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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 31102/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 18395-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENER_ALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliate presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA - CAVOUR, ROMA, rappresentate e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 172/2021 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 04/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte d'appello di Genova, in accoglimento dell'appello principale delle attuali controricorrenti, respinto quello incidentale del Ministero in epigrafe, ha dichiarato il diritto delle prime (rispettivamente, vedova e figlie di [OSCURATO:PERSONA], deceduto e riconosciuto soggetto equiparato a vittima del dovere) ad ottenere i benefici assistenziali destinati ai superstiti;

2. in particolare - e per quanto di rilievo nella fattispecie - la Corte territoriale ha ritenuto estensibile la normativa che attribuisce le provvidenze ai superstiti (fino ai fratelli e sorelle) non conviventi delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (L. n. 302 del 1990 e L. n. 407 del 1998) anche ai superstiti delle vittime del dovere;

3. la cassazione della sentenza è domandata dal Ministero della difesa, sulla base di un unico e articolato motivo;

4. le eredi in epigrafe hanno depositato tempestivo controricorso, successivamente illustrato con memoria;

5. la proposta del giudice relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA]:

6. con l'unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, nr. 3 cod.proc.civ., è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli art. 12 e 14 disp.prel.cod.civ., dell'art. 81 Cost., dell'art. 2 della legge nr. 407 del 1998, dell'art. 5 della legge nr. 206 dei 2004, dell'art. 2, commi 105 e 106, della legge nr. 244 del 2007, dell'art. 6 della legge nr. 466 del 1980, per avere la Corte di appello ritenuto che i benefici assistenziali spettano anche ai figli Ric. 2021 n. 18395 sez.

ML - ud. 13-07-2022 -2- maggiorenni superstiti non a carico, al momento del decesso, della persona titolare dello status di vittima del dovere;

7. il motivo è fondato;

8. il Collegio intende dare continuità al principio affermato da Cass. nr. 11181 del 2022 , secondo cui «i superstiti delle vittime del dovere, aventi titolo -in virtù di quanto disposto dall'art. 2, comma 105, della legge nr. 244 del 2007 - al beneficio di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della legge nr. 206 del 2004, come modificato dal comma 106 del citato art. 2, sono quelli individuati dall'art. 6 della legge nr. 466 del 1980, ai sensi del quale il beneficio non compete ai figli non a carico fiscale della vittima all'epoca del decesso ove il coniuge avente diritto sia vivente»;

9. per la Corte, dal quadro normativo di riferimento -in particolare dall'art. 2, commi 105 e 106, della legge nr. 244 del 2007- si rileva che il legislatore è intervenuto sul solo profilo delle prestazioni dovute alle vittime del dovere, ma non ha anche inteso modificare l'originaria «categorizzazione» dei familiari superstiti aventi diritto, prevista dalla legge nr. 466 del 1980, art. 6, la quale è rimasta, pertanto, immutata;

10. l'art. 6 cit., che «disegna i confini del 'rapporto di familiarità' con riferimento ai superstiti delle vittime del dovere, ai fini del godimento dei benefici di legge derivanti dal dante causa», rimane insensibile al richiamo ai «familiari superstiti» da parte della legge nr. 244 del 2007, art. 2, comma 105, il quale rinvia alla legge nr. 206 del 2004, art. 5, commi 3 e 4, limitatamente all'estensione, ai familiari delle vittime del dovere, delle prestazioni riconosciute ai familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (cd.

«rinvio oggettivo»: v. in motivazione Cass. nr. 11181 del 2022);

11. l'interpretazione del (mero) «rinvio oggettivo», d'altronde, si rileva coerente con i passaggi motivazionali di Cass., sez.un., nr.22753 del 2018.

Le sezioni unite, sia pure argomentando in relazione alla diversa categoria dei fratelli e delle sorelle, superstiti delle vittime del dovere, hanno osservato come il progressivo raggiungimento del fine, voluto dal Legislatore, di uniformare i Ric. 2021 n. 18395 sez.

ML - ud. 13-07-2022 -3- benefici spettanti ai superstiti delle vittime del dovere con quelli spettanti ai superstiti delle vittime della criminalità non necessariamente contrasta con «una modulazione differenziata per categorie della sfera dei superstiti beneficiari la quale può ben essere giustificata da peculiari considerazioni legate, ad esempio, al particolare allarme e rilievo sociale che assume l'atto terroristico, oppure, diversamente, dal bene che si ritiene il legislatore abbia voluto tutelare.

La diversità di fattispecie ben può giustificare il riconoscimento di benefici solo a talune categorie» (così in motivazione, paragrafi 14 e 15 di Cass. nr. 22753 cit.);

12. non essendosi la Corte di merito conformata agli anzidetti principi di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, che, attenendosi all'orientamento richiamato, procederà al riesame della fattispecie; il giudice del rinvio provvederà, anche, alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.

Così decìso in Roma, nell'adunanza camerale, il 13 luglio 2022'. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. ssa [OSCURATO:PERSONA] ..„ DEPO7ITATO IN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18395-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENER_ALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliate presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA - CAVOUR, ROMA, rappresentate e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 172/2021 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 04/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'appello di Genova, in accoglimento dell'appello principale delle attuali controricorrenti, respinto quello incidentale del Ministero in epigrafe, ha dichiarato il diritto delle prime (rispettivamente, vedova e figlie di [OSCURATO:PERSONA], deceduto e riconosciuto soggetto equiparato a vittima del dovere) ad ottenere i benefici assistenziali destinati ai superstiti; 2. in particolare - e per quanto di rilievo nella fattispecie - la Corte territoriale ha ritenuto estensibile la normativa che attribuisce le provvidenze ai superstiti (fino ai fratelli e sorelle) non conviventi delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (L. n. 302 del 1990 e L. n. 407 del 1998) anche ai superstiti delle vittime del dovere; 3. la cassazione della sentenza è domandata dal Ministero della difesa, sulla base di un unico e articolato motivo; 4. le eredi in epigrafe hanno depositato tempestivo controricorso, successivamente illustrato con memoria; 5. la proposta del giudice relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA]: 6. con l'unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, nr. 3 cod.proc.civ., è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli art. 12 e 14 disp.prel.cod.civ., dell'art. 81 Cost., dell'art. 2 della legge nr. 407 del 1998, dell'art. 5 della legge nr. 206 dei 2004, dell'art. 2, commi 105 e 106, della legge nr. 244 del 2007, dell'art. 6 della legge nr. 466 del 1980, per avere la Corte di appello ritenuto che i benefici assistenziali spettano anche ai figli Ric. 2021 n. 18395 sez. ML - ud. 13-07-2022 -2- maggiorenni superstiti non a carico, al momento del decesso, della persona titolare dello status di vittima del dovere; 7. il motivo è fondato; 8. il Collegio intende dare continuità al principio affermato da Cass. nr. 11181 del 2022 , secondo cui «i superstiti delle vittime del dovere, aventi titolo -in virtù di quanto disposto dall'art. 2, comma 105, della legge nr. 244 del 2007 - al beneficio di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della legge nr. 206 del 2004, come modificato dal comma 106 del citato art. 2, sono quelli individuati dall'art. 6 della legge nr. 466 del 1980, ai sensi del quale il beneficio non compete ai figli non a carico fiscale della vittima all'epoca del decesso ove il coniuge avente diritto sia vivente»; 9. per la Corte, dal quadro normativo di riferimento -in particolare dall'art. 2, commi 105 e 106, della legge nr. 244 del 2007- si rileva che il legislatore è intervenuto sul solo profilo delle prestazioni dovute alle vittime del dovere, ma non ha anche inteso modificare l'originaria «categorizzazione» dei familiari superstiti aventi diritto, prevista dalla legge nr. 466 del 1980, art. 6, la quale è rimasta, pertanto, immutata; 10. l'art. 6 cit., che «disegna i confini del 'rapporto di familiarità' con riferimento ai superstiti delle vittime del dovere, ai fini del godimento dei benefici di legge derivanti dal dante causa», rimane insensibile al richiamo ai «familiari superstiti» da parte della legge nr. 244 del 2007, art. 2, comma 105, il quale rinvia alla legge nr. 206 del 2004, art. 5, commi 3 e 4, limitatamente all'estensione, ai familiari delle vittime del dovere, delle prestazioni riconosciute ai familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (cd. «rinvio oggettivo»: v. in motivazione Cass. nr. 11181 del 2022); 11. l'interpretazione del (mero) «rinvio oggettivo», d'altronde, si rileva coerente con i passaggi motivazionali di Cass., sez.un., nr.22753 del 2018. Le sezioni unite, sia pure argomentando in relazione alla diversa categoria dei fratelli e delle sorelle, superstiti delle vittime del dovere, hanno osservato come il progressivo raggiungimento del fine, voluto dal Legislatore, di uniformare i Ric. 2021 n. 18395 sez. ML - ud. 13-07-2022 -3- benefici spettanti ai superstiti delle vittime del dovere con quelli spettanti ai superstiti delle vittime della criminalità non necessariamente contrasta con «una modulazione differenziata per categorie della sfera dei superstiti beneficiari la quale può ben essere giustificata da peculiari considerazioni legate, ad esempio, al particolare allarme e rilievo sociale che assume l'atto terroristico, oppure, diversamente, dal bene che si ritiene il legislatore abbia voluto tutelare. La diversità di fattispecie ben può giustificare il riconoscimento di benefici solo a talune categorie» (così in motivazione, paragrafi 14 e 15 di Cass. nr. 22753 cit.); 12. non essendosi la Corte di merito conformata agli anzidetti principi di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, che, attenendosi all'orientamento richiamato, procederà al riesame della fattispecie; il giudice del rinvio provvederà, anche, alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in merito alle spese del giudizio di legittimità. Così decìso in Roma, nell'adunanza camerale, il 13 luglio 2022'. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. ssa [OSCURATO:PERSONA] ..„ DEPO7ITATO IN
Sentenza Cassazione n. 31102/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris