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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 2023

Cassazione n. 28726/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.20557/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. P. [OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ENTRATE- RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE -intimati- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 33580/2018,depositata il 28/12/2018. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2023 dalla Cons.

Rel. Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che: L’Agenzia delle entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] la cartella esattoriale n. 01020100012704153, contenente il ruolo n. 01020100013704153 portante iscrizione a ruolo dell’Agenzia delle Entrate in materia di Iva, Imposte dirette Irpef, Irap 2003 e 2004, interessi accessori vari per un totale di Euro 183.316,74.

L’iscrizione a ruolo relativa all’anno di imposta 2003 è stata sgravata dall’Agenzia delle Entrate in esito a sentenza della Corte di Cassazione n. 26195/2018 depositata il 18/10/2018, che ha disposto la cassazione con rinvio della sentenza n. 6/15/10 della CTR del Piemonte.

Per quanto concerne, invece, l’iscrizione a ruolo relativo all’anno 2004, qui controverso, il contribuente ha dichiarato che questa ha formato oggetto di rottamazione con effetto di definizione totale perfezionatasi a far tempo dal 30/09/2018, data in cui è avvenuto il pagamento dell’ultima delle rate comunicate dal Concessionario della Riscossione.

L’ammissione alla procedura ed il pagamento di tutte le rate sono state documentate a questa Corte con le produzioni effettuate ex art. 372 c.p.c. sub A) e B) notificate e depositate in giudizio in data 8/11/2018.

Ciò nonostante, il contribuente lamenta che, con decisione n. 33580 del 2018, depositata il 28/12/2018, questa Corte di legittimità ha rigettato la richiesta di cessata materia del contendere avanzata dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che lo stesso non avesse prodotto documentazione idonea a comprovare l’integrale pagamento delle somme iscritte a ruolo. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per revocazione, avverso l’indicata sentenza di questa Corte, in ordine ad un motivo.

L’Agenzia delle entrate ed [OSCURATO:PERSONA] (ora Agenzia delle Entrate e riscossione) sono rimaste intimate.

Fissato il ricorso in pubblica udienza, il P.G. depositava conclusioni scritte in senso favorevole alla revocazione della sentenza.

Il ricorso, tolto dal ruolo veniva nuovamente avviato alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale il contribuente deposita memoria; con successiva memoria chiede la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

Considerato che: Il contribuente chiede che, in conseguenza dell’err ore di fatto commesso dalla Sezione quinta di questa Corte- che ha ritenuto non adeguatamente documentato dal contribuente l’integrale pagamento delle somme iscritte a ruolo- venga revocata la sentenza n. 33580/2018 con rimozione ad effetto di tutte le statuizioni decisorie, compresa la disposta reiezione del ricorso, il dispositivo di condanna e i conseguenti effetti e dichiarandosi, in luogo, l’avvenuta cessazione della materia del contendere a spese compensate.

Inoltre, il contribuente insiste su un ulteriore errore di percezione cui è incorsa questa Corte, in relazione alla condanna alle spese, in mancanza di un’attività difensiva di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, chesi è limitata a depositare una mera procura. [OSCURATO:PERSONA], preso atto che il ricorso era stato originariamente fissato per la trattazione in pubblica udienza e che, pertanto e per la rilevanza delle questioni trattate appare opportuno rinviare alla pubblica udienza.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.20557/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. P. [OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ENTRATE- RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE -intimati- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 33580/2018,depositata il 28/12/2018. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2023 dalla Cons. Rel. Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: L’Agenzia delle entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] la cartella esattoriale n. 01020100012704153, contenente il ruolo n. 01020100013704153 portante iscrizione a ruolo dell’Agenzia delle Entrate in materia di Iva, Imposte dirette Irpef, Irap 2003 e 2004, interessi accessori vari per un totale di Euro 183.316,74. L’iscrizione a ruolo relativa all’anno di imposta 2003 è stata sgravata dall’Agenzia delle Entrate in esito a sentenza della Corte di Cassazione n. 26195/2018 depositata il 18/10/2018, che ha disposto la cassazione con rinvio della sentenza n. 6/15/10 della CTR del Piemonte. Per quanto concerne, invece, l’iscrizione a ruolo relativo all’anno 2004, qui controverso, il contribuente ha dichiarato che questa ha formato oggetto di rottamazione con effetto di definizione totale perfezionatasi a far tempo dal 30/09/2018, data in cui è avvenuto il pagamento dell’ultima delle rate comunicate dal Concessionario della Riscossione. L’ammissione alla procedura ed il pagamento di tutte le rate sono state documentate a questa Corte con le produzioni effettuate ex art. 372 c.p.c. sub A) e B) notificate e depositate in giudizio in data 8/11/2018. Ciò nonostante, il contribuente lamenta che, con decisione n. 33580 del 2018, depositata il 28/12/2018, questa Corte di legittimità ha rigettato la richiesta di cessata materia del contendere avanzata dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che lo stesso non avesse prodotto documentazione idonea a comprovare l’integrale pagamento delle somme iscritte a ruolo. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per revocazione, avverso l’indicata sentenza di questa Corte, in ordine ad un motivo. L’Agenzia delle entrate ed [OSCURATO:PERSONA] (ora Agenzia delle Entrate e riscossione) sono rimaste intimate. Fissato il ricorso in pubblica udienza, il P.G. depositava conclusioni scritte in senso favorevole alla revocazione della sentenza. Il ricorso, tolto dal ruolo veniva nuovamente avviato alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale il contribuente deposita memoria; con successiva memoria chiede la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Considerato che: Il contribuente chiede che, in conseguenza dell’err ore di fatto commesso dalla Sezione quinta di questa Corte- che ha ritenuto non adeguatamente documentato dal contribuente l’integrale pagamento delle somme iscritte a ruolo- venga revocata la sentenza n. 33580/2018 con rimozione ad effetto di tutte le statuizioni decisorie, compresa la disposta reiezione del ricorso, il dispositivo di condanna e i conseguenti effetti e dichiarandosi, in luogo, l’avvenuta cessazione della materia del contendere a spese compensate. Inoltre, il contribuente insiste su un ulteriore errore di percezione cui è incorsa questa Corte, in relazione alla condanna alle spese, in mancanza di un’attività difensiva di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, chesi è limitata a depositare una mera procura. [OSCURATO:PERSONA], preso atto che il ricorso era stato originariamente fissato per la trattazione in pubblica udienza e che, pertanto e per la rilevanza delle questioni trattate appare opportuno rinviare alla pubblica udienza. P.Q.M. Rinvia la causa a nuo
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