CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 novembre 2025
Cassazione n. 39688/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 07/05/2025, con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 707 cod. pen. e 4 e 2 I.n. 110/75, commessi in Sondrio il 24/10/2019; Esaminata altresì la memoria difensiva del 30/10/2025; [OSCURATO:PERSONA] che, con unico articolato motivo, si lamenta violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. per la mancata dichiarazione di prescrizione del reato maturata anteriormente alla decisione impugnata; che la prospettazione contenuta in ricorso è manifestamente contrastante con il consolidato orientamento di legittimità, già maggioritario (Sez. 4, n. 28474 del 10/07/2024, Rv. 286811 - 02; Sez. 4, n. 26294 del 12/06/2024, Rv. 286653 - 01), confermato da Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg in proc. Polichetti, Rv. 288175 - 01, e secondo il quale per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017 (c.d. riforma Orlando); per i fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017, la disciplina dettata dall'art. 1, comma 11 lett. b), legge n. 103/2017 aveva modificato il previgente art. 159, comma 2, cod. pen. introducendo la sospensione del corso della prescrizione (per quanto qui di interesse) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo e, comunque, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi; che il fatto oggetto di contestazione è stato commesso il 24/10/2019; alla data della sentenza di primo grado (04/12/2023) il termine ordinario di prescrizione pari a quattro anni, già prorogato a cinque anni a seguito di fatti processuali interruttivi, non era decorso ed è rimasto sospeso per un anno e sei mesi (pertanto potenzialmente fino al 03/06/2025); sicché alla data della sentenza di appello (07/05/2025) non era ancora spirato; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 Il Consigliere estensor