Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2025

Cassazione n. 17394/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 61 n. 7 cod. pen., è manifestamente infondato perché inerente ad asserito difetto e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dalla lettura del provvedimento impugnato; che, nel caso di specie, la motivazione della Corte territoriale è esente da censure, essendo stata adeguatamente motivata l'integrazione degli elementi costitutivi dell'aggravante stessa (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge ed il difetto motivazionale in ordine all'art. 62 bis cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative alla concessione dell'invocato beneficio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10/04/2025 Il C nsigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 61 n. 7 cod. pen., è manifestamente infondato perché inerente ad asserito difetto e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dalla lettura del provvedimento impugnato; che, nel caso di specie, la motivazione della Corte territoriale è esente da censure, essendo stata adeguatamente motivata l'integrazione degli elementi costitutivi dell'aggravante stessa (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge ed il difetto motivazionale in ordine all'art. 62 bis cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative alla concessione dell'invocato beneficio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/04/2025 Il C nsigli
Sentenza Cassazione n. 17394/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris