CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38601/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE D'APPELLO DI FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato quella del Tribunale fiorentino e condannato il ricorrente alla pena di anni 3 mesi 9 di reclusione per i delitti di bancarotta prefallimentare societaria patrimoniale e documentale, oltre che per bancarotta postfallimentare; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche- è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici. D'altro canto, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Nel caso di specie la Corte territoriale ha offerto una motivazione congrua ed esente da vizi logici, in quanto le attenuanti generiche sono state negate per la condotta precedente e posteriore rispetto al fallimento, nonché per l'assenza di restituzione delle somme distratte. In sostanza, il motivo di ricorso non si confronta anche con la decisione, che individua gli elementi ostativi in sé sufficienti a negare l'attenuazione invocata, in quanto è idoneo anche un solo elemento ostativo, attenendosi ai principi affermati costantemente da questa Corte, per \(iyt ì v4 cui il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo .o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi (Sez. 6 n. 8668 del 28 maggio 1999, Milenkovic, Rv 214200). Va inoltre sottolineato che il dolersi della sottovalutazione del risarcimento, al quale si richiama il ricorrente, che smentirebbe l'affermazione della Corte di appello sulla ragione ostativa, è del tutto infondato, in quanto emerge dalla documentazione allegata al ricorso che non è intervenuto alcun risarcimento: esiste solo un atto di transazione, già di per sé insufficiente a ritenere l'integrale risarcimento (Sez. 5, n. 44100 del 24/09/2019, Fukuta, Rv. 278315 - 01; conf. n. 13411 del 2019 rv. 275463 - 03, n. 25326 del 2019 rv. 276276 - 01) e per altro condizionato al pagamento di quanto pattuito da parte di Buonomo, ma il ricorrente non offre la prova dell'intervenuto pagamento; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata revoca delle statuizioni civili, nonostante l'intervenuto risarcimento del danno - è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali: non risulta alcuna rinuncia nel processo della parte civile né, tantomeno, l'atto di transizione la prevede, se non come conseguenza del pagamento, non comprovato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8