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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27376/2023

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o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 giugno 1960 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 14 agosto 1939 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 Aprile 1961 Avverso la sentenza resa l' 11 ottobre 2021 dalla Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

Sentite le conclusioni degli avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insistono nei motivi di ricorso e chiedono dichiararsi l'intervenuta prescrizione del reato contestato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, parzialmente riformando la sentenza resa 111 Febbraio 2016 dal Tribunale di Torino, ha confermato la responsabilità e la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di usura ascrittogli al capo 1 e a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di usura ascrittogli al capo 4; ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di usura ascrittogli al capo 3 ed, esclusa la recidiva contestatagli, ha rideterminato la pena inflitta a quest'ultimo. 2.Avverso la detta sentenza hanno proposto ricorso gli imputati. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto unico sottoscritto dal comune difensore di fiducia, deducono: 2.1.1 violazione di norma processuale e nullità della sentenza per omessa motivazione in punto di affermazione di responsabilità degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti loro contestatal ricorrente lamenta la eccessiva sintesi e superficialità della sentenza che ha dedicato scarsa attenzione alle censure mosse dalla difesa, sia in ordine all'eccezione di incompetenza territoriale, sia in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti in merito alle quattro imputazioni.

Nella sostanza i giudici di appello non hanno dedicato alcuna attenzione alle censure sollevate con il gravame limitandosi a richiamare per relationem la sentenza impugnata, non rispondendo alle deduzioni difensive.

In particolare il ricorrente osserva che nei motivi di appello erano state proposte problematiche specifiche e puntuali per ciascuno dei 10 episodi in contestazione, relative alla natura delle operazioni poste in essere dagli imputati, che dovevano essere ritenute di sconto titoli e non di finanziamento, alla mancanza dell'indicazione precisa dell'unità di tempo entro la quale andava restituito il denaro e della natura di debiti di gioco di alcune dazioni.

A fronte di questi specifici motivi di impugnazione, la corte non ha affrontato le censure nel merito. 2.2.2 violazione dell'art. 644 cod.pen., e in particolare dei criteri che determinano la soglia oltre la quale gli interessi devono considerarsi usurari, e vizio di motivazione poiché la corte di merito non ha motivato sulle censure proposte con il gravame che devono intendersi integralmente richiamate nel ricorso e in ordine alle quali non è stata fornita alcuna motivazione.

In particolare la Corte non ha affrontato il problema della qualificazione giuridica delle condotte poste in essere dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle due persone offese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che erano pacificamente giocatori di azzardo; non è stato chiarito perché la situazione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] sìa diversa da quella degli altri giocatori d'azzardo; né è spiegato perché è stata affermata la penale responsabilità dei ricorrenti, sebbene non siano stati dimostrati i tempi di restituzioni dei prestiti e quindi non è stato possibile stabilire quale fosse il presunto tasso di interesse praticato.

Lamenta il ricorrente che nei confronti del Guadagnino non è stato accertato se si è trattato di un singolo prestito o di più prestiti relativi ad un unico cavallo; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la stessa persona offesa ha dichiarato che le scadenze non erano mai fisse.

Osserva inoltre il ricorrente che la concessione di una modesta dilazione, verificatasi solo nei confronti di due persone offese e per un periodo non superiore alla settimana, non sposta i termini del problema, in quanto la cifra comprensiva di capitale e commissione veniva riportata sull'assegno al momento della sua dazione al cambista e il decorso di un breve lasso temporale tra l'emissione dell'assegno e il suo incasso non vale in alcun modo ad alterare l'operazione da prestazione di servizio dietro corrispettivo, in finanziamento.

La sentenza inoltre presenta una contraddittorietà interna laddove motiva l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all'episodio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e non assolve i due ricorrenti sebbene le situazioni siano assolutamente identiche. 2.2.3 violazione dell'art. 644 codice penale e in subordine eccezione di legittimità costituzionale di quest'ultima norma per contrasto con l'articolo 41 della Costituzione e vizio della motivazione, in ragione della ritenuta manifesta infondatezza della questione.

Osserva il ricorrente che nello schema del delitto di usura vi è la necessità di un'alterazione dei rapporti di solidità patrimoniale tra le parti, con un contraente forte ed un contraente debole.

La possibilità di accesso al fondo di solidarietà per le vittime dell'usura trova in questo la propria ratio, ma nel caso in esame si vuole ritenere l'attività di sconto assegni in favore di un giocatore del casinò rientrante nell'ambito della fattispecie di cui all'articolo 644 cod.pen. .

Così facendo, si dovrebbe consentire al giocatore che dilapida i suoi beni al tavolo verde di accedere al fondo Antiusura, finanziato con denaro pubblico.

Inoltre i diritti patrimoniali sono pacificamente disponibili e non vi è motivo di ritenere che, in forza di un libero accordo non viziato da alcuna forzatura, un soggetto possa scegliere di pagare il denaro ad un prezzo maggiore di quanto avrebbe potuto, rivolgendosi ad altri intermediari.

In conclusione l'art. 644 cod.pen., a giudizio del ricorrente, presuppone una sproporzione ed esclude la rilevanza penale in quei casi in cui le condizioni economiche particolari siano determinate da una libera scelta delle parti.

Il ricorrente osserva che a fronte di questi rilievi la Corte di appello non ha motivato limitandosi a dichiarare manifestamente infondata la questione di costituzionalità della norma per contrasto con l'articolo 41 della Costituzione, che tutela la libertà di iniziativa economica; ha affermato che lo stato di bisogno è previsto come aggravante specifica del delitto di usura e la legge punisce l'usuraio come persona socialmente nociva.

Il ricorrente censura questa affermazione rilevando come il delitto di usura è collocato dal legislatore tra quelli contro il patrimonio e non tra i delitti contro l'ordine pubblico e l'interesse protetto è il patrimonio della persona offesa, sicché il delitto non ricorre quando il contratto sia frutto della libera scelta di due volontà non soggette a costrizione o quantomeno ad un anomalo condizionamento. 2.2.4 Violazione di legge in relazione all'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Torino a favore del Tribunale di Aosta, ritualmente sollevata sin dall'udienza preliminare e respinta dai giudici di merito con argomentazioni che non convincono.

Osserva al riguardo il ricorrente che il primo episodio di cambio assegni non è avvenuto a Torino, ma presso il casinò di [OSCURATO:PERSONA], sicchè non si comprende per quale motivo la corte abbia ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza territoriale. 2.2.5 violazione degli articoli 133, 62 bis e 173 cod.pen. ed eccessività della pena inflitta poiché i precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA] sono lontanissimi nel tempo e non risultano ostativi alla concessione delle attenuanti generiche; i precedenti di [OSCURATO:PERSONA] sono stati cancellati, tanto che la corte ha escluso la ritenuta recidiva; entrambi gli imputati hanno assunto un comportamento corretto partecipando al giudizio e hanno rispettato le prescrizioni della misura cautelare; [OSCURATO:PERSONA] ha più di ottant'anni e anche questo avrebbe dovuto giustificare la concessione del beneficio invocato.2.3 [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 500 comma 2 cod. proc.pen. e vizio della motivazione poiché nel corso dell'esame dibattimentale del teste a carico, [OSCURATO:PERSONA], si è proceduto alla massiccia contestazione delle dichiarazioni dallo stesso rese in precedenza, nel corso delle indagini preliminari.

Secondo il giudice di secondo grado, le plurime contestazioni hanno avuto carattere di sollecitazione, inidonea ad incrinare la genuinità della risposta, ma a giudizio del ricorrente il teste [OSCURATO:PERSONA] non ha manifestato un semplice deficit di ricordo ma una cesura mnestica superata esclusivamente attraverso l'indebita introduzione delle precedenti dichiarazioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili poiché propongono motivi generici o manifestamente infondati e non si confrontano con le esaustive argomentazioni rese al riguardo dal Tribunale e dalla Corte d'appello che si integrano reciprocamente, mentre le censure tendono a reiterare le medesime questioni già poste con il gravame, non prendendo in considerazione le risposte ottenute.

Va ribadito in questa sede che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione.

In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).

La sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine al giudizio di colpevolezza, in relazione a tutti i profili dedotti dal ricorrente, e le argomentazioni della corte non risultano apparenti, né "manifestamente" illogiche o contraddittorie.

Per contro deve osservarsi che il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi della motivazione e violazioni di legge nella valutazione del materiale probatorio, reitera in maniera pedissequa le censure formulate con l'atto di gravame, cui la corte ha fornito esaustive risposte, e tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.

Nel caso in esame le due sentenze di primo grado e di appello si integrano reciprocamente e soprattutto la sentenza di primo grado, cui fa rinvio esplicito la sentenza impugnata, espone in maniera dettagliata gli elementi su cui si fonda il giudizio di colpevolezza in ordine alle diverse condotte contestate. 2.RICORSO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 2.111 primo motivo di ricorso non è consentito poiché non prospetta la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione, né eccepisce violazioni di legge, ove si consideri che la carenza motivazionale per integrare una violazione di legge deve essere tale da non consentire di comprendere il percorso logico e motivazionale seguito dal giudice nella motivazione del giudizio di responsabilità; il ricorrente denunzia "la superficialità" e "la eccessiva sintesi" della motivazione resa dalla corte di merito, mentre deve osservarsi che, pur facendo ampio ricorso alla motivazione per relationem alla pronunzia di primo grado, la sentenza impugnata consente di comprendere le ragioni poste a sostegno della conferma della sentenza di primo grado.

Di contro, l'impugnazione non evidenzia specifiche omissioni della motivazione in relazione a doglianze difensive che abbiano carattere dirimente rispetto al giudizio di colpevolezza e solo queste potrebbero integrare quel vizio di violazione di legge che viene genericamente invocato dal difensore. 2.2 Il secondo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato poiché non si confronta con le motivazioni rese dai giudici di merito che, integrandosi reciprocamente hanno ben esposto gli elementi a sostegno dell'affermazione di responsabilità dei due imputati, i quali sono stati condannati solo in ordine ad alcune delle numerose imputazioni loro contestate, proprio accogliendo la prospettazione difensiva.

In particolare il tribunale ha dato atto che [OSCURATO:PERSONA] operava come cambista al casinò, ma ha precisato che in alcune occasioni aveva prestato denaro a soggetti in un contesto diverso dal cambio assegni, fuori della casa da gioco.

In particolare il teste [OSCURATO:PERSONA] ha confermato di avere ottenuto un finanziamento, pagando interessi superiori al tasso soglia e tale affermazione, secondo il tribunale, ha trovato conferma nelle numerose telefonate intercettate.

Inoltre il prevenuto non ha offerto alcuna possibile ricostruzione alternativa, avvalendosi della facoltà di non rispondere sicché, in assenza di elementi che inducano concretamente a dubitare delle specifiche accuse mosse dal [OSCURATO:PERSONA], i giudici hanno concordemente affermato che il tasso di interesse praticato deve ritenersi usurario, in relazione ai tempi concordati per la restituzione. [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di avere ricevuto un prestito durante un periodo di ricovero in una clinica privata e di avere pagato un tasso di interessi di gran lunga superiore a quello legale.

Quanto al [OSCURATO:PERSONA] emerge che il predetto non operava il cambio assegni davanti al casinò ma concedeva prestiti.

Il tribunale ha ritenuto non credibile la versione dei fatti al riguardo offerta dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e ha condiviso la prospettazione accusatoria, sulla base dei titoli di credito sequestrati. 2.3 II terzo motivo è del tutto generico e inconducente poiché risulta eccentrico rispetto alla motivazione della corte, la quale ha riconosciuto che la prospettazione difensiva è condivisa dalla giurisprudenza ed è stata recepita dal primo giudice che, infatti, è pervenuto ad assolvere gli imputati in ordine a tutte le ipotesi di scambio assegni, mentre ha riconosciuto la responsabilità penale quando la condotta ha dato luogo ad un vero e proprio finanziamento, in un contesto diverso dal cambio assegni, fuori della casa da gioco, come avvenuto nelle dazioni in favore delle persone offese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Guadagnino e [OSCURATO:PERSONA]. 2.4 La sentenza impugnata ha reso corretta e adeguata motivazione in ordine alla competenza territoriale a pagina 11 della sentenza osservando come la questione sia stata affrontata in forza di una valutazione ex ante e cioè riferita alle emergenze cristallizzate in sede di udienza preliminare, a nulla rilevando la circostanza che in epoca successiva siano emersi in sede dibattimentale fatti che avrebbero potuto radicare diversamente la competenza.

La corte ha peraltro ribadito che il primo episodio è stato commesso a Torino e che la competenza è stata fissata dinanzi al tribunale del luogo.

Sul punto il ricorrente non controdeduce e, così facendo, incorre anche nel vizio di genericità. 2.5 Anche la censura in ordine al trattamento sanzionatorio è generica e non si confronta con gli argomenti resi dalla corte d'appello che ha respinto le doglianze, a loro volta generiche, in ordine alla pena e al diniego delle attenuanti generiche, sottolineando l'assenza di elementi positivi nella condotta degli imputati che si sono limitati a partecipare al giudizio, ma non hanno assunto un atteggiamento collaborativo, né hanno dato luogo a forme di riparazione o di risarcimento del danno cagionato.

Trattasi di motivazione non manifestamente illogica che risulta rispettosa dei principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità in tema.

Il ricorrente non si confronta con tali elementi e reitera la richiesta formulata con l'appello.

Va peraltro osservato che per [OSCURATO:PERSONA] la pena è stata determinata nel minimo edittale e per [OSCURATO:PERSONA] in misura di poco superiore e sono stati applicati aumenti minimi sia per la recidiva contestata che per la continuazione. 3.RICORSO [OSCURATO:PERSONA] L'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc.pen. poiché deduce una violazione di norma processuale che non è stata dedotta con l'atto di appello, con cui il difensore si è lamentato della tendenziale reticenza e della complessiva inattendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe reso dichiarazioni confuse in ordine ai rapporti finanziari intrattenuti con l'imputato, ma non ha dedotto alcuna violazione dell'art. 500 cod. proc.pen.

Va peraltro osservato che il motivo è generico poiché non indica specificamente i passaggi delle dichiarazioni rese dal teste, che sarebbero state indebitamente utilizzati per l'affermazione di colpevolezza dell'imputato in quanto non confermati in dibattimento; è anche manifestamente infondato poiché dalla sentenza emerge che, anche se a seguito delle sollecitazioni del pubblico ministero, il teste ha comunque ricordato il nucleo essenziale delle dichiarazioni già rese e ha confermato la prospettazione accusatoria.

Infatti, questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che «le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone che siano state confermate, anche se in termini laconici, vanno recepite e valutate come dichiarazioni rese dal testimone direttamente in sede dibattimentale, poiché l'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. concerne il solo caso di dichiarazioni dibattimentali difformi da quelle contenute nell'atto utilizzato per le contestazioni» (Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, Caia, Rv. 273455; Sez. 2, n. 17089 del 28/02/2017, Lubine, Rv. 270091).

E nel caso in esame [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto pienamente attendibile dai Giudici del merito, nel rispetto del principio secondo il quale «le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone» (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214).

In tale ottica deve altresì essere ricordato che «in tema di prove, la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241) il che non risulta avvenuto nel caso in esame.

4. Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000, che si ritiene congruo in relazione al grado di colpa nella presentazione del ricorso, in favore della cassa delle ammende.

5. La inammissibilità dei ricorsi preclude la rilevanza delle cause estintive che siano maturate nelle more del giudizio di Cassazione e, tra queste, della prescrizione, invocata dai difensori nel corso della discussione orale.

Va comunque rilevato che, considerate la recidiva e l'aggravante contestata, il termine di prescrizione non è a tutt'oggi maturato.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 giugno 1960 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 14 agosto 1939 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 Aprile 1961 Avverso la sentenza resa l' 11 ottobre 2021 dalla Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Sentite le conclusioni degli avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insistono nei motivi di ricorso e chiedono dichiararsi l'intervenuta prescrizione del reato contestato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, parzialmente riformando la sentenza resa 111 Febbraio 2016 dal Tribunale di Torino, ha confermato la responsabilità e la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di usura ascrittogli al capo 1 e a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di usura ascrittogli al capo 4; ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di usura ascrittogli al capo 3 ed, esclusa la recidiva contestatagli, ha rideterminato la pena inflitta a quest'ultimo. 2.Avverso la detta sentenza hanno proposto ricorso gli imputati. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto unico sottoscritto dal comune difensore di fiducia, deducono: 2.1.1 violazione di norma processuale e nullità della sentenza per omessa motivazione in punto di affermazione di responsabilità degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti loro contestatal ricorrente lamenta la eccessiva sintesi e superficialità della sentenza che ha dedicato scarsa attenzione alle censure mosse dalla difesa, sia in ordine all'eccezione di incompetenza territoriale, sia in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti in merito alle quattro imputazioni. Nella sostanza i giudici di appello non hanno dedicato alcuna attenzione alle censure sollevate con il gravame limitandosi a richiamare per relationem la sentenza impugnata, non rispondendo alle deduzioni difensive. In particolare il ricorrente osserva che nei motivi di appello erano state proposte problematiche specifiche e puntuali per ciascuno dei 10 episodi in contestazione, relative alla natura delle operazioni poste in essere dagli imputati, che dovevano essere ritenute di sconto titoli e non di finanziamento, alla mancanza dell'indicazione precisa dell'unità di tempo entro la quale andava restituito il denaro e della natura di debiti di gioco di alcune dazioni. A fronte di questi specifici motivi di impugnazione, la corte non ha affrontato le censure nel merito. 2.2.2 violazione dell'art. 644 cod.pen., e in particolare dei criteri che determinano la soglia oltre la quale gli interessi devono considerarsi usurari, e vizio di motivazione poiché la corte di merito non ha motivato sulle censure proposte con il gravame che devono intendersi integralmente richiamate nel ricorso e in ordine alle quali non è stata fornita alcuna motivazione. In particolare la Corte non ha affrontato il problema della qualificazione giuridica delle condotte poste in essere dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle due persone offese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che erano pacificamente giocatori di azzardo; non è stato chiarito perché la situazione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] sìa diversa da quella degli altri giocatori d'azzardo; né è spiegato perché è stata affermata la penale responsabilità dei ricorrenti, sebbene non siano stati dimostrati i tempi di restituzioni dei prestiti e quindi non è stato possibile stabilire quale fosse il presunto tasso di interesse praticato. Lamenta il ricorrente che nei confronti del Guadagnino non è stato accertato se si è trattato di un singolo prestito o di più prestiti relativi ad un unico cavallo; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la stessa persona offesa ha dichiarato che le scadenze non erano mai fisse. Osserva inoltre il ricorrente che la concessione di una modesta dilazione, verificatasi solo nei confronti di due persone offese e per un periodo non superiore alla settimana, non sposta i termini del problema, in quanto la cifra comprensiva di capitale e commissione veniva riportata sull'assegno al momento della sua dazione al cambista e il decorso di un breve lasso temporale tra l'emissione dell'assegno e il suo incasso non vale in alcun modo ad alterare l'operazione da prestazione di servizio dietro corrispettivo, in finanziamento. La sentenza inoltre presenta una contraddittorietà interna laddove motiva l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all'episodio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e non assolve i due ricorrenti sebbene le situazioni siano assolutamente identiche. 2.2.3 violazione dell'art. 644 codice penale e in subordine eccezione di legittimità costituzionale di quest'ultima norma per contrasto con l'articolo 41 della Costituzione e vizio della motivazione, in ragione della ritenuta manifesta infondatezza della questione. Osserva il ricorrente che nello schema del delitto di usura vi è la necessità di un'alterazione dei rapporti di solidità patrimoniale tra le parti, con un contraente forte ed un contraente debole. La possibilità di accesso al fondo di solidarietà per le vittime dell'usura trova in questo la propria ratio, ma nel caso in esame si vuole ritenere l'attività di sconto assegni in favore di un giocatore del casinò rientrante nell'ambito della fattispecie di cui all'articolo 644 cod.pen. . Così facendo, si dovrebbe consentire al giocatore che dilapida i suoi beni al tavolo verde di accedere al fondo Antiusura, finanziato con denaro pubblico. Inoltre i diritti patrimoniali sono pacificamente disponibili e non vi è motivo di ritenere che, in forza di un libero accordo non viziato da alcuna forzatura, un soggetto possa scegliere di pagare il denaro ad un prezzo maggiore di quanto avrebbe potuto, rivolgendosi ad altri intermediari. In conclusione l'art. 644 cod.pen., a giudizio del ricorrente, presuppone una sproporzione ed esclude la rilevanza penale in quei casi in cui le condizioni economiche particolari siano determinate da una libera scelta delle parti. Il ricorrente osserva che a fronte di questi rilievi la Corte di appello non ha motivato limitandosi a dichiarare manifestamente infondata la questione di costituzionalità della norma per contrasto con l'articolo 41 della Costituzione, che tutela la libertà di iniziativa economica; ha affermato che lo stato di bisogno è previsto come aggravante specifica del delitto di usura e la legge punisce l'usuraio come persona socialmente nociva. Il ricorrente censura questa affermazione rilevando come il delitto di usura è collocato dal legislatore tra quelli contro il patrimonio e non tra i delitti contro l'ordine pubblico e l'interesse protetto è il patrimonio della persona offesa, sicché il delitto non ricorre quando il contratto sia frutto della libera scelta di due volontà non soggette a costrizione o quantomeno ad un anomalo condizionamento. 2.2.4 Violazione di legge in relazione all'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Torino a favore del Tribunale di Aosta, ritualmente sollevata sin dall'udienza preliminare e respinta dai giudici di merito con argomentazioni che non convincono. Osserva al riguardo il ricorrente che il primo episodio di cambio assegni non è avvenuto a Torino, ma presso il casinò di [OSCURATO:PERSONA], sicchè non si comprende per quale motivo la corte abbia ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza territoriale. 2.2.5 violazione degli articoli 133, 62 bis e 173 cod.pen. ed eccessività della pena inflitta poiché i precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA] sono lontanissimi nel tempo e non risultano ostativi alla concessione delle attenuanti generiche; i precedenti di [OSCURATO:PERSONA] sono stati cancellati, tanto che la corte ha escluso la ritenuta recidiva; entrambi gli imputati hanno assunto un comportamento corretto partecipando al giudizio e hanno rispettato le prescrizioni della misura cautelare; [OSCURATO:PERSONA] ha più di ottant'anni e anche questo avrebbe dovuto giustificare la concessione del beneficio invocato.2.3 [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 500 comma 2 cod. proc.pen. e vizio della motivazione poiché nel corso dell'esame dibattimentale del teste a carico, [OSCURATO:PERSONA], si è proceduto alla massiccia contestazione delle dichiarazioni dallo stesso rese in precedenza, nel corso delle indagini preliminari. Secondo il giudice di secondo grado, le plurime contestazioni hanno avuto carattere di sollecitazione, inidonea ad incrinare la genuinità della risposta, ma a giudizio del ricorrente il teste [OSCURATO:PERSONA] non ha manifestato un semplice deficit di ricordo ma una cesura mnestica superata esclusivamente attraverso l'indebita introduzione delle precedenti dichiarazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili poiché propongono motivi generici o manifestamente infondati e non si confrontano con le esaustive argomentazioni rese al riguardo dal Tribunale e dalla Corte d'appello che si integrano reciprocamente, mentre le censure tendono a reiterare le medesime questioni già poste con il gravame, non prendendo in considerazione le risposte ottenute. Va ribadito in questa sede che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965). La sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine al giudizio di colpevolezza, in relazione a tutti i profili dedotti dal ricorrente, e le argomentazioni della corte non risultano apparenti, né "manifestamente" illogiche o contraddittorie. Per contro deve osservarsi che il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi della motivazione e violazioni di legge nella valutazione del materiale probatorio, reitera in maniera pedissequa le censure formulate con l'atto di gravame, cui la corte ha fornito esaustive risposte, e tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. Nel caso in esame le due sentenze di primo grado e di appello si integrano reciprocamente e soprattutto la sentenza di primo grado, cui fa rinvio esplicito la sentenza impugnata, espone in maniera dettagliata gli elementi su cui si fonda il giudizio di colpevolezza in ordine alle diverse condotte contestate. 2.RICORSO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 2.111 primo motivo di ricorso non è consentito poiché non prospetta la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione, né eccepisce violazioni di legge, ove si consideri che la carenza motivazionale per integrare una violazione di legge deve essere tale da non consentire di comprendere il percorso logico e motivazionale seguito dal giudice nella motivazione del giudizio di responsabilità; il ricorrente denunzia "la superficialità" e "la eccessiva sintesi" della motivazione resa dalla corte di merito, mentre deve osservarsi che, pur facendo ampio ricorso alla motivazione per relationem alla pronunzia di primo grado, la sentenza impugnata consente di comprendere le ragioni poste a sostegno della conferma della sentenza di primo grado. Di contro, l'impugnazione non evidenzia specifiche omissioni della motivazione in relazione a doglianze difensive che abbiano carattere dirimente rispetto al giudizio di colpevolezza e solo queste potrebbero integrare quel vizio di violazione di legge che viene genericamente invocato dal difensore. 2.2 Il secondo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato poiché non si confronta con le motivazioni rese dai giudici di merito che, integrandosi reciprocamente hanno ben esposto gli elementi a sostegno dell'affermazione di responsabilità dei due imputati, i quali sono stati condannati solo in ordine ad alcune delle numerose imputazioni loro contestate, proprio accogliendo la prospettazione difensiva. In particolare il tribunale ha dato atto che [OSCURATO:PERSONA] operava come cambista al casinò, ma ha precisato che in alcune occasioni aveva prestato denaro a soggetti in un contesto diverso dal cambio assegni, fuori della casa da gioco. In particolare il teste [OSCURATO:PERSONA] ha confermato di avere ottenuto un finanziamento, pagando interessi superiori al tasso soglia e tale affermazione, secondo il tribunale, ha trovato conferma nelle numerose telefonate intercettate. Inoltre il prevenuto non ha offerto alcuna possibile ricostruzione alternativa, avvalendosi della facoltà di non rispondere sicché, in assenza di elementi che inducano concretamente a dubitare delle specifiche accuse mosse dal [OSCURATO:PERSONA], i giudici hanno concordemente affermato che il tasso di interesse praticato deve ritenersi usurario, in relazione ai tempi concordati per la restituzione. [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di avere ricevuto un prestito durante un periodo di ricovero in una clinica privata e di avere pagato un tasso di interessi di gran lunga superiore a quello legale. Quanto al [OSCURATO:PERSONA] emerge che il predetto non operava il cambio assegni davanti al casinò ma concedeva prestiti. Il tribunale ha ritenuto non credibile la versione dei fatti al riguardo offerta dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e ha condiviso la prospettazione accusatoria, sulla base dei titoli di credito sequestrati. 2.3 II terzo motivo è del tutto generico e inconducente poiché risulta eccentrico rispetto alla motivazione della corte, la quale ha riconosciuto che la prospettazione difensiva è condivisa dalla giurisprudenza ed è stata recepita dal primo giudice che, infatti, è pervenuto ad assolvere gli imputati in ordine a tutte le ipotesi di scambio assegni, mentre ha riconosciuto la responsabilità penale quando la condotta ha dato luogo ad un vero e proprio finanziamento, in un contesto diverso dal cambio assegni, fuori della casa da gioco, come avvenuto nelle dazioni in favore delle persone offese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Guadagnino e [OSCURATO:PERSONA]. 2.4 La sentenza impugnata ha reso corretta e adeguata motivazione in ordine alla competenza territoriale a pagina 11 della sentenza osservando come la questione sia stata affrontata in forza di una valutazione ex ante e cioè riferita alle emergenze cristallizzate in sede di udienza preliminare, a nulla rilevando la circostanza che in epoca successiva siano emersi in sede dibattimentale fatti che avrebbero potuto radicare diversamente la competenza. La corte ha peraltro ribadito che il primo episodio è stato commesso a Torino e che la competenza è stata fissata dinanzi al tribunale del luogo. Sul punto il ricorrente non controdeduce e, così facendo, incorre anche nel vizio di genericità. 2.5 Anche la censura in ordine al trattamento sanzionatorio è generica e non si confronta con gli argomenti resi dalla corte d'appello che ha respinto le doglianze, a loro volta generiche, in ordine alla pena e al diniego delle attenuanti generiche, sottolineando l'assenza di elementi positivi nella condotta degli imputati che si sono limitati a partecipare al giudizio, ma non hanno assunto un atteggiamento collaborativo, né hanno dato luogo a forme di riparazione o di risarcimento del danno cagionato. Trattasi di motivazione non manifestamente illogica che risulta rispettosa dei principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità in tema. Il ricorrente non si confronta con tali elementi e reitera la richiesta formulata con l'appello. Va peraltro osservato che per [OSCURATO:PERSONA] la pena è stata determinata nel minimo edittale e per [OSCURATO:PERSONA] in misura di poco superiore e sono stati applicati aumenti minimi sia per la recidiva contestata che per la continuazione. 3.RICORSO [OSCURATO:PERSONA] L'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc.pen. poiché deduce una violazione di norma processuale che non è stata dedotta con l'atto di appello, con cui il difensore si è lamentato della tendenziale reticenza e della complessiva inattendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe reso dichiarazioni confuse in ordine ai rapporti finanziari intrattenuti con l'imputato, ma non ha dedotto alcuna violazione dell'art. 500 cod. proc.pen. Va peraltro osservato che il motivo è generico poiché non indica specificamente i passaggi delle dichiarazioni rese dal teste, che sarebbero state indebitamente utilizzati per l'affermazione di colpevolezza dell'imputato in quanto non confermati in dibattimento; è anche manifestamente infondato poiché dalla sentenza emerge che, anche se a seguito delle sollecitazioni del pubblico ministero, il teste ha comunque ricordato il nucleo essenziale delle dichiarazioni già rese e ha confermato la prospettazione accusatoria. Infatti, questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che «le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone che siano state confermate, anche se in termini laconici, vanno recepite e valutate come dichiarazioni rese dal testimone direttamente in sede dibattimentale, poiché l'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. concerne il solo caso di dichiarazioni dibattimentali difformi da quelle contenute nell'atto utilizzato per le contestazioni» (Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, Caia, Rv. 273455; Sez. 2, n. 17089 del 28/02/2017, Lubine, Rv. 270091). E nel caso in esame [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto pienamente attendibile dai Giudici del merito, nel rispetto del principio secondo il quale «le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). In tale ottica deve altresì essere ricordato che «in tema di prove, la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241) il che non risulta avvenuto nel caso in esame. 4. Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000, che si ritiene congruo in relazione al grado di colpa nella presentazione del ricorso, in favore della cassa delle ammende. 5. La inammissibilità dei ricorsi preclude la rilevanza delle cause estintive che siano maturate nelle more del giudizio di Cassazione e, tra queste, della prescrizione, invocata dai difensori nel corso della discussione orale. Va comunque rilevato che, considerate la recidiva e l'aggravante contestata, il termine di prescrizione non è a tutt'oggi maturato. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pro
Sentenza Cassazione n. 27376/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris