CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 14905/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23774-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro E21 [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 4751/04/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 20/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 23774 sez. MT - ud. 23-03-2022 -2- Premesso che: 1.11Agenzia delle Entrate, denunciando violazione degli art.7 della L. 212/2000 e dell'art.3 del 1.241/1990, ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Calabria ha annullato, perché non motivato, un avviso, emesso da essa ricorrente nei confronti della spa [OSCURATO:PERSONA], poi E21 [OSCURATO:PERSONA] srl, in rettifica della rendita proposta da quest'ultima con procedura Docfa riguardo ad una pala eolica. La CTR ha ritenuto che l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento non "poteva considerarsi adempiuto tramite la generica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento della rettifica" e, sul richiamo a Cass.3262/2013, che sarebbe stato necessario che l'ufficio avesse allegato all'avviso gli atti richiamativi o ne avesse riportato le parti rilevanti nel corpo dell'avviso medesimo; 2.1a società è rimasta intimata; 3. il ricorso è correttamente notificato a mezzo PEC 1'11.9.20. Il ricorso è tempestivo, tenuto conto della sospensione dei termini processuali per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, prevista dal d.l. n. 18 del 2020, conv. in 1. 27 del 2020 e dal d.l. n. 23 del 2020, conv. in 1. n. 40 del 2020, e della sospensione feriale; considerato che: 1.è stato da questa Corte molte volte affermato che, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art.2 del d.l. 23 gennaio 1993, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n.75, e del d.m.19 aprile 1994, n.701 (cosiddetta procedura DOCFA), ed in base ad una stima diretta eseguita dall'ufficio, l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento, stabilito dall'art.7 della 1.212/2000, è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, nel caso in cui gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso opposto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass. 2036/222; Cass.n.31809/2018; Cass. n.12777/2018; Cass., Sez. 6 - 5, ord. n. 6065 del 2017; conf. Cass. sez. 6-5, ord. 13 febbraio 2014, n. 3394, Cass. sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23237, Cass. sez. 6-5, ord. 16 giugno 2016, n. 12497); 2. la ricorrente sostiene che nell'avviso e nei relativi "allegati tecnici" sono stati forniti alla società [OSCURATO:PERSONA] "i criteri di attribuzione della rendita"; 3. la ricorrente non ha trascritto l'avviso nel ricorso per cassazione né ha allagato l'avviso al ricorso; 4. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza (art. 366 c.p.c.). E' stato infatti statuito che "in tema di processo tributario, ove si censuri la sentenza della Commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento - la quale è atto amministrativo e non processuale - il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente il contenuto dell'atto impugnato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito al fine di consentire alla Corte di cassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l'esame del ricorso. (ex plurimis Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 28570 del 06/11/2019). Ed ancora, in base allo stesso principio ed in riferimento ad un caso simmetrico rispetto a quello che occupa: "In tema di contenzioso tributario, è inammissibile, per difetto di autosufficienza, il ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., avverso la sentenza che abbia ritenuto correttamente motivato l'atto impositivo, qualora non sia trascritta la motivazione di quest'ultimo, precludendo, pertanto, al giudice di legittimità ogni valutazione." (Sez. 5, sentenza n.2928 del 13/02/2015); 5. non vi è luogo a pronuncia sulle spese atteso che la -~ [OSCURATO:PERSONA] rr.an- sii~utt- ; e. 4.,0„, 6. dato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per esser amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115; PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso; Z Così deciso in Roma nella camera di consiglio del g_~. 2022, svolta con modalità d