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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49617/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 21 settembre 2021, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Agrigento, in data 16 giugno 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo b) e, riqualificando il fatto di cui al capo a), ha confermato le condanne in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 648, 707 e 337 cod. pen. ed altro.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contestano vizi motivazionali in relazione all'art. 69 cod. pen., è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto, anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 7, Ord. n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272460), non sussistono criticità motivazionali giustificative (si vedano pagg. 10 e 11, ove la Corte territoriale ha confermato il giudizio di comparazione operato dal primo giudice, chiarendo come, in considerazione dei precedenti penali, anche specifici e recenti rispetto al tempus commissi delicti, la commissione dei reati sub iudice fosse sintomo di una più accentuata capacità a delinquere e della maggiore pericolosità sociale del reo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 15 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 21 settembre 2021, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Agrigento, in data 16 giugno 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo b) e, riqualificando il fatto di cui al capo a), ha confermato le condanne in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 648, 707 e 337 cod. pen. ed altro. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contestano vizi motivazionali in relazione all'art. 69 cod. pen., è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto, anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 7, Ord. n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272460), non sussistono criticità motivazionali giustificative (si vedano pagg. 10 e 11, ove la Corte territoriale ha confermato il giudizio di comparazione operato dal primo giudice, chiarendo come, in considerazione dei precedenti penali, anche specifici e recenti rispetto al tempus commissi delicti, la commissione dei reati sub iudice fosse sintomo di una più accentuata capacità a delinquere e della maggiore pericolosità sociale del reo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 novembre
Sentenza Cassazione n. 49617/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris