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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2026

Cassazione n. 08245/2026

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catura Generale dello Stato ([OSCURATO:PERSONA]: 80224030587) edomiciliata presso l’indirizzo p.e.c. di quest’ultima;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 88T61 A246F);- intimata -e sul ricorso (iscritto al n. 21286/2024 R.G) proposto da:[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 88T61 A246F), rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 72M56 E625E) edelettivamente domiciliata presso l’indirizzo p.e.c. di quest’ultima;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]:97210890584);Numero registro generale 19915/2024Numero sezionale 8237/2025Numero di raccolta generale 8245/2026Data pubblicazione 02/04/2026- intimata -avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaLombardia n. 615/25/2024, pubblicata il 23 febbraio 2024;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28novembre 2025, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse della ricorrente, aisensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c., nell’ambito del procedimento n. 21286/2024R.G.;1.- In punto di fatto e limitando l’esposizione alle sole circostanze rilevanti inquesta sede, si osserva che con il ricorso di primo grado, la contribuenteLocatelli [OSCURATO:PERSONA] impugnò, dinanzi alla CTP di Bergamo, l’avviso diaccertamento n.

MT3160009092U emesso nei suoi riguardi, dall’Agenzia delleDogane e dei Monopoli, con riguardo all’anno d’imposta 2016 ed avente adoggetto l’[OSCURATO:PERSONA] sulle scommesse sportive di cui all’art. 1 del d.lgs. n.504 del 1998.

Tale accertamento indicava la predetta contribuente qualeresponsabile di imposta e il bookmaker comunitario [OSCURATO:PERSONA].quale responsabile in solido.

L’accertamento quantificò l’ammontare dovuto atitolo d’imposta nella somma di €. 59.126,72 (eurocinquantanovemilacentoventisei/72), oltre interessi e sanzioni.2.- La CTP di Bergamo respinse il ricorso della contribuente.3.- L’appello della contribuente è stato accolto, dalla CGT-2 della Lombardia,con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione, esclusivamente conriguardo al profilo attinente alle sanzioni.4.- Avverso la menzionata sentenza d’appello, l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e deiMonopoli propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo ed iscrittoal n. 19915/2024 R.G.5.- La contribuente [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata e, al contempo, haproposto anch’ella autonomo ricorso, affidato a due motivi ed iscritto al n.21286/2024 R.G., a fronte del quale l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli èrimasta intimata.Numero registro generale 19915/2024Numero sezionale 8237/2025Numero di raccolta generale 8245/2026Data pubblicazione 02/04/20266.- Infine, a seguito di proposta di definizione anticipata, ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e con riguardo al ricorso n. 21286/2024 R.G., la contribuenteLocatelli [OSCURATO:PERSONA], con istanza del 23 maggio 2024, ne ha chiesto la decisione.Quindi, ha depositato altresì memoria illustrativa, ai sensi dell’art. 380-bis.1.c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Preliminarmente, in applicazione del disposto di cui all’art. 335 c.p.c., deveessere disposta la riunione dei due ricorsi, in quanto diretti avverso lamedesima sentenza d’appello.2.- Sempre in limine litis, deve essere rilevata l’inammissibilità del ricorsoproposto dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli.Ed invero, l’art. 366, comma 1, n. 3), c.p.c. (come modificato dall’art. 3d.lgs. n. 149 del 2022), espressamente contempla, tra i requisiti diammissibilità del ricorso per cassazione, «la chiara esposizione dei fatti dellacausa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso.».Nel caso di specie, tuttavia, tale requisito risulta essere statomanifestamente disatteso, in ragione del fatto che l’amministrazionefinanziaria ricorrente ha affidato l’esposizione dei fatti di causa, in manieraintegrale, ad una parte del ricorso (e, cioè, le pagg. 2-8) che contiene latrascrizione (effettuata, peraltro, attraverso la tecnica del cd.

“copia-incolla”)di una sentenza del tutto diversa da quella oggetto dell’odierna impugnazionee pronunciata con riguardo ad un diverso contribuente e ad un diverso rapportoimpositivo.Ne deriva, pertanto, la declaratoria d’inammissibilità del ricorso propostodall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei monopoli e iscritto al n. 19915/2024 R.G.3.- Con il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (iscritto aln. 21286/2024 R.G.), quest’ultima denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 945, l. n. 208del 2015 e dell’art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190 del 2014, in combinatodisposto con l’art. 1, comma 66, lett. b) l. n. 220 del 2010.Numero registro generale 19915/2024Numero sezionale 8237/2025Numero di raccolta generale 8245/2026Data pubblicazione 02/04/2026Sostiene, al riguardo, la carenza di soggettività passiva del CTD ecomunque l’erroneità del metodo di liquidazione dell’imposta applicatodall’amministrazione finanziaria.4.- Con il secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma945, l. n. 208 del 2015 e dell’art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190 del 2014, incombinato disposto con l’art. 1, comma 66, lett. b) l. n. 220 del 2010, nonchéla violazione degli artt. 3 e 53 Cost. e 49, 56 e 57 TFUE.Sostiene, in particolare, l’illegittimità costituzionale e la contrarietà al dirittounionale della liquidazione dell’imposta unica, basata sul triplo della mediaprovinciale della raccolta scommesse riferita all’anno precedente a quello diimposta con successiva applicazione dell’aliquota dell’8% (otto percento).5.- Le predette censure - senz’altro suscettibili di essere scrutinatecongiuntamente, per evidente connessione - sono manifestamente infondate.Ed invero, come già chiarito nella proposta di definizione accelerata, laquestione dedotta con il primo motivo di ricorso, afferente alla soggettivitàpassiva della ricevitoria - con riguardo al quadro normativo di riferimento [art.1, comma 2, l. n. 288 del 1998; art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998; art. 1, comma66, l. n. 220 del 2010; art. 16 del d.m. n. 111 del 2006; art. 1, comma 644,lett. g), l. n. 190 del 2014) - ha già formato oggetto di ampia, ripetuta earticolata disamina da parte di questa Corte regolatrice a partire da Cass. civ.,Sez. 5, ordinanza n. 8757 del 30 marzo 2021, seguita da numerose altre, che,all’esito di una compiuta ed analitica ricostruzione del sistema dell’impostaunica scommesse, fondata anche sugli interventi della Corte costituzionale(sentenza n. 27 del 2018) e della CGUE (sentenza 26 febbraio 2020, in causaC-788/18), ha, tra l’altro, precisato che: - sussistono i presupposti soggettivi eoggettivi d’imposta sia nei confronti del titolare della ricevitoria che delbookmaker estero privo di concessione, per il quale il primo operi, tra loro inrapporto di solidarietà paritetica; - sussistono i presupposti territoriali:l'imposta, che non ha natura di sanzione, si applica a tutti gli operatori chegestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogoin cui sono stabiliti, restando esclusa ogni restrizione discriminatoria, violazioneNumero registro generale 19915/2024Numero sezionale 8237/2025Numero di raccolta generale 8245/2026Data pubblicazione 02/04/2026della libertà di prestazione di servizi o lesione di affidamento; - l’art. 1, comma66, lett. b), della l. n. 220 del 2010, va applicato anche ai rapporti negozialiperfezionatisi prima della sua entrata in vigore; - la decisione della Cortecostituzionale n. 27 del 2018 ha escluso che siano assoggettate ad impostasolo le ricevitorie per le annualità antecedenti al 2011; - l’imposta è dovutaanche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e nonè irragionevole che l'equiparazione, ai fini tributari, del «gestore per contoterzi» (titolare di ricevitoria) al «gestore per conto proprio» (ossia al cd.allibratore) sia irragionevole (Corte cost. n. 27 del 2018), partecipandoentrambi allo svolgimento dell'attività di «organizzazione ed esercizio» dellescommesse soggette ad imposizione (cfr., in tal senso ed ex permultis, Cass.civ., Sez. 6-5, ordinanza n. 26384 del 7 settembre 2022; Cass. civ., Sez. 6-T,ordinanza n. 813 del 12 gennaio 2023; Cass. civ., Sez. 6-T, ordinanza n. 6761del 7 marzo 2023; Cass. civ., Sez.

T, ordinanza n. 23310 del 9 agosto 2024;Cass. civ., Sez.

T, ordinanza n. 24033 del 6 settembre 2024; Cass. civ., Sez.T, ordinanza n. 24349 del 10 settembre 2024).

Né, del resto, vi èdiscriminazione alcuna tra i contribuenti, bensì equiparazione perché l'impostaunica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse, raccolte sulterritorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sonostabiliti e senza che l’imposta possa «essere considerata discriminatoria»(CGUE, C-788/18, punto 21).Peraltro, una diversa conclusione nemmeno può essere desunta dall’art. 1,comma 945, l. n. 208 del 2015, richiamato dalla ricorrente, in quanto talenorma si limita a modificare il metodo di calcolo dell’imposta senza incidere suipresupposti applicativi (e dunque anche soggettivi) della stessa.Quanto al censurato metodo di calcolo dell’imposta, il giudice di merito hafatto corretta applicazione dei principi di diritto nel ritenere legittimal’applicazione da parte dell’amministrazione finanziaria della metodologia dicalcolo, induttivamente determinata ragguagliando la base imponibile alla baseforfettaria del triplo della media provinciale ai sensi dell’art. 1, comma 644,lett. g), l. n. 190 del 2014 (come modificato dall’art. 1, comma 945, l. n. 208del 2015) norma applicabile, per espressa previsione, a partire dal 2016, aNumero registro generale 19915/2024Numero sezionale 8237/2025Numero di raccolta generale 8245/2026Data pubblicazione 02/04/2026coloro i quali «non abbiano aderito al regime di regolarizzazione di cui al citatocomma 643, ovvero nei riguardi dei soggetti che, pur avendo aderito a taleregime, ne sono decaduti» (cfr., all’uopo, Cass. civ., Sez.

T, ordinanza n. 24213del 9 agosto 2023, nonché Cass. civ., Sez.

T, ordinanza n. 7673 del 22 marzo2025).Aggiungasi, poi, la manifesta infondatezza dei dubbi di legittimitàcostituzionale con riguardo all’art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190 del 2014(come modificato dall’art. 1, comma 945, l. n. 208 del 2015) in riferimento agliartt. 3 e 53 Cost., essendo stata già disattesa da questa Corte regolatrice larelativa questione (Cass. civ., Sez.

T, ordinanza n. 7673 del 22 marzo 2025,secondo cui « In tema di imposta unica sulle scommesse, la questione dilegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del2014, in relazione agli artt. 3, 24, 53 e 97 Cost., è manifestamente infondata,in quanto, per i soggetti di cui al comma 643, che non aderiscono al regime diregolarizzazione ovvero che, pur avendo aderito, ne sono decaduti, ladeterminazione dell'imposta su di un imponibile forfetario, coincidente con iltriplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicatol'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatorenazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, conl'aliquota massima stabilita dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), del d.lgs. n.504 del 1998, corrisponde a un criterio ragionevole, attesa la posizione diampio favore degli operatori non autorizzati rispetto agli operatori della retelegale e l'impossibilità di ricostruire la raccolta totale realizzata da questisoggetti, per mancato collegamento al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delledogane e dei monopoli, e realizza un accertamento induttivo su basepresuntiva, che non esclude la prova contraria da parte del contribuente circal'effettivo ammontare delle giocate effettuate, sicché sono garantite le esigenzedi difesa, di corrispondenza tra imposizione e capacità contributiva e diimparzialità dell'azione amministrativa.»).Quanto all’assunta contrarietà al diritto unionale (artt. 49, 56 e 57 TFUE)della suddetta normativa interna, non è chi non veda come la stessa miri, contutta evidenza, non già a limitare la libertà di stabilimento o di prestazione diNumero registro generale 19915/2024Numero sezionale 8237/2025Numero di raccolta generale 8245/2026Data pubblicazione 02/04/2026servizi quanto, al contrario, proprio a ristabilire un principio di parità dicondizioni tra i concessionari della rete statale e coloro che, ancorché privi diconcessione, comunque operano in Italia (cfr., in tal senso, Cass. civ., Sez. 5,ordinanza n. 27260 del 25 settembre 2023).Ne deriva che: - restano conseguentemente disattese, in quanto infondate,le richieste di rinvio (o di nuovo rinvio) pregiudiziale alla Corte di Giustizia, nonsussistendone i presupposti; - è manifestamente infondata la questione dilegittimità costituzionalità dell’art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, inriferimento agli artt. 3, 24, 53 e 97 Cost. (cfr., da ultimo, la già citata Cass.civ., Sez.

T, ordinanza n. 7673 del 22 marzo 2025).6.- In conclusione, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate, ilricorso dell’amministrazione finanziaria deve essere dichiarato inammissibile equello della contribuente dev’essere respinto, con conseguente integralecompensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ai sensi dell’art.92, comma 2, c.p.c., stante la reciproca soccombenza delle parti.7.- Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato conriguardo alla posizione dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli, perché ilprovvedimento con cui il giudice dell’impugnazione dispone, a carico della parteche l’abbia proposta, l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,l. 24 dicembre 2012, n. 228), un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello dovuto in base al comma 1-bis del medesimo art. 13,non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato,istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualitàsoggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, attraverso ilmeccanismo della prenotazione a debito (Cass. civ., Sez.

U, sentenza n. 26280del 25 novembre 2013, Rv.

Rv. 628422-01; Cass. civ., Sez. 3, sentenza n.5955 del 14 marzo 2014, Rv. 630550-01).8.- Con riguardo al ricorso proposto dalla contribuente (iscritto al n.21286/2024 R.G.), poiché il giudizio è definito in conformità alla proposta didefinizione accelerata, ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., devefarsi applicazione della disposizione di cui all’art. 96, comma 4, c.p.c., conNumero registro generale 19915/2024Numero sezionale 8237/2025Numero di raccolta generale 8245/2026Data pubblicazione 02/04/2026conseguente condanna della predetta al pagamento, in favore della Cassa delleAmmende, di una somma di denaro nei limiti di legge, anch’essa liquidata comeda dispositivo.Non sussistono, invece, i presupposti per l’applicazione dell’art. 96, comma3, c.p.c., dal momento che l’amministrazione finanziaria, oltre ad essererimasta intimata con riguardo al ricorso della contribuente (e, dunque, a nonaver svolto difese), ha altresì proposto, avverso la medesima sentenza,separata impugnazione che, come già sopra chiarito, è stata dichiaratainammissibile.9.- Sussistono, infine e sempre con riguardo al ricorso della contribuente, ipresupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneDichiara inammissibile il ricorso proposto dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e deiMonopoli; rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; dichiara interamentecompensate, tra le parti, le spese del presente giudizio di legittimità.Condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA], della somma di €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00), aisensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente [OSCURATO:PERSONA], di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 28 novembre 2025.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
catura Generale dello Stato ([OSCURATO:PERSONA]: 80224030587) edomiciliata presso l’indirizzo p.e.c. di quest’ultima;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 88T61 A246F);- intimata -e sul ricorso (iscritto al n. 21286/2024 R.G) proposto da:[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 88T61 A246F), rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 72M56 E625E) edelettivamente domiciliata presso l’indirizzo p.e.c. di quest’ultima;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]:97210890584);Numero registro generale 19915/2024Numero sezionale 8237/2025Numero di raccolta generale 8245/2026Data pubblicazione 02/04/2026- intimata -avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaLombardia n. 615/25/2024, pubblicata il 23 febbraio 2024;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28novembre 2025, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse della ricorrente, aisensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c., nell’ambito del procedimento n. 21286/2024R.G.;1.- In punto di fatto e limitando l’esposizione alle sole circostanze rilevanti inquesta sede, si osserva che con il ricorso di primo grado, la contribuenteLocatelli [OSCURATO:PERSONA] impugnò, dinanzi alla CTP di Bergamo, l’avviso diaccertamento n. MT3160009092U emesso nei suoi riguardi, dall’Agenzia delleDogane e dei Monopoli, con riguardo all’anno d’imposta 2016 ed avente adoggetto l’[OSCURATO:PERSONA] sulle scommesse sportive di cui all’art. 1 del d.lgs. n.504 del 1998. Tale accertamento indicava la predetta contribuente qualeresponsabile di imposta e il bookmaker comunitario [OSCURATO:PERSONA].quale responsabile in solido. L’accertamento quantificò l’ammontare dovuto atitolo d’imposta nella somma di €. 59.126,72 (eurocinquantanovemilacentoventisei/72), oltre interessi e sanzioni.2.- La CTP di Bergamo respinse il ricorso della contribuente.3.- L’appello della contribuente è stato accolto, dalla CGT-2 della Lombardia,con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione, esclusivamente conriguardo al profilo attinente alle sanzioni.4.- Avverso la menzionata sentenza d’appello, l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e deiMonopoli propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo ed iscrittoal n. 19915/2024 R.G.5.- La contribuente [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata e, al contempo, haproposto anch’ella autonomo ricorso, affidato a due motivi ed iscritto al n.21286/2024 R.G., a fronte del quale l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli èrimasta intimata.Numero registro generale 19915/2024Numero sezionale 8237/2025Numero di raccolta generale 8245/2026Data pubblicazione 02/04/20266.- Infine, a seguito di proposta di definizione anticipata, ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e con riguardo al ricorso n. 21286/2024 R.G., la contribuenteLocatelli [OSCURATO:PERSONA], con istanza del 23 maggio 2024, ne ha chiesto la decisione.Quindi, ha depositato altresì memoria illustrativa, ai sensi dell’art. 380-bis.1.c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Preliminarmente, in applicazione del disposto di cui all’art. 335 c.p.c., deveessere disposta la riunione dei due ricorsi, in quanto diretti avverso lamedesima sentenza d’appello.2.- Sempre in limine litis, deve essere rilevata l’inammissibilità del ricorsoproposto dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli.Ed invero, l’art. 366, comma 1, n. 3), c.p.c. (come modificato dall’art. 3d.lgs. n. 149 del 2022), espressamente contempla, tra i requisiti diammissibilità del ricorso per cassazione, «la chiara esposizione dei fatti dellacausa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso.».Nel caso di specie, tuttavia, tale requisito risulta essere statomanifestamente disatteso, in ragione del fatto che l’amministrazionefinanziaria ricorrente ha affidato l’esposizione dei fatti di causa, in manieraintegrale, ad una parte del ricorso (e, cioè, le pagg. 2-8) che contiene latrascrizione (effettuata, peraltro, attraverso la tecnica del cd. “copia-incolla”)di una sentenza del tutto diversa da quella oggetto dell’odierna impugnazionee pronunciata con riguardo ad un diverso contribuente e ad un diverso rapportoimpositivo.Ne deriva, pertanto, la declaratoria d’inammissibilità del ricorso propostodall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei monopoli e iscritto al n. 19915/2024 R.G.3.- Con il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (iscritto aln. 21286/2024 R.G.), quest’ultima denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 945, l. n. 208del 2015 e dell’art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190 del 2014, in combinatodisposto con l’art. 1, comma 66, lett. b) l. n. 220 del 2010.Numero registro generale 19915/2024Numero sezionale 8237/2025Numero di raccolta generale 8245/2026Data pubblicazione 02/04/2026Sostiene, al riguardo, la carenza di soggettività passiva del CTD ecomunque l’erroneità del metodo di liquidazione dell’imposta applicatodall’amministrazione finanziaria.4.- Con il secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma945, l. n. 208 del 2015 e dell’art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190 del 2014, incombinato disposto con l’art. 1, comma 66, lett. b) l. n. 220 del 2010, nonchéla violazione degli artt. 3 e 53 Cost. e 49, 56 e 57 TFUE.Sostiene, in particolare, l’illegittimità costituzionale e la contrarietà al dirittounionale della liquidazione dell’imposta unica, basata sul triplo della mediaprovinciale della raccolta scommesse riferita all’anno precedente a quello diimposta con successiva applicazione dell’aliquota dell’8% (otto percento).5.- Le predette censure - senz’altro suscettibili di essere scrutinatecongiuntamente, per evidente connessione - sono manifestamente infondate.Ed invero, come già chiarito nella proposta di definizione accelerata, laquestione dedotta con il primo motivo di ricorso, afferente alla soggettivitàpassiva della ricevitoria - con riguardo al quadro normativo di riferimento [art.1, comma 2, l. n. 288 del 1998; art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998; art. 1, comma66, l. n. 220 del 2010; art. 16 del d.m. n. 111 del 2006; art. 1, comma 644,lett. g), l. n. 190 del 2014) - ha già formato oggetto di ampia, ripetuta earticolata disamina da parte di questa Corte regolatrice a partire da Cass. civ.,Sez. 5, ordinanza n. 8757 del 30 marzo 2021, seguita da numerose altre, che,all’esito di una compiuta ed analitica ricostruzione del sistema dell’impostaunica scommesse, fondata anche sugli interventi della Corte costituzionale(sentenza n. 27 del 2018) e della CGUE (sentenza 26 febbraio 2020, in causaC-788/18), ha, tra l’altro, precisato che: - sussistono i presupposti soggettivi eoggettivi d’imposta sia nei confronti del titolare della ricevitoria che delbookmaker estero privo di concessione, per il quale il primo operi, tra loro inrapporto di solidarietà paritetica; - sussistono i presupposti territoriali:l'imposta, che non ha natura di sanzione, si applica a tutti gli operatori chegestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogoin cui sono stabiliti, restando esclusa ogni restrizione discriminatoria, violazioneNumero registro generale 19915/2024Numero sezionale 8237/2025Numero di raccolta generale 8245/2026Data pubblicazione 02/04/2026della libertà di prestazione di servizi o lesione di affidamento; - l’art. 1, comma66, lett. b), della l. n. 220 del 2010, va applicato anche ai rapporti negozialiperfezionatisi prima della sua entrata in vigore; - la decisione della Cortecostituzionale n. 27 del 2018 ha escluso che siano assoggettate ad impostasolo le ricevitorie per le annualità antecedenti al 2011; - l’imposta è dovutaanche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e nonè irragionevole che l'equiparazione, ai fini tributari, del «gestore per contoterzi» (titolare di ricevitoria) al «gestore per conto proprio» (ossia al cd.allibratore) sia irragionevole (Corte cost. n. 27 del 2018), partecipandoentrambi allo svolgimento dell'attività di «organizzazione ed esercizio» dellescommesse soggette ad imposizione (cfr., in tal senso ed ex permultis, Cass.civ., Sez. 6-5, ordinanza n. 26384 del 7 settembre 2022; Cass. civ., Sez. 6-T,ordinanza n. 813 del 12 gennaio 2023; Cass. civ., Sez. 6-T, ordinanza n. 6761del 7 marzo 2023; Cass. civ., Sez. T, ordinanza n. 23310 del 9 agosto 2024;Cass. civ., Sez. T, ordinanza n. 24033 del 6 settembre 2024; Cass. civ., Sez.T, ordinanza n. 24349 del 10 settembre 2024). Né, del resto, vi èdiscriminazione alcuna tra i contribuenti, bensì equiparazione perché l'impostaunica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse, raccolte sulterritorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sonostabiliti e senza che l’imposta possa «essere considerata discriminatoria»(CGUE, C-788/18, punto 21).Peraltro, una diversa conclusione nemmeno può essere desunta dall’art. 1,comma 945, l. n. 208 del 2015, richiamato dalla ricorrente, in quanto talenorma si limita a modificare il metodo di calcolo dell’imposta senza incidere suipresupposti applicativi (e dunque anche soggettivi) della stessa.Quanto al censurato metodo di calcolo dell’imposta, il giudice di merito hafatto corretta applicazione dei principi di diritto nel ritenere legittimal’applicazione da parte dell’amministrazione finanziaria della metodologia dicalcolo, induttivamente determinata ragguagliando la base imponibile alla baseforfettaria del triplo della media provinciale ai sensi dell’art. 1, comma 644,lett. g), l. n. 190 del 2014 (come modificato dall’art. 1, comma 945, l. n. 208del 2015) norma applicabile, per espressa previsione, a partire dal 2016, aNumero registro generale 19915/2024Numero sezionale 8237/2025Numero di raccolta generale 8245/2026Data pubblicazione 02/04/2026coloro i quali «non abbiano aderito al regime di regolarizzazione di cui al citatocomma 643, ovvero nei riguardi dei soggetti che, pur avendo aderito a taleregime, ne sono decaduti» (cfr., all’uopo, Cass. civ., Sez. T, ordinanza n. 24213del 9 agosto 2023, nonché Cass. civ., Sez. T, ordinanza n. 7673 del 22 marzo2025).Aggiungasi, poi, la manifesta infondatezza dei dubbi di legittimitàcostituzionale con riguardo all’art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190 del 2014(come modificato dall’art. 1, comma 945, l. n. 208 del 2015) in riferimento agliartt. 3 e 53 Cost., essendo stata già disattesa da questa Corte regolatrice larelativa questione (Cass. civ., Sez. T, ordinanza n. 7673 del 22 marzo 2025,secondo cui « In tema di imposta unica sulle scommesse, la questione dilegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del2014, in relazione agli artt. 3, 24, 53 e 97 Cost., è manifestamente infondata,in quanto, per i soggetti di cui al comma 643, che non aderiscono al regime diregolarizzazione ovvero che, pur avendo aderito, ne sono decaduti, ladeterminazione dell'imposta su di un imponibile forfetario, coincidente con iltriplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicatol'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatorenazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, conl'aliquota massima stabilita dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), del d.lgs. n.504 del 1998, corrisponde a un criterio ragionevole, attesa la posizione diampio favore degli operatori non autorizzati rispetto agli operatori della retelegale e l'impossibilità di ricostruire la raccolta totale realizzata da questisoggetti, per mancato collegamento al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delledogane e dei monopoli, e realizza un accertamento induttivo su basepresuntiva, che non esclude la prova contraria da parte del contribuente circal'effettivo ammontare delle giocate effettuate, sicché sono garantite le esigenzedi difesa, di corrispondenza tra imposizione e capacità contributiva e diimparzialità dell'azione amministrativa.»).Quanto all’assunta contrarietà al diritto unionale (artt. 49, 56 e 57 TFUE)della suddetta normativa interna, non è chi non veda come la stessa miri, contutta evidenza, non già a limitare la libertà di stabilimento o di prestazione diNumero registro generale 19915/2024Numero sezionale 8237/2025Numero di raccolta generale 8245/2026Data pubblicazione 02/04/2026servizi quanto, al contrario, proprio a ristabilire un principio di parità dicondizioni tra i concessionari della rete statale e coloro che, ancorché privi diconcessione, comunque operano in Italia (cfr., in tal senso, Cass. civ., Sez. 5,ordinanza n. 27260 del 25 settembre 2023).Ne deriva che: - restano conseguentemente disattese, in quanto infondate,le richieste di rinvio (o di nuovo rinvio) pregiudiziale alla Corte di Giustizia, nonsussistendone i presupposti; - è manifestamente infondata la questione dilegittimità costituzionalità dell’art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, inriferimento agli artt. 3, 24, 53 e 97 Cost. (cfr., da ultimo, la già citata Cass.civ., Sez. T, ordinanza n. 7673 del 22 marzo 2025).6.- In conclusione, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate, ilricorso dell’amministrazione finanziaria deve essere dichiarato inammissibile equello della contribuente dev’essere respinto, con conseguente integralecompensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ai sensi dell’art.92, comma 2, c.p.c., stante la reciproca soccombenza delle parti.7.- Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato conriguardo alla posizione dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli, perché ilprovvedimento con cui il giudice dell’impugnazione dispone, a carico della parteche l’abbia proposta, l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,l. 24 dicembre 2012, n. 228), un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello dovuto in base al comma 1-bis del medesimo art. 13,non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato,istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualitàsoggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, attraverso ilmeccanismo della prenotazione a debito (Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 26280del 25 novembre 2013, Rv. Rv. 628422-01; Cass. civ., Sez. 3, sentenza n.5955 del 14 marzo 2014, Rv. 630550-01).8.- Con riguardo al ricorso proposto dalla contribuente (iscritto al n.21286/2024 R.G.), poiché il giudizio è definito in conformità alla proposta didefinizione accelerata, ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., devefarsi applicazione della disposizione di cui all’art. 96, comma 4, c.p.c., conNumero registro generale 19915/2024Numero sezionale 8237/2025Numero di raccolta generale 8245/2026Data pubblicazione 02/04/2026conseguente condanna della predetta al pagamento, in favore della Cassa delleAmmende, di una somma di denaro nei limiti di legge, anch’essa liquidata comeda dispositivo.Non sussistono, invece, i presupposti per l’applicazione dell’art. 96, comma3, c.p.c., dal momento che l’amministrazione finanziaria, oltre ad essererimasta intimata con riguardo al ricorso della contribuente (e, dunque, a nonaver svolto difese), ha altresì proposto, avverso la medesima sentenza,separata impugnazione che, come già sopra chiarito, è stata dichiaratainammissibile.9.- Sussistono, infine e sempre con riguardo al ricorso della contribuente, ipresupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneDichiara inammissibile il ricorso proposto dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e deiMonopoli; rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; dichiara interamentecompensate, tra le parti, le spese del presente giudizio di legittimità.Condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA], della somma di €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00), aisensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente [OSCURATO:PERSONA], di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 28 novembre 2025.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08245/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris