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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01571/2023

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 28890/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO

1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di ricettazione di un' auto provento di furto.

2. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo violazione di legge relativamente alla mancata adozione di una pronunzia ex art. 131 bis. c.p. ed alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

3. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte

3.1. In ordine al primo profilo va richiamato l' orientamento della Suprema Corte secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 26659001).

Invero non si prospettano sul punto possibilità di intervento di questa Corte Suprema atteso che i giudici territoriali, con una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, hanno già escluso nel caso in esame la "particolare tenuità del fatto" tenuto conto delle "allarmanti modalità della condotta serbata".

Trattasi di motivazione congrua in fatto e corretta in diritto tale da resistere alle censure del tutto generiche di parte ricorrente.

3.2. Anche la ulteriore censura è manifestamente infondata avendo i giudici chiarito, con adeguate argomentazioni che, anche valutati i precedenti dell'imputato, sussisteva il concreto rischio di recidivanza e che, pertanto, il beneficio richiesto non era concedibile.

Invero in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedenti giudiziari. (Sez. 5 - , Sentenza n. 17953 del 07/02/2020 Ud. (dep. 11/06/2020) Rv. 279206 - 02).

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 28890/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di ricettazione di un' auto provento di furto. 2. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo violazione di legge relativamente alla mancata adozione di una pronunzia ex art. 131 bis. c.p. ed alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. 3. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte 3.1. In ordine al primo profilo va richiamato l' orientamento della Suprema Corte secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 26659001). Invero non si prospettano sul punto possibilità di intervento di questa Corte Suprema atteso che i giudici territoriali, con una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, hanno già escluso nel caso in esame la "particolare tenuità del fatto" tenuto conto delle "allarmanti modalità della condotta serbata". Trattasi di motivazione congrua in fatto e corretta in diritto tale da resistere alle censure del tutto generiche di parte ricorrente. 3.2. Anche la ulteriore censura è manifestamente infondata avendo i giudici chiarito, con adeguate argomentazioni che, anche valutati i precedenti dell'imputato, sussisteva il concreto rischio di recidivanza e che, pertanto, il beneficio richiesto non era concedibile. Invero in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedenti giudiziari. (Sez. 5 - , Sentenza n. 17953 del 07/02/2020 Ud. (dep. 11/06/2020) Rv. 279206 - 02). 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in
Sentenza Cassazione n. 01571/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris