CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 33542/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ribunale del riesame di CataniaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale;lette le conclusioni scritte depositate dal difensore del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale del riesame di Catania, con ordinanza del 6 marzo 2026, haconfermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Ragusa aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arrestidomiciliari in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990,n. 309.La vicenda è stata ricostruita sulla base del verbale di arresto del 19 febbraio2026, dal quale è emerso che il personale operante aveva notato una breveconversazione e lo scambio di un oggetto tra l'indagato, soggetto già noto alleforze dell'ordine, e un giovane in transito su un monopattino, subito dopocontrollato con esito positivo per il rinvenimento di una modesta quantità dihashish. Sottoposto a sua volta a controllo, il [OSCURATO:PERSONA] veniva trovato in possessodi venti dosi di hashish già confezionate per la cessione, di un involucro dimarijuana e di una somma in contanti, mentre la perquisizione domiciliare haconsentito di rinvenire, nella camera da letto, oltre settecento grammi di hashishsuddivisi in panetti, ulteriori pezzi solidi della medesima sostanza, materiale per ilconfezionamento, una lama ancora intrisa di stupefacente e una rilevante sommadi denaro in banconote di diverso taglio.I giudici della cautela hanno ritenuto che la gravità indiziaria sussisteva purin assenza di analisi tossicologiche sulla sostanza sequestrata, osservando che lanatura drogante poteva desumersi non soltanto dall'esito positivo del testorientativo eseguito dalla polizia giudiziaria, ma anche dalle modalità dipresentazione dello stupefacente, in parte già ripartito in dosi pronte alla cessionee in parte ancora custodito in panetto.Quanto alle esigenze cautelari, è stato ravvisato il concreto e attuale pericolodi reiterazione, desumendolo dalle modalità del fatto, contrassegnate dalladisponibilità di un quantitativo non trascurabile di sostanza e dalla dimestichezzanel confezionamento delle singole dosi, nonché dalla personalità dell'indagato,gravato da due precedenti specifici e dedito alla condotta in contestazione mentresi trovava in affidamento in prova al servizio sociale per altro reato, così rivelandodi non aver mutato stile di vita. Ha concluso che gli arresti domiciliarirappresentavano il presidio minimo idoneo a contenere le esigenze del casoconcreto, imponendo una limitazione della libertà di movimento di chi avevaceduto stupefacente in strada.2. [OSCURATO:PERSONA], con l’unico motivo di ricorso, deduce la manifestaillogicità della motivazione, lamentando che il Tribunale del riesame abbiaconfermato la misura cautelare benché nessun esame tossicologico fosse statoeseguito sulla sostanza rinvenuta, con la conseguenza che non era possibileaffermare la detenzione a fini di spaccio in difetto di qualsiasi prova sulla naturadrogante della stessa. Sostiene che, mancando l'accertamento sull'effettivapresenza del principio attivo, viene meno il fondamento dei gravi indizi dicolpevolezza, sicché l'ordinanza si palesa totalmente illogica e, per le ragioniesposte, illegittima e meritevole di censura.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo perl’inammissibilità del ricorso.La difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte e decreto diammissione al gratuito patrocinio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.Va premesso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corteregolatrice, anche in materia cautelare, il ricorso per cassazione per vizio dimotivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenzadei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione allapeculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verificadelle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di meritoai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento dellerisultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendoformalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversavalutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976, che si richiama espressamente a Sez. U, n.11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828, pronuncia fondamentale sul tema,ancorchè riferita specificamente al procedimento ex art. 310 cod. proc. pen. Nellostesso senso, cfr. anche Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).2. La doglianza muove dal rilievo che il Tribunale del riesame, pur dando attodel mancato espletamento di analisi tossicologiche sulla sostanza sequestrata,avrebbe contraddittoriamente ritenuto integrata la detenzione di sostanzastupefacente, in difetto di una prova certa sulla natura della medesima.La censura è destituita di fondamento.Il principio invocato dal ricorrente postula, quale presupposto della propriaoperatività, che difetti qualsiasi accertamento sulla natura della sostanza.Il dato testuale dell'ordinanza impugnata, al contrario, evidenzia che ilpersonale operante aveva eseguito un test orientativo, con esito positivo perl'hashish, sicché un accertamento sulla natura drogante risulta in atti. Ciò sta asignificare che la premessa fattuale del motivo non trova riscontro negli attirichiamati dall’ordinanza impugnata, giacché confonde l'analisi tossicologica dilaboratorio con il narcotest, che è invece stato regolarmente compiuto.La distinzione non è di poco momento.In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, il c.d. "narcotest"consente di provare la natura stupefacente di una sostanza, pur non fornendo lamisura del principio attivo in essa contenuto (Sez. 6, n. 2599 del 14/12/2021, dep.2022, Palmas, Rv. 282680; Sez. 6, n. 6069 del 16/12/2016, dep. 2017, Rv.269007 – 01; Sez. 3, n. 22498 del 17/03/2015, Rv. 263784 - 01).In altri termini, e per quanto di interesse in questa sede, il narcotestcostituisce elemento idoneo ad attestare, soprattutto nella fase cautelare, lanatura stupefacente della sostanza, anche perché si ragiona in termini di gravitàindiziaria.Invero, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficientequalunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificataprobabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perchéi necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi qualeelemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza enon devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per ilgiudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità,richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art.273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep.20/02/2025, Rv. 287532 – 01; Sez. 4, n. 27498 del 23/05/2019, Rv. 276704 –01).Entro questa prospettiva, il percorso motivazionale dell'ordinanza impugnatasi sottrae alle censure mosse.Nel caso in esame, il giudice del riesame non si è arrestato all'esito del testorientativo, ma lo ha integrato con un fascio convergente di elementi di segnounivoco, costituiti dalle modalità di presentazione della sostanza — in parte giàripartita in dosi pronte per la cessione, in parte ancora custodita in panetti —, dalrilevante dato ponderale, dal rinvenimento di materiale per il confezionamento, diuna lama intrisa di stupefacente e di somme di denaro contante in banconote didiverso taglio.Si tratta di evenienze che, valutate nel loro complesso, risultano pienamenteidonee a sostenere la gravità indiziaria in ordine alla detenzione a fini di cessione.Deve rilevarsi che il vizio dedotto è quello della manifesta illogicità, il cuiscrutinio in sede di legittimità resta circoscritto alla verifica della coerenza e dellanon apparenza del tessuto argomentativo, restando preclusa ogni rivalutazione delfatto. La motivazione sopra sintetizzata non si presta a essere qualificataapparente o internamente contraddittoria, risultando anzi sorretta da un itinerariologico lineare e conforme ai principi richiamati.3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, ex art. 616cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente