CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2023
Cassazione n. 36841/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2023 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è del tribunale di Roma del 11 febbraio 2023, con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero di mesi 8 di reclusione ed euro 300 di multa per il reato di cui agli artt. 110,624 e 625 n. 4 cod. pen. commesso in Roma il 10 febbraio 2023. 1.L'unico motivo di ricorso si duole del vizio di motivazione, in quanto il giudice avrebbe omesso di fornire idonea giustificazione, in fatto e in diritto, in ordine alla responsabilità dell'imputato. Ritenuto in diritto 1.11 ricorso è inammissibile, in quanto, a norma dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il ricorso, peraltro del tutto indeterminato, riguarda un aspetto - la carenza di motivazione circa il mancato proscioglimento dell'imputato, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - che risulta fuori dal perimetro delle attuali cause d'impugnazione della sentenza di patteggiamento. 2.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186) - anche al pagamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom