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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 31896/2026

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isti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata per intervenuta prescrizione,letta per la ricorrente la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 22 novembre 2016 il Tribunale di Prato hacondannato l’imputata alle pene di legge per una serie di violazioni in materia disicurezza sul lavoro (art. 71, comma 4, lett. a); 64, comma 1, lett. c) in relazioneall’art. 68, comma 1, lett. b); art. 64, comma 1, lett. d); art. 64, comma 1, lett.a); art. 45, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008).2.

La ricorrente formula due motivi di ricorso per cassazione per violazionedell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al diniego dellacausa di proscioglimento di cui all’art. 131-bis cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso non è manifestamente infondato perché il [OSCURATO:PERSONA] ha omesso distatuire sulla richiesta di proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. e nonè possibile desumere dal complesso della sentenza una motivazione implicita didiniego.

La corretta instaurazione del rapporto processuale impone l’immediatadeclaratoria di estinzione dei reati, commessi il 22 novembre 2016, per esserematurata la prescrizione al 25 gennaio 2021, già computati 64 giorni disospensione per il periodo emergenziale della pandemia.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti perprescrizione.Così deciso, il 23 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
isti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata per intervenuta prescrizione,letta per la ricorrente la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 22 novembre 2016 il Tribunale di Prato hacondannato l’imputata alle pene di legge per una serie di violazioni in materia disicurezza sul lavoro (art. 71, comma 4, lett. a); 64, comma 1, lett. c) in relazioneall’art. 68, comma 1, lett. b); art. 64, comma 1, lett. d); art. 64, comma 1, lett.a); art. 45, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008).2. La ricorrente formula due motivi di ricorso per cassazione per violazionedell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al diniego dellacausa di proscioglimento di cui all’art. 131-bis cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso non è manifestamente infondato perché il [OSCURATO:PERSONA] ha omesso distatuire sulla richiesta di proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. e nonè possibile desumere dal complesso della sentenza una motivazione implicita didiniego. La corretta instaurazione del rapporto processuale impone l’immediatadeclaratoria di estinzione dei reati, commessi il 22 novembre 2016, per esserematurata la prescrizione al 25 gennaio 2021, già computati 64 giorni disospensione per il periodo emergenziale della pandemia. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti perprescrizione.Così deciso, il 23 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31896/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris