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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00423/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 16 settembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Firenze, in accoglimento del reclamo proposto dall'Amministrazione penitenziaria, avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Livorno del 22.4.2021 (con il quale era stato accolto il reclamo del detenuto avverso la decisione disciplinare dell'esclusione per cinque giorni dalle attività in comune), annullava detto provvedimento e, per l'effetto, confermava la sanzione inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

A ragione della decisione, rilevava che: la contestazione dell'addebito era avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a cura del sovraintendente Chelli, su delega del Diretto dell'istituto, sulla scorta di una relazione di servizio del 19.12.2020; l'adunanza del Consiglio di disciplina era stata celebrata il 5.1.2021 (otto giorni dopo la contestazione) alla presenza del Nocerino.

Osservava, quanto alla contestuale presenza del Direttore e del Comandante di reparto (fa contestazione, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, tale censura sarebbe esperibile solo se la modalità di contestazione prescelta (delega al Comandante di reparto) fosse inidonea a informare l'incolpato della possibilità di difendersi; che è regola vnerale che un soggetto amministrativo possa delegare altri o essere sostituito da un funzionario sottordinato; quanto all'omessa comunicazione per iscritto della data di convocazione davanti il Consiglio di disciplina, non ogni inosservanza delle previsioni regolamentari costituisce causa di invalidità; l'udienza davanti al Consiglio di disciplina si era tenuta otto giorni dopo dalla contestazione e, dunque, in tempo assolutamente adeguato a consentire al Nocerino di predisporre un'utile difesa; non era, inoltre, escluso che l'avviso fosse stato dato oralmente, non essendo prevista alcuna particolare formalità, al riguardo; l'omissione di alcune formalità nella procedura, in ogni caso, è idonea a determinare invalidità della stessa solo quando sia stata pregiudicata di fatto la conoscenza dell'addebito o l'esplicazione dei diritti difensivi e resta assorbita dalle comunicazioni eventualmente date in limine dell'udienza disciplinare dal Consiglio di disciplina, davanti al quale la convocazione può avvenire in qualsiasi momento, purché venga assicurato il diritto di difesa.

2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Nocerino, avvocata [OSCURATO:PERSONA], per violazione di legge con riferimento agli artt. 81 d.P.R. n. 230/2000, 35 -bis, comma 4, Ord. Pen.,100, 573 cod. proc. pen. e 1 R. D. n. 1611 del 1933.

Il ricorrente ha, in proposito, osservato che il primo motivo di doglianza attiene al mancato rispetto della procedura che ha portato alla irrogazione della sanzione disciplinare (non risulterebbe essere stato redatto rapporto disciplinare; al momento della contestazione dell'addebito non emergerebbe la contestuale presenza del Direttore e del Comandante di reparto; la sanzione sarebbe stata applicata senza la formale convocazione dell'accusato dinnanzi al Consiglio di disciplina); che ulteriore profilo di censura attiene al fatto che il Tribunale di sorveglianza non avrebbe valutato l'eccezione difensiva, con la quale si chiedeva che il reclamo dell'Amministrazione penitenziaria venisse dichiarato inammissibile, perché redatto da un funzionario senza il patrocinio e l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata in accoglimento del secondo rilievo difensivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate.

Inammissibile, perché manifestamente infondato, è il secondo profilo di censura, di rilievo preliminare rispetto all'altro, alla stregua dell'insegnamento delle Sezioni Unite del 21 dicembre 2017 n. 3775.

Detta pronuncia ha, infatti, affermato il seguente principio di diritto "avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che accolga l'istanza del detenuto volta a ottenere il risarcimento dei danni patiti per le condizioni della detenzione, l'amministrazione penitenziaria è legittimata a proporre reclamo, ai sensi dell'art. 35-bis, comma quarto, Ord. Pen., senza il patrocinio e l'assistenza dell'Avvocatura dello State.

2. Con riferimento all'altro profilo di censura, giova osservare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "in tema di procedimento per l'applicazione di sanzioni disciplinari a carico di detenuti, l'omissione della previa contestazione dell'addebito da parte del direttore dell'istituto o la delega di tale adempimento al Comandante del reparto di polizia penitenziaria, incide sulla validità del provvedimento adottato soltanto quando abbia pregiudicato la conoscenza del fatto addebitato o l'esplicazione dei diritti difensivi e resta assorbita dalle comunicazioni date in proposito in limine all'udienza fissata per la decisione davanti al Consiglio di disciplina" (Cass. sez. 1, n. 29940 del 03/07/2008, Rv. 240395 - 01; Cass. Sez. 1, n. 35562 del 11/07/2008, Rv. 241236 - 01, che ha affermato che "in tema di reclami concernenti il potere disciplinare dell'Amministrazione penitenziaria, l'omissione della previa contestazione dell'addebito al detenuto nelle forme previste dalla normativa regolamentare (art. 81 d.

P.R. n. 230 del 2000) spiega effetti sulla validità del provvedimento impugnato solo quando sia stata pregiudicata la conoscenza del fatto addebitato o l'esplicazione dei diritti difensivi e resta assorbita dalle comunicazioni eventualmente data al proposto in limine dell'udienza disciplinare del Consiglio di disciplina, davanti al quale la convocazione può avvenire in ogni momento anche ad horas".

Va, altresì, osservato che, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, l'eventuale violazione del diritto di difesa deve essere eccepita, a pena di decadenza, al momento dell'apertura dell'udienza davanti al Consiglio di disciplina, trovando applicazione le disposizioni dettate dall'art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen. (Cfr. Cass. Sez. 1, n. 13085 del 06/03/2020, Rv. 278894 - 01; Cass. Sez. 1, n. 30038 del 22/09/2020, Rv. 279733 - 01).

3. Ebbene, il Tribunale di sorveglianza nella decisione impugnata ha fatto corretta applicazione dei suindicati principi di diritto come si evince dal tenore delle puntuali argomentazioni poste a sostegno della stessa, in precedenza dettagliatamente riportate e alle quali ci si richiama, al fine di evitare inutili ripetizioni.

4. Occorre, altresì, evidenziare che detta decisione ha messo in rilievo un dato fondamentale, non contestato dal ricorrente, e cioè che il Nocerino era presente all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinnanzi al Consiglio di disciplina.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 settembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Firenze, in accoglimento del reclamo proposto dall'Amministrazione penitenziaria, avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Livorno del 22.4.2021 (con il quale era stato accolto il reclamo del detenuto avverso la decisione disciplinare dell'esclusione per cinque giorni dalle attività in comune), annullava detto provvedimento e, per l'effetto, confermava la sanzione inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. A ragione della decisione, rilevava che: la contestazione dell'addebito era avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a cura del sovraintendente Chelli, su delega del Diretto dell'istituto, sulla scorta di una relazione di servizio del 19.12.2020; l'adunanza del Consiglio di disciplina era stata celebrata il 5.1.2021 (otto giorni dopo la contestazione) alla presenza del Nocerino. Osservava, quanto alla contestuale presenza del Direttore e del Comandante di reparto (fa contestazione, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, tale censura sarebbe esperibile solo se la modalità di contestazione prescelta (delega al Comandante di reparto) fosse inidonea a informare l'incolpato della possibilità di difendersi; che è regola vnerale che un soggetto amministrativo possa delegare altri o essere sostituito da un funzionario sottordinato; quanto all'omessa comunicazione per iscritto della data di convocazione davanti il Consiglio di disciplina, non ogni inosservanza delle previsioni regolamentari costituisce causa di invalidità; l'udienza davanti al Consiglio di disciplina si era tenuta otto giorni dopo dalla contestazione e, dunque, in tempo assolutamente adeguato a consentire al Nocerino di predisporre un'utile difesa; non era, inoltre, escluso che l'avviso fosse stato dato oralmente, non essendo prevista alcuna particolare formalità, al riguardo; l'omissione di alcune formalità nella procedura, in ogni caso, è idonea a determinare invalidità della stessa solo quando sia stata pregiudicata di fatto la conoscenza dell'addebito o l'esplicazione dei diritti difensivi e resta assorbita dalle comunicazioni eventualmente date in limine dell'udienza disciplinare dal Consiglio di disciplina, davanti al quale la convocazione può avvenire in qualsiasi momento, purché venga assicurato il diritto di difesa. 2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Nocerino, avvocata [OSCURATO:PERSONA], per violazione di legge con riferimento agli artt. 81 d.P.R. n. 230/2000, 35 -bis, comma 4, Ord. Pen.,100, 573 cod. proc. pen. e 1 R. D. n. 1611 del 1933. Il ricorrente ha, in proposito, osservato che il primo motivo di doglianza attiene al mancato rispetto della procedura che ha portato alla irrogazione della sanzione disciplinare (non risulterebbe essere stato redatto rapporto disciplinare; al momento della contestazione dell'addebito non emergerebbe la contestuale presenza del Direttore e del Comandante di reparto; la sanzione sarebbe stata applicata senza la formale convocazione dell'accusato dinnanzi al Consiglio di disciplina); che ulteriore profilo di censura attiene al fatto che il Tribunale di sorveglianza non avrebbe valutato l'eccezione difensiva, con la quale si chiedeva che il reclamo dell'Amministrazione penitenziaria venisse dichiarato inammissibile, perché redatto da un funzionario senza il patrocinio e l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata in accoglimento del secondo rilievo difensivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate. Inammissibile, perché manifestamente infondato, è il secondo profilo di censura, di rilievo preliminare rispetto all'altro, alla stregua dell'insegnamento delle Sezioni Unite del 21 dicembre 2017 n. 3775. Detta pronuncia ha, infatti, affermato il seguente principio di diritto "avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che accolga l'istanza del detenuto volta a ottenere il risarcimento dei danni patiti per le condizioni della detenzione, l'amministrazione penitenziaria è legittimata a proporre reclamo, ai sensi dell'art. 35-bis, comma quarto, Ord. Pen., senza il patrocinio e l'assistenza dell'Avvocatura dello State. 2. Con riferimento all'altro profilo di censura, giova osservare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "in tema di procedimento per l'applicazione di sanzioni disciplinari a carico di detenuti, l'omissione della previa contestazione dell'addebito da parte del direttore dell'istituto o la delega di tale adempimento al Comandante del reparto di polizia penitenziaria, incide sulla validità del provvedimento adottato soltanto quando abbia pregiudicato la conoscenza del fatto addebitato o l'esplicazione dei diritti difensivi e resta assorbita dalle comunicazioni date in proposito in limine all'udienza fissata per la decisione davanti al Consiglio di disciplina" (Cass. sez. 1, n. 29940 del 03/07/2008, Rv. 240395 - 01; Cass. Sez. 1, n. 35562 del 11/07/2008, Rv. 241236 - 01, che ha affermato che "in tema di reclami concernenti il potere disciplinare dell'Amministrazione penitenziaria, l'omissione della previa contestazione dell'addebito al detenuto nelle forme previste dalla normativa regolamentare (art. 81 d. P.R. n. 230 del 2000) spiega effetti sulla validità del provvedimento impugnato solo quando sia stata pregiudicata la conoscenza del fatto addebitato o l'esplicazione dei diritti difensivi e resta assorbita dalle comunicazioni eventualmente data al proposto in limine dell'udienza disciplinare del Consiglio di disciplina, davanti al quale la convocazione può avvenire in ogni momento anche ad horas". Va, altresì, osservato che, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, l'eventuale violazione del diritto di difesa deve essere eccepita, a pena di decadenza, al momento dell'apertura dell'udienza davanti al Consiglio di disciplina, trovando applicazione le disposizioni dettate dall'art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen. (Cfr. Cass. Sez. 1, n. 13085 del 06/03/2020, Rv. 278894 - 01; Cass. Sez. 1, n. 30038 del 22/09/2020, Rv. 279733 - 01). 3. Ebbene, il Tribunale di sorveglianza nella decisione impugnata ha fatto corretta applicazione dei suindicati principi di diritto come si evince dal tenore delle puntuali argomentazioni poste a sostegno della stessa, in precedenza dettagliatamente riportate e alle quali ci si richiama, al fine di evitare inutili ripetizioni. 4. Occorre, altresì, evidenziare che detta decisione ha messo in rilievo un dato fondamentale, non contestato dal ricorrente, e cioè che il Nocerino era presente all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinnanzi al Consiglio di disciplina. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così
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