CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2024
Cassazione n. 04384/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, lamentando il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, e deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla confisca della somma di danaro. Con riferimento alla prima doglianza il giudice a quo, con determinazioni insindacabile in questa sede, ha escluso le circostanze attenuanti generiche non emergendo elementi positivi di valutazione e non ritenendo sufficiente di per sé la giovane età dell'imputato e il suo stato di incensuratezza essendo egli peraltro sottoposto a procedimenti penali per reati della stessa specie sebbene ancora pendenti; il giudice ha inoltre evidenziato la particolare insidiosità della condotta effettuata nel periodo in cui l'imputato era sottoposto dagli arresti domiciliari per reato della stessa specie. Con riferimento alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice ha evidenziato che l'imputato ha commesso il reato allorquando era sottoposto a misura cautelare custodiale per reato della stessa indole, eg evidenziato l'ammontare della somma di denaro rinvenuta, sintomatica di una certa redditività dell'attività illecita posta in essere. Per quanto attiene la confisca della somma di danaro, il motivo non è stato dedotto con l'atto di appello, secondo quanto si evince dalla sintesi dei motivi d'appello di cui alla sentenza impugnata, la censura non è stata dedotta in appello. Né il ricorrente ha contestato la completezza della predetta sintesi, deducendo di avere in realtà devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado la doglianza in disamina. Quest'ultima è pertanto inammissibile, a norma dell'art. 606 comma, 3 cod. proc. pen. Peraltro, al riguardo il giudice a quo ha ritenuto che la somma di danaro rinvenuta all'interno della camera da letto occupata dall'imputato, pari a euro 1425, non fosse di provenienza lecita, non essendo credibile la tesi difensiva secondo cui tale somma fosse il provento di una vendita di un cellulare di cui il ricorrente non ha fornito alcuna informazione (qualità e marca), considerato anche l'entità del ricavo della presunta vendita non è proporzionata ai prezzi reali di cellulari di seconda mano. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/12/2024 Il Consigliere estensore I