CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 00774/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 28 settembre 2021 del Tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Lecce ha confermato — giudicando a seguito di sentenza della Corte di cassazione (Sez. 2, n. 32786 del 16/04/2021) che ha parzialmente annullato con rinvio una precedente decisione — la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce a [OSCURATO:PERSONA] relativamente ai reati di promozione e direzione di una associazione per delinquere ex art. 416-bis cod. pen. (capo 1) e di costituzione e direzione di un'associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 29) e a plurimi reati-fine fra i quali detenzioni illegali di armi e spaccio di sostanze stupefacenti, quali descritti nel provvedimento del Giudice per le indagini preliminari. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo omessa valutazione di atti rilevanti per la decisione e vizio della motivazione circa la sussistenza di gravi indizi del reato ex art. 416-bis cod. pen. per le seguenti ragioni riportate nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si assume che collocare i reati-fine della associazione ex art. 461-bis cod. pen. nell'anno 2018 contrasta con individuazione del 2019 come anno di nascita della associazione e che sarebbe travisante interpretare le conversazioni richiamate dal Tribunale come relative a un accordo fra i capi della cosca dimostrativo della sua esistenza già nel 2018 e si deduce che la Corte di cassazione ha indicato la necessità che nel giudizio di rinvio gli elementi di discrasia evidenziati dal ricorrente siano collocati in un quadro logicamente coerente, mentre, al contrario, l'ordinanza impugnata ha sostanzialmente recepito gli argomenti della precedente ordinanza annullata dalla Corte di cassazione. Con riferimento alla durata della associazione, si osserva che il Tribunale l'ha indebitamente estesa oltre il giugno del 2019 (al quale il capo di imputazione invece la chiude) in assenza di elementi che ne provino il perdurare. Inoltre, si evidenzia che il Tribunale non ha chiarito l'incongruenza derivante dal ritenere che [OSCURATO:PERSONA] possa essere stato convocato da soggetti diversi da [OSCURATO:PERSONA], al quale era subordinato, senza che questi ne fosse informato. Ancora, si assume che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che: i ricorsi in cassazione proposti da altri soggetti accusati di appartenere alla associazione e dichiarati inammissibili abbiano un contenuto corrispondente a quello che, invece, ha condotto all'annullamento della precedente ordinanza; le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] prodotte all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] accrescano gli elementi di valutazione a carico di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Seconda sezione di questa Corte con sentenza n. 32786 del 16 aprile 2021 ha annullato la precedente ordinanza del Tribunale di Lecce limitatamente al reato ex art. 416-bis cod. pen., (capo 1 delle imputazioni provvisorie) dichiarando inammissibile il ricorso circa le altre imputazioni. L'imputazione individua [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come promotori di una associazione per delinquere, in cui ciascuno di loro aveva lo stesso potere decisionale sulle scelte criminali, e le imponeva agli altri partecipi, proseguendo l'attività della frangia, operante nella provincia di Taranto, dell'associazione di tipo mafioso denominata Sacra corona unita, anche in rappresentanza dei capi della zona ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e rafforzando l'originaria associazione anche mediante accordi con gruppi criminali di territori limitrofi al fine di compiere una serie indeterminata di delitti relativi al traffico degli sl:upefacenti, con l' imposizione della esclusiva del loro gruppo nello spaccio a Manduria, nel racket delle estorsioni, nel traffico di armi, nel controllo delle attività lecite dell'area, con azioni punitive nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per costringerli a rispettare le regole nel mercato della droga e con un attentato su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], partecipe dell'associazione. L'ordinanza annullata dalla Corte di cassazione collocava la nascita della associazione nell'estate del 2018, e la sua conferma in una riunione del 29 marzo 2019 (riguardante l'imposizione dell'esclusiva per i traffici di droga a Manduria), a cui [OSCURATO:PERSONA] (indicato anche come emissario di [OSCURATO:PERSONA]) avrebbe partecipato in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di cassazione ha osservato che «il confronto fra gli elementi ritenuti dal Tribunale 'rivelatori della mafiosità del clan', le censure sollevate dal ricorso e i dati identificativi dell'associazione di tipo mafioso come sanciti dall'art. 416-bis co. 3 cod. pen., fanno constatare una scarsa coerenza nella ricostruzione operata dall'ordinanza del riesame». In particolare, ha considerato che non emerge con chiarezza il momento in cui sarebbe nata l'associazione (la quale, secondo l'imputazione, per altro verso sarebbe cessata nel giugno del 2019) costituita dai quattro suindicati e ha rimarcato che dal del 2 novembre 2018 fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che menzionano anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) non si desume con certezza che l'accordo fosse già operativo e che questo ridurrebbe la durata della associazione, con un riverbero «sulla configurabilità dell'associazione mafiosa, la cui forza di intimidazione, tale da determinare una condizione di assoggettamento e di omertà, ha necessità di dispiegarsi in un arco temporale congruo». Ha ritenuto, inoltre, che, poiché è «in dubbio che gli accordi fossero ben definiti all'inizio di novembre 2018», allora «certamente episodi antecedenti al settembre 2018 non rientrano nella descritta dinamica associativa», fra questi l'attentato contro [OSCURATO:PERSONA] perché anteriore (agosto 2018), alla nascita dell'associazione, e quelli a Zangarelli e Pianto perché posteriori al suo cessare (27 maggio 2019). Su tali basi, la Corte di cassazione ha rinviato per un nuovo esame «quanto alla imputazione sub 1), al fine di riportare a un quadro di congruità e di logicità gli elementi prospettati come indice della sussistenza della ipotizzata associazione di tipo mafioso».2. L'ordinanza impugnata, seguendo il principio ricostruttivo indicatole dalla Corte di cassazione ha delineato — sia ricomponendo i dati già acquisiti sia valutando quelli sopravvenuti — il seguente quadro degli elementi di valutazione sulla base dei quali ha ravvisato gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato ex art. 416-bis cod. pen. Con una motivazione analitica e dai contenuti logicamente coesi (che vengano nel seguito sintetizzati nei loro termini essenziali) osserva quanto segue. 2.1. L'incontro del 29 marzo 2019 «non ha una valenza "costitutiva" ma meramente "ricognitiva" di precedenti accordi risalenti almeno all'estate del 2018, perché: a) dai contenuti della conversazione del 2 novembre 2018 emerge che almeno due mesi prima i quattro soggetti (ciascuno munito di una sua squadra di uomini da portare nell'associazione, fra i quali Mondeo) al vertice del gruppo decisero di impedire, anche con l'uso di armi, che estranei potessero occupare la piazza di spaccio di Manduria; b) nella stessa riunione del 29 marzo 2019 sono espressamente richiamati gli accordi discussi «sei mesi fa» (p. 5-8). Il Tribunale ha anche considerato che gli attriti personali (desumibili da alcune conversazioni) fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non inficiano la affectio societatis che si fonda su convergenze meramente utilitaristiche e non amicali (p. 8). 2.2. Dalla informativa conclusiva redatta dalla Questura di Taranto, già vagliata nell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, risultano centinaia di conversazioni intercettate da cui si desumono molteplici episodi intimidatori (fra i quali il programmato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] sventato dalle Forze dell'Ordine), la dotazione di un arsenale di armi clandestine e da guerra (custodito nell'abitazione del suocero di [OSCURATO:PERSONA]), fra le quali quelle utilizzate da [OSCURATO:PERSONA] per i reati ascrittigli nei capi da 16 a 22 (pp. 10-13), la consumazione di molteplici reati non solo relativi agli stupefacenti ma anche estorsioni, furti e rapine. 2.3. Il gruppo oggetto delle indagini rappresenta la fusione di gruppi criminali appartenenti alla frangia della [OSCURATO:PERSONA] unita operante nel territorio di Manduria e ciascuno dei quattro promotori agisce in rappresentanza di ciascun gruppo ma mantiene rapporti con i capi originari, attualmente detenuti, per le famiglie dei quali vengono erogati contributi («mille euro al mese») come desumibile dalle conversazioni della mattina del 27 maggio 2019 (p. 13-14). 2.4. L'associazione finalizzata al narcotraffico fu costituita per agevolare la parallela associazione di tipo mafioso che ne conseguiva i proventi rafforzando il proprio controllo su territorio, in cui nessuna attività illecita era consentita senza che il gruppo ne traesse profitto (p. 15-16). La riunione del vertice del gruppo avvenuta il 29 marzo 2019 lo conferma come reso evidente da espressioni quali «noi siamo i padroni [...] quattro cristiani siamo che comandano» e dalla conversazione svoltasi prima del vertice che dimostra il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] (p.16-37). 2.5. Con specifico rifernnento ai rilievi contenuti nella sentenza di annullamento il Tribunale ha osservato quanto segue: 2.5.1. La retrodatazione dell'inizio della associazione a epoca anteriore al marzo 2019 si trae dallo specifico riferimento all'accordo di sei mesi prima contenuto nelle conversazioni del 29 marzo 2019 e dalle dichiarazioni dei coindagati Andrisano, [OSCURATO:PERSONA] (classe 1983), Attanasio e [OSCURATO:PERSONA] che — posteriormente all'ordinanza del Tribunale annullata dalla Corte di cassazione — hanno dichiarato che una comune organizzazione fra i protagonisti della vicenda era già sorta nel 2016-2017 e che non era dedita soltanto allo spaccio di stupefacenti ma anche al controllo del territorio; Attanasio e Andrisano hanno descritto un sistema estorsivo retto dal sodalizio che costringeva diverse imprese a corrispondere denaro a titolo di 'protezione'. coindagati Attanasio, Andrisano e [OSCURATO:PERSONA] (uno dei quattro capi della associazione di cui si tratta) hanno reso circostanziate dichiarazioni auto e etero accusatorie chiamando in correità anche [OSCURATO:PERSONA], con specifico riferimento al gruppo di quattro persone «che controllava il territorio di Manduria». 2.5.2. L'indicazione «fino al giugno 2019» non vale a definire la chiusura dell'associazione, non sono stati peraltro acquisiti elementi che facciano ritenere che l'associazione si sia sciolta in quella data ma soltanto l'epoca a cui risalgono dati acquisiti più recenti e, in ogni caso, un periodo che va dall'estate 2018 al giugno 2019 non sarebbe insufficiente, alla luce dei dati emersi, a configurare la sussidenza di un'associazione di tipi mafioso. 3. Con le sue argomentazioni il Tribunale ha spiegato come l'associazione per la quale si procede potesse essere dotata di forza di intimidazione anche se costituita da tempo non lungo, rilevando che era la proiezione nella zona di Manduria di preesistenti gruppi criminali e che comunque espresse materialmente una capacità di intimidazione. Invece, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non si confronta in modo specifico con l'insieme degli elementi considerati dal Tribunale e, in particolare, con la rilevanza delle significative conversazioni circa la data di costituzione del gruppo e con le dichiarazioni dei collaboranti che consentono di ritenere plausibile l'operatività di un'associazione di stampo mafioso. Pertanto, esso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna, ex art. 416-bis cod. pen. del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cance