CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09528/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza del 2 dicembre 2024, con la quale la Corte di appello di Bari, ha confermato la sentenza del 16 ottobre 2023 del Tribunale di Foggia che aveva condannato l'imputato alla pena di anni due di reclusione, per il reato previsto dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, con la recidiva di cui all'art. 99, primo comma, cod. pen., poiché al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza rendeva dichiarazione falsa ed ometteva di dichiarare il proprio stato detentivo; che, con il primo motivo, si lamenta il travisamento della prova relativamente all'elemento soggettivo del reato contestato, in quanto - secondo la prospettazione difensiva - i moduli per la richiesta del reddito di cittadinanza sarebbero stati presentati telematicamente tramite il CAF e non sarebbe mai stato acquisito un modello sottoscritto dall'imputato; che, pertanto, veniva in rilievo un mero errore scusabile e non poteva dirsi provato l'elemento soggettivo del reato; che, con il secondo motivo di doglianza, si sostiene la carenza di motivazione del provvedimento impugnato in merito alla recidiva contestata, nel rispetto di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità e come richiesto con preciso motivo di appello; che, con il terzo motivo, si denuncia la manifesta illogicità della motivazione sul bilanciamento delle circostanze contestate, con particolare riferimento alla negazione del riconoscimento delle attenuanti generiche. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché costituito da mere generiche doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito, oltre ad essere del tutto carente nel richiamo agli atti rilevanti; che, in riferimento al primo motivo di ricorso, la Corte di appello - come anche il Tribunale - ha fondato la propria decisione sulle risultanze probatorie del processo, ossia la falsità delle dichiarazioni riportate nelle domande di reddito di cittadinanza protocolli INPS -RDC - 2019 - 11067542 e INPS- RDC- 2020 - 2935242 presentate rispettivamente in data 29 marzo 2019 e 1 ottobre 2020, entrambe corredate dalle [OSCURATO:PERSONA] ai fini ISEE (INPS-ISEE-2019-03654011D-00 del 21 marzo 2019, INPS-ISEE-2020- 000663201-00 del 3 gennaio 2020 e INPS-ISEE-2021-00206253S-00 del 7 gennaio 2021), in cui è necessario indicare la presenza di misure cautelari personali in corso o condanne definitive recenti, ciò rappresentando un requisito ostativo all'accesso a molti benefici sociali; che il giudice d'appello ha quindi fondato la propria opinione correttamente, saldando la propria motivazione a quella del giudice di primo grado, nell'evidenziare che l'art. 2 del d.l. n. 4 del 2019, convertito con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato decreto-legge e, pertanto, l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepire il reddito di cittadinanza si risolve in un errore su legge penale che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen.; che l'errore sulla legge penale non è scusabile, in quanto la normativa in tema di concessione del beneficio non presenta i connotati di oscurità genericamente prospettati dalla difesa; che, con riferimento alla recidiva applicata all'imputato, la censura formulata dalla difesa in sede di appello risulta generica, risultando priva di puntuale contestazione in ordine alla carenza di adeguata valutazione della pericolosità sociale dell'imputato; pertanto, la Corte territoriale ha risposto adeguatamente a tale contestazione; che, infatti, con la censura difensiva di appello, la difesa aveva sostenuto che la recidiva potesse essere esclusa perché non vi era collegamento con gli altri precedenti penali dell'imputato, mentre l'appellante non aveva fatto specifico riferimento alla mancanza di pericolosità sociale; che, dunque, il giudice di secondo grado ha correttamente risposto alla censura formulata e ha richiamato i principi in materia, evidenziando che all'imputato viene contestata la recidiva di cui all'art. 99, primo comma, cod. pen. per cui non è richiesto alcun collegamento tra il reato per cui si procede e i precedenti penali; che, con riferimento al terzo motivo di ricorso, formulato in modo assolutamente generico, deve rilevarsi che la Corte di appello ha adeguatamente motivato il trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato, evidenziando che quest'ultimo era rimasto e non aveva dato segno di alcuna forma di resipiscenza, in mancanza di qualsivoglia elemento valutabile a suo favore. Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.