CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 21906/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico ministero presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 03/11/2020 del Tribunale di Mantova, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 3 marzo 2020 il Tribunale di Mantova ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Ricorre per cassazione il Pubblico ministero presso la Corte di appello di Brescia evidenziando che il Tribunale aveva omesso la pronuncia della confisca ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato perché il Giudice ha omesso di valutare, ai sensi dell'art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244 — norma all'epoca vigente e successivamente abrogata dal d.igs. 24 settembre 2015, n. 158 - la sussistenza dei presupposti della confisca per il reato tributario commesso. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Mantova in diversa composizione personale P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 24 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]