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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 09140/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

176. R.G. 34701 -2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che lamentano violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio sono aspecifici e non consentiti in sede di legittimità.

I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle invocate attenuanti ed alla determinazione di una pena base superiore al limite edittale, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena, l'assenza di resipiscenza ed i precedenti penali del ricorrente (vedi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 176. R.G. 34701 -2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che lamentano violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio sono aspecifici e non consentiti in sede di legittimità. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle invocate attenuanti ed alla determinazione di una pena base superiore al limite edittale, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena, l'assenza di resipiscenza ed i precedenti penali del ricorrente (vedi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09140/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris