CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 30722/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unale di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, FlaviaAlemi, ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale diPalermo ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice perle indagini preliminari del Tribunale di Palermo il 14 marzo 2026, avente adoggetto la somma di euro 32.585 rinvenuta nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA],in relazione all’ipotizzato reato di cui agli art. 110 e 648 cod. pen.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensoredell’indagata deducendo, con l’unico motivo di ricorso, articolato sotto il dupliceprofilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l’insussistenza delfumus del delitto di ricettazione e del necessario nesso di pertinenzialità tra lasomma sottoposta a sequestro e il reato ipotizzato.Si assume, in particolare, che il Tribunale avrebbe confermato il vincoloreale sulla base di meri indici sintomatici – quali l’ingente entità della somma, lemodalità di occultamento, il rinvenimento di sostanza stupefacente nelladisponibilità del coindagato, la presenza di un bilancino di precisione e la ritenutasproporzione tra il denaro rinvenuto e le capacità reddituali degli indagati –senza tuttavia individuare in modo adeguato il delitto presupposto da cui ildenaro sarebbe derivato. Il Tribunale avrebbe attribuito al denaro una genericaprovenienza delittuosa, integrando la motivazione del decreto genetico medianteil riferimento ad una presunta attività di traffico di sostanze stupefacenti.La ricorrente evidenzia, inoltre, che il giudice per le indagini preliminariaveva escluso la sua responsabilità con riguardo alla detenzione dellostupefacente rinvenuto e che il denaro era stato sequestrato presso l’abitazionedella zia [OSCURATO:PERSONA], circostanze che, ad avviso della difesa, escluderebberola riferibilità della somma a condotte delittuose ascrivibili alla stessa e,conseguentemente, la sussistenza del requisito della pertinenzialità richiesto peril mantenimento della misura cautelare reale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, per i motivi qui illustrati.2. In via preliminare, va ricordato che, in tema di riesame delle misurecautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell’art. 325, comma1, cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge. In tale nozione rientrano nonsolo gli errores in iudicando e in procedendo, ma anche la mancanza assoluta dimotivazione e la motivazione meramente apparente, in quanto vizi così radicalida rendere l’apparato argomentativo del provvedimento del tutto mancante oprivo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e dunqueinidoneo a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice. Non virientra, invece, l’illogicità manifesta, deducibile nel giudizio di legittimità soltantopen. (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01; Sez. U, n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017,Zaharia, Rv. 269119-01; Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255-01).Ne consegue che il tribunale del riesame, quando siano formulate specifichecensure in ordine al fumus commissi delicti, è tenuto, nei limiti propri del giudiziocautelare reale, a darne conto con motivazione effettiva, indicando le ragionidell’infondatezza, dell’irrilevanza o della superfluità degli argomenti difensivi; indifetto, il vizio si traduce in violazione di legge e comporta l’annullamento conrinvio dell’ordinanza impugnata (Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 285189-01).Quanto alla verifica del fumus commissi delicti, presupposto del sequestropreventivo, il giudice non può arrestarsi a un controllo meramente astratto dellaqualificazione giuridica prospettata dall’accusa, ma deve confrontarsi con leconcrete risultanze processuali, con le contestazioni difensive e con gli elementiofferti dalle parti, esplicitando, sia pure sinteticamente, le ragioni che rendonosostenibile l’ipotesi accusatoria e plausibile un giudizio prognostico sfavorevoleper l’indagato. Tale accertamento richiede la concreta emersione di indizi direato, senza tuttavia esigere la presenza dei gravi indizi di colpevolezza propridelle misure cautelari personali (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi,Rv. 206657-01; Sez. 3, n. 8152 del 12/12/2023, dep. 2024, Bonacci, Rv.285966-01; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927-01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433-01).2.1. Alla luce di tali principi, l’ordinanza impugnata non presenta alcunacarenza motivazionale rilevante ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen.Il Tribunale ha, infatti, ricostruito in modo puntuale le condotte attribuitealla ricorrente e ha dato conto delle ragioni per le quali, allo stato degli atti,doveva ritenersi sussistente il fumus del delitto di ricettazione di cui all’art. 648cod. pen., confrontandosi con le deduzioni difensive relative tantoall’insussistenza del reato quanto al difetto di pertinenzialità della sommasequestrata.In particolare, il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione delprincipio secondo cui, ai fini della configurabilità del fumus dei reati contro ilpatrimonio che presuppongono la consumazione di un altro delitto, quali quelliprevisti dagli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 cod. pen., è necessario cheil reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relativefattispecie, sia individuato almeno nella sua tipologia, senza che occorra lacompleta ricostruzione di tutti i suoi estremi storico-fattuali (Sez. 2, n. 6584 del15/12/2021, Cremonese, Rv. 282629-01).Nel caso di specie, il Tribunale ha individuato il reato presupposto, in terminidi plausibile tipologia, nell’attività di traffico illecito di sostanze stupefacenti,valorizzando il contestuale rinvenimento di circa un chilogrammo di hashish nelladisponibilità del coindagato Crivello, le modalità di custodia della somma,suddivisa in banconote di vario taglio e conservata in due borselli, ilrinvenimento di un bilancino di precisione intriso di sostanza resinosa e di foglimanoscritti contenenti nominativi e numeri telefonici, le modeste capacitàreddituali degli indagati, nonché le dichiarazioni dello stesso Crivello, il qualeaveva ammesso di avere svolto un ruolo di intermediazione nell’acquisto disostanza stupefacente e di essersi prestato alla custodia del denaro per conto diterzi.Il Tribunale ha, inoltre, esaminato la prospettazione difensiva secondo cuiuna parte del denaro sarebbe appartenuta alla zia [OSCURATO:PERSONA], reputandolainattendibile in ragione dell’unitarietà delle modalità di occultamento dellasomma e del comportamento tenuto dalla ricorrente, la quale aveva manifestatoconsapevolezza dell’esistenza del denaro invitando la zia a consegnarlo allapolizia giudiziaria. Ha infine ravvisato il periculum in mora nella concretapossibilità che il denaro fosse reimpiegato in ulteriori attività criminose.2.2. La motivazione dell’ordinanza impugnata risulta, pertanto, effettiva,coerente e non meramente apparente, avendo il Tribunale dato conto sia dellasussistenza del fumus commissi delicti sia del nesso di pertinenzialità tra lasomma sequestrata e il reato ipotizzato. Le censure della ricorrente si risolvono,in realtà, in una sollecitazione a rivalutare il merito dell’apprezzamento compiutodal giudice del riesame, non consentita in sede di legittimità ai sensi dell’art. 325cod. proc. pen.3. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 17/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]