fase di primo grado vanno commisurati in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contenuta nel provvedimento che dispone il giudizio, mentre il contenuto del dispositivo della sentenza di primo grado rileva ai fini della commisurazione della custodia cautelare per quel che attiene alla fase successiva (Nella specie, l'imputato era stato rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. e quest'ultima aggravante era stata esclusa dalla sentenza di primo grado) [ Cass. Sez. 5 n. 44938 del 26/06/2018, Rv. 274178]. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila. 4. A cura della cancelleria, copia del presente provvedimento va trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, co. 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. . Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso, il 9 settemb
Sentenza Cassazione n. 37323/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris