Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1024/2025
ECLI:EU:C:2025:580
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CJ0777_RES
Cause riunite C‑777/22 P e C‑789/22 P
[OSCURATO:PERSONA] centrale europea
contro
[OSCURATO:PERSONA] della Corte (Grande Sezione) del 15 luglio 2025
«Impugnazione – Politica economica e monetaria – Direttiva 2014/59/UE – Risanamento e risoluzione degli enti creditizi – Articoli da 27 a 29 – Misure di intervento precoce – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Meccanismo di vigilanza unico – Articolo 4, paragrafo 3 – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) di assoggettare ad amministrazione straordinaria una banca – Ricorso di annullamento proposto da un azionista – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Persona fisica direttamente e individualmente interessata da un atto di un’istituzione dell’Unione europea – Conclusione dell’assoggettamento ad amministrazione straordinaria – Persistenza dell’interesse ad agire – Applicazione del diritto dell’Unione e nazionale da parte della BCE – Obbligo d’interpretazione conforme del diritto nazionale»
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione di assoggettamento di un ente creditizio ad amministrazione straordinaria – Determinazione del carattere diretto degli effetti di tale decisione sulla situazione giuridica degli azionisti di tale ente – Incidenza sui diritti degli azionisti di partecipare alla gestione di detto ente – Incidenza diretta nei confronti del ricorrente
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 60, 62, 63, 65, 66)
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Decisione di assoggettamento di un ente creditizio ad amministrazione straordinaria – Determinazione del carattere individuale degli effetti di tale decisione sulla situazione giuridica degli azionisti di tale ente – Appartenenza a un gruppo di persone individuabili – Diritti acquisiti – Incidenza individuale nei confronti del ricorrente – Irrilevanza del numero di persone interessate
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 75, 76, 83, 84)
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Ricorso di un azionista avverso una decisione della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) di assoggettamento di un ente – Conclusione del periodo di amministrazione straordinaria – Mantenimento dell’interesse – Presupposto – Annullamento della decisione che può fondare un ricorso per risarcimento
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 86, 89, 92‑96, 98‑100, 102, 104, 105)
Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Estensione di un motivo precedentemente dedotto – Ricevibilità
(v. punti 110, 112, 113, 115)
Impugnazione – Motivi di ricorso – Punti della motivazione di una sentenza viziati da una violazione del diritto dell’Unione – Controllo della valutazione del Tribunale da parte della Corte – Ricevibilità
(Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
(v. punti 128, 129)
Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Vigilanza diretta della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) su un istituto – Diritto nazionale risultante dal recepimento di una direttiva – Obbligo d’interpretazione conforme del diritto nazionale – Limiti – Principi generali del diritto – Interpretazione contra legem del diritto nazionale
(Art. 288, comma 3, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1024/2013, art. 4, § 3; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/59)
(v. punti 132‑139, 141)
Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) di assoggettare un ente creditizio ad amministrazione straordinaria – Rispetto del principio di proporzionalità – Presupposti che giustificano l’assoggettamento ad amministrazione straordinaria – Significativo deterioramento della situazione dell’ente – Gravi perdite del patrimonio – Inclusione
[Regolamento del Consiglio n. 1024/2013, art. 4, § 3; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59, art. 29, § 1)]
(v. punti 148‑150, 153‑158, 164‑170)
Impugnazione – Impugnazione dichiarata parzialmente fondata – Decisione sul merito della controversia da parte del giudice dell’impugnazione – Presupposto – Causa matura per la decisione – Assenza – Rinvio della causa dinanzi al Tribunale
(Statuto della Corte di giustizia, art. 61)
(v. punti 160, 171)
[OSCURATO:PERSONA] di impugnazioni proposte rispettivamente dalla [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) e dalla Commissione europea, la Corte, riunita in Grande Sezione, ha annullato la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/BCE (
1
) e ha rinviato la causa al Tribunale affinché statuisca sui motivi e sugli argomenti da esso non esaminati. Pur confermando la ricevibilità del ricorso di annullamento proposto da un azionista avverso le decisioni della BCE di assoggettamento ad amministrazione straordinaria di un ente creditizio in caso di deterioramento significativo della sua situazione finanziaria, la Corte dichiara che il Tribunale è incorso in un errore di diritto allorché ha escluso qualsiasi possibilità di un’interpretazione del diritto nazionale applicabile conforme alla direttiva 2014/59 (
2
).
[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «banca») era un ente creditizio con sede in Italia, soggetto alla vigilanza prudenziale diretta della BCE dal 2014. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ricorrente in primo grado (in prosieguo: la «ricorrente»), era azionista di minoranza della banca.
Dal momento che [OSCURATO:PERSONA] non rispettava, al 1
o
gennaio 2018, i requisiti minimi relativi al coefficiente patrimoniale, essa ha intrapreso vari tentativi per porre rimedio a tale situazione. Tali tentativi non sono stati coronati da successo. A seguito dell’opposizione della maggioranza degli azionisti avverso un aumento di capitale da effettuarsi mediante scambio di obbligazioni subordinate con azioni di nuova emissione, sette membri del consiglio di amministrazione della banca si sono dimessi, il che ha comportato la rimozione di tale consiglio di amministrazione, in applicazione dello statuto della banca e del diritto italiano applicabile. Conformemente a detto statuto, gli altri membri sono rimasti in carica per garantire l’ordinaria amministrazione della banca.
Il 1
o
gennaio 2019 la BCE ha adottato la decisione di assoggettamento ad amministrazione straordinaria della banca, la quale ha avuto come conseguenze, in primo luogo, lo scioglimento del suo consiglio di amministrazione e la sostituzione degli ex membri con tre commissari straordinari; in secondo luogo, lo scioglimento del suo collegio sindacale nonché la sostituzione degli ex membri di tale collegio con altre tre persone e, in terzo luogo, l’assegnazione ai nuovi organi del compito di dare corso alle azioni necessarie ad assicurare che [OSCURATO:PERSONA] tornasse a rispettare i requisiti patrimoniali in modo sostenibile.
Tali misure sono state prorogate dalla decisione della BCE del 29 marzo 2019 (in prosieguo, unitamente alla decisione del 1
o
gennaio 2019: le «decisioni controverse»). Successivamente, la BCE ha adottato, il 30 settembre e il 20 dicembre 2019, altre due decisioni di proroga, al fine di consentire il perfezionamento dell’operazione di rafforzamento patrimoniale della banca.
Il 12 luglio 2019 la ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale diretto all’annullamento della decisione di assoggettamento ad amministrazione straordinaria nonché «di ogni atto conseguenziale e successivo», incluse, in particolare, le diverse decisioni di proroga di tale assoggettamento.
Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha anzitutto ritenuto che il ricorso fosse ricevibile nella parte vertente sulle decisioni controverse. Esso ha poi ritenuto che la ricorrente fosse legittimata ad agire. Infine, nel merito, il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, che la BCE aveva violato l’articolo 70 del testo unico bancario (
3
) basandosi, sebbene tale condizione non fosse prevista da tale disposizione, sul significativo deterioramento della situazione della banca per pronunciare lo scioglimento dei suoi organi di amministrazione o di controllo, instaurare un’amministrazione straordinaria e mantenere tale amministrazione in vigore durante il periodo stabilito dalla decisione di proroga. Pertanto, su tale base, esso ha annullato le decisioni impugnate.
Giudizio della Corte
In primo luogo, la Corte si pronuncia sui motivi di impugnazione vertenti sulla valutazione effettuata dal Tribunale secondo cui la ricorrente era legittimata ad agire, per la ragione che le decisioni controverse la riguardavano in modo diretto e individuale, e che essa disponeva altresì dell’interesse ad agire richiesto, cosicché il suo ricorso, proposto in forza dell’articolo 263 TFUE, era ricevibile.
Così, sotto un primo profilo, per quanto riguarda la questione se tali decisioni riguardassero direttamente la ricorrente, la Corte considera che, sin dall’assoggettamento ad amministrazione straordinaria della banca e per tutto il tempo in cui tale situazione si è protratta, la ricorrente è stata privata, quantomeno, della possibilità di esercitare il diritto che ella deteneva, in quanto azionista di tale banca, di associarsi ad altri azionisti di quest’ultima per esercitare collettivamente i diritti spettanti agli azionisti, vale a dire il diritto di presentare una lista di candidati per l’elezione dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, il diritto di convocare l’assemblea generale o, ancora, il diritto di promuovere un’azione sociale di responsabilità contro i membri degli organi amministrativi e di controllo. Si tratta di un effetto sulla situazione giuridica della ricorrente derivante direttamente dall’adozione delle decisioni controverse, le quali non lasciavano, a tal riguardo, alcun margine di discrezionalità al loro destinatario. Di conseguenza, la Corte dichiara che, su tale punto, la valutazione del Tribunale non era viziata da un errore di diritto.
Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda la questione se le decisioni impugnate riguardassero individualmente la ricorrente, la Corte ricorda in particolare la propria giurisprudenza secondo la quale, qualora la decisione riguardi un gruppo di soggetti identificati o identificabili, nel momento in cui l’atto è stato adottato, in base a criteri tipici dei membri di tale gruppo, questi soggetti possono essere individualmente interessati da detto atto (
4
). In tale contesto, la circostanza addotta nel caso di specie che avrebbe contato circa 35000 azionisti che sarebbero stati tutti individualmente interessati dalle decisioni controverse è irrilevante. La Corte sottolinea che l’applicazione di tale giurisprudenza dipende unicamente dalla possibilità di individuare le persone su cui un atto incide in base a criteri propri di tali persone, e non dal numero, più o meno elevato, delle persone individuate.
Inoltre, la Corte considera che la giurisprudenza, invocata dalla BCE e dalla Commissione, in forza della quale la possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l’identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un provvedimento non comporta affatto che tali soggetti debbano essere considerati individualmente interessati da detto provvedimento, qualora risulti che tale applicazione sia effettuata in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto medesimo (
5
), non riguarda un caso come quello di cui trattasi nelle presenti cause. Infatti, tale giurisprudenza riguarda situazioni in cui l’applicazione di una misura è effettuata in forza di una situazione di diritto o di fatto definita dall’atto in questione, cosicché essa riguarda, per definizione, atti di portata generale e non atti individuali, come le decisioni controverse.
Sotto un terzo profilo, per quanto riguarda l’interesse ad agire della ricorrente, la Corte conferma, in sostanza, la motivazione del Tribunale che conclude per la sussistenza dell’interesse ad agire richiesto per fondare la proposizione, da parte di detta ricorrente, di un ricorso di annullamento avverso le decisioni controverse, fintantoché queste ultime erano in vigore. Per quanto riguarda il fatto che il Tribunale ha omesso di verificare d’ufficio la persistenza dell’interesse ad agire della ricorrente dopo la conclusione del periodo di amministrazione straordinaria della banca, la Corte ritiene che tale circostanza non significhi necessariamente che l’interesse ad agire della ricorrente e, pertanto, l’oggetto della controversia dinanzi al Tribunale fossero venuti meno in corso di causa. Tuttavia, prima di statuire sul merito della causa dinanzi ad esso pendente, spettava al Tribunale verificare, se necessario d’ufficio, che ciò non si fosse verificato. Omettendo di farlo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto, che tuttavia non può comportare, di per sé, l’annullamento della sentenza impugnata. Infatti, la ricorrente conserverebbe il suo interesse a chiedere l’annullamento delle decisioni controverse se un siffatto annullamento potesse costituire la base di un eventuale ricorso per risarcimento danni. Nel caso di specie, sebbene gli effetti delle decisioni controverse e dell’amministrazione straordinaria di [OSCURATO:PERSONA] siano terminati in corso di causa dinanzi al Tribunale, l’interesse della ricorrente ad ottenere l’annullamento di tali decisioni non è per questo venuto meno.
In secondo luogo, la Corte respinge, in quanto infondato, il motivo di impugnazione vertente sulla violazione da parte del Tribunale del proprio regolamento di procedura (
6
), nella misura in cui esso avrebbe omesso di respingere d’ufficio in quanto irricevibile l’argomento dedotto per la prima volta nella replica della ricorrente, secondo il quale l’articolo 70, paragrafo 1, del testo unico bancario non consentiva l’assoggettamento ad amministrazione straordinaria di una banca in caso di deterioramento significativo della sua situazione. A tal riguardo, la Corte ritiene che non si possa contestare alla ricorrente di aver dedotto, in fase di tale replica, un nuovo motivo di ricorso, in quanto detto argomento costituiva un ampliamento del motivo vertente sulla violazione dell’articolo 70, comma 1, del testo unico bancario, dedotto nel suo ricorso. Infatti, la ricorrente si è limitata a completare la sua argomentazione volta a dimostrare che la BCE aveva adottato la decisione di assoggettamento ad amministrazione straordinaria in violazione di detta disposizione.
In ultimo luogo, per quanto riguarda i motivi di ricorso relativi all’interpretazione
contra legem
dell’articolo 70, comma 1, del testo unico bancario che conduce alla violazione del limite previsto dal diritto dell’Unione all’obbligo di interpretare tale disposizione in modo conforme alla direttiva 2014/59 (
7
), la Corte ritiene che essi siano ricevibili. Infatti, la questione che essi sollevano equivale a chiedere alla Corte una valutazione vertente sull’esistenza di una violazione del diritto dell’Unione da parte del Tribunale, il che costituisce una questione di diritto soggetta al suo controllo nell’ambito di un’impugnazione.
Quanto al merito, la Corte precisa, anzitutto, che quando la BCE, conformemente al regolamento 1024/2013 (
8
), applica a una banca soggetta alla sua vigilanza prudenziale diretta il diritto nazionale che recepisce una direttiva, essa è tenuta a procedere a un’interpretazione della disposizione nazionale di cui trattasi che sia conforme a tale direttiva. Peraltro, allorché è chiamato, come nel caso di specie, ad applicare il diritto nazionale, il Tribunale ha lo stesso obbligo di interpretazione conforme di tale diritto, tenendo conto della direttiva che quest’ultimo è tenuto a recepire. Esso aggiunge che il divieto di un’interpretazione
contra legem
del diritto nazionale riguarda solo l’ipotesi in cui il diritto nazionale non possa ricevere un’applicazione tale da sfociare in un risultato compatibile con quello perseguito dalla disposizione del diritto dell’Unione di cui trattasi (
9
).
La Corte rileva poi che dalla direttiva 2014/59 (
10
) risulta che gli Stati membri devono provvedere affinché, qualora la situazione di un ente bancario si deteriori in modo significativo, l’autorità competente possa segnatamente, in funzione di tale situazione, o limitarsi ad esigere la rimozione dell’alta dirigenza o dell’organo di amministrazione dell’ente, nella sua totalità o per quanto riguarda singole persone, oppure nominare altresì uno o più amministratori temporanei. A tal riguardo, per quanto concerne l’argomento relativo alla necessità di prevedere, nel rispetto del principio di proporzionalità, una graduazione delle misure di intervento dell’autorità competente nell’amministrazione di un istituto bancario, la Corte constata che il sistema di misure di intervento previsto dalla direttiva 2014/59 (
11
) rispetta tale principio. Più precisamente, la misura di amministrazione temporanea (
12
) può essere adottata solo dopo che la misura meno restrittiva (
13
), vale a dire la sostituzione dell’alta dirigenza o dell’organo di amministrazione dell’ente bancario in questione, è stata ritenuta insufficiente alla luce della situazione di quest’ultimo. Pertanto, nel recepire la direttiva 2014/59, il legislatore nazionale deve prevedere la possibilità, per l’autorità competente, di istituire un’amministrazione temporanea di un istituto bancario, in particolare in caso di deterioramento significativo della situazione di tale ente.
Nel caso di specie, sebbene il deterioramento particolarmente significativo della situazione di una banca figuri tra le condizioni alternative che giustificano la rimozione degli organi amministrativi o di controllo di una banca, previste all’articolo 69-
octiesdecies
, comma 1, lettera b), del testo unico bancario, esso non figura, in questi termini, tra le condizioni di applicazione dell’articolo 70, comma 1, di tale testo, relativo all’amministrazione straordinaria di una banca (
14
).
Tuttavia, da questa sola circostanza non si può dedurre che un’interpretazione dell’articolo 70, comma 1, del testo unico bancario conforme alla direttiva 2014/59, nel senso che tale disposizione trova applicazione in caso di deterioramento significativo della situazione di una banca, avrebbe per questo carattere
contra legem
, ai sensi della giurisprudenza della Corte. Infatti, una siffatta interpretazione non viola detta disposizione, dal momento che, tra le condizioni alternative che giustificano l’applicazione della medesima disposizione figura quella relativa al fatto che sono previste gravi perdite del patrimonio di una banca.
Orbene, la nozione di «deterioramento significativo» della situazione di una banca, pertinente nell’ambito della direttiva 2014/59, e quella di previsione di «gravi perdite del patrimonio», che figurano nel testo unico bancario, costituiscono nozioni giuridiche formulate in termini generali e simili. Infatti, un deterioramento della situazione di una banca implica necessariamente l’eventualità, in un prossimo futuro, di perdite nel patrimonio di quest’ultima, le quali, se il deterioramento è «significativo», possono essere qualificate come gravi. Viceversa, se si prevede che una banca subisca gravi perdite nel patrimonio, ciò può significare solo che la situazione di tale banca subisca un deterioramento qualificabile come «significativo».
Ne consegue che, ritenendo che l’articolo 70, comma 1, del testo unico bancario non possa, nel diritto italiano, fungere da fondamento per l’adozione di una misura di assoggettamento ad amministrazione straordinaria di una banca che si trovi di fronte a un significativo deterioramento della sua situazione, senza che sia violato il divieto di un’interpretazione
contra legem
del diritto nazionale, il Tribunale è incorso in un errore di diritto.
Di conseguenza, la Corte accoglie le impugnazioni e annulla la sentenza impugnata.
Infine, la Corte dichiara che lo stato degli atti consente di statuire sulla controversia per quanto riguarda, da un lato, l’eccezione di irricevibilità del ricorso in primo grado, sollevata dalla BCE, sostenuta dalla Commissione, e, dall’altro, il quarto motivo di tale ricorso, nella parte in cui verte su un errore di diritto nella determinazione della base giuridica utilizzata per l’adozione delle decisioni controverse.
In primo luogo, la Corte ritiene che debba essere respinta l’eccezione di irricevibilità del ricorso in primo grado sollevata dalla BCE, vertente sul fatto che la ricorrente non è direttamente e individualmente interessata dalle decisioni controverse e non dispone dell’interesse richiesto per chiedere l’annullamento di queste ultime
In secondo luogo, la Corte ritiene che l’articolo 70, comma 1, del testo unico bancario debba essere interpretato nel senso che la condizione relativa al fatto che si possa prevedere che la banca interessata subisca gravi perdite nel patrimonio è soddisfatta in caso di deterioramento significativo della sua situazione e, pertanto, giustifica l’assoggettamento di tale banca ad amministrazione straordinaria. Pertanto, essa ritiene che la BCE non abbia commesso errori di diritto allorché si è basata, per adottare le decisioni controverse, su tale articolo del testo unico bancario. Il quarto motivo del ricorso in primo grado, nella parte in cui verte su un errore di diritto nella determinazione della base giuridica utilizzata per l’adozione delle decisioni controverse, deve essere respinto in quanto infondato.
Quanto al resto, la Corte ritiene che lo stato degli atti non consenta di statuire sulla controversia, atteso che gli altri motivi e argomenti dedotti dalla ricorrente non sono stati esaminati dal Tribunale.
(
1
) Sentenza del 12 ottobre 2022, [OSCURATO:PERSONA]/BCE (
T‑502/19
,
EU:T:2022:627
, in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
(
2
) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU 2014, L 173, pag. 190
).
(
3
) Decreto legislativo del 1
o
settembre 1993, n. 385 – Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Supplemento ordinario alla GURI n. 230, del 30 settembre 1993), nella versione applicabile alla presente controversia (in prosieguo: il «testo unico bancario»).
(
4
) Sentenza del 12 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] 2/Parlamento e Consiglio (
348/20 P
,
EU:C:2022:548
, punto
158
e giurisprudenza citata).
(
5
) Sentenza del 12 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] 2/Parlamento e Consiglio (
348/20 P
,
EU:C:2022:548
, punto
157
e giurisprudenza citata).
(
6
) Articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
(
7
) Articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2014/59.
(
8
) Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (
GU 2013, L 287, pag. 63
).
(
9
) V., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2019, Popławski (
573/17
,
EU:C:2019:530
, punto
76
e giurisprudenza citata).
(
10
) Dal combinato disposto dell’articolo 28 e dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2014/59.
(
11
) Articoli da 27 a 29 della direttiva 2014/59.
(
12
) Prevista all’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2014/59.
(
13
) Prevista all’articolo 28 della direttiva 2014/59.
(
14
) Articolo 70, comma 1, del testo unico bancario.