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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 1 marzo 2023

Cassazione n. 08342/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2367-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di RAGUSA, depositata i l 10/06/2021; Ric. 2022 n. 02367 sez.

S2 -ud. 01-03-2023 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE

1. A seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA], la figlia [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Tribunale di Ragusa la fissazione del termine di cui all’art. 481 c.c. nei confronti del fratello [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale adito, fissata con decreto la comparizione delle parti, rinviava d’ufficio la fissata udienza del 6 aprile 2020 al 21 settembre 2020 e con successivo decreto del 3 settembre 2020 disponeva che il resistente dovesse depositare in via telematica cinque giorni prima dell’udienza dichiarazione circa la volontà di accettare l’eredità materna, dovendosi lo stesso intendere decaduto dal diritto di accettare, ove tale dichiarazione non fosse stata depositata.

Notificato al resistente anche tale secondo decreto, [OSCURATO:PERSONA] si costituiva con memoria del 16/9/2020, riferendo di essere intenzionato ad accettare l’eredità, non opponendosi alla fissazione del termine di cui all’art. 481 c.c.

Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, con decreto del 23 settembre 2020, dopo che all’udienza tenuta il resistente aveva depositato dichiarazione di accettazione dell’eredità, dichiarava il medesimo decaduto dal diritto di accettare l’eredità, non avendo la parte provveduto al deposito della richiesta dichiarazione entro il termine assegnato.

Ric. 2022 n. 02367 sez.

S2 -ud. 01-03-2023 -3- Avverso tale provvedimento proponeva reclamo [OSCURATO:PERSONA] ed il Tribunale, in composizione collegiale, con ordinanza del 10 giugno 2021, revocava il provvedimento reclamato, dichiarando inammissibile il ricorso originario della parte.

Rilevava che dalla documentazione prodotta emergeva che [OSCURATO:PERSONA] aveva accettato l’eredità materna ben prima della stessa proposizione dell’actio interrogatoria, e che molti degli atti che concretizzavano l’accettazione tacita dell’eredità erano ben noti alla stessa ricorrente, essendo stati posti in essere congiuntamente.

Il provvedimento impugnato, anche a voler ipotizzare la mancata deduzione iniziale dell’avvenuta accettazione tacita, era però erroneo.

Infatti, il Tribunale aveva fissato udienza di trattazione scritta ai sensi della legislazione emergenziale per la pandemia, sebbene quella prevista fosse un’udienza che imponeva la partecipazione personale della parte.

Non era legittima l’assegnazione al resistente di un termine, prima ancora della fissazione dello stesso, all’esito della prescritta udienza, per dichiarare se intendeva o meno accettare l’eredità, ed inoltre si era trascurato il fatto che alla stessa udienza fissata il Mingardi aveva depositato una dichiarazione espressa di accettazione dell’eredità, il che evidenziava come fosse del tutto erronea la declaratoria di decadenza.

Ric. 2022 n. 02367 sez.

S2 -ud. 01-03-2023 -4- Quanto alle spese, rilevava il Tribunale che le stesse dovessero essere poste a carico della reclamata, che aveva promosso il procedimento di fissazione del termine e resistito nel giudizio, pur essendo consapevole dell’acquisita qualità di erede da parte del fratello.

2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, co. 7, Cost. sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 737 c.p.c., quanto alla condanna alle spese di lite.

Si deduce che il procedimento introdotto dalla ricorrente era quello di cui all’art. 481 c.c., e quindi un procedimento di volontaria giurisdizione, per il quale non si applicano le norme in materia di spese di lite per l’ipotesi di soccombenza.

Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 115 c.p.c., nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente fosse soccombente.

Si sottolinea che la parte si era attivata al fine di definire la vicenda successoria derivante dalla morte della madre, e che il fratello era sempre rimasto inerte, così che la scelta di far ricorso al procedimento di cui all’art. 481 c.c. era correlata all’esigenza di smuovere le acque, facendo cessare l’inerzia del resistente.

Peraltro, questi, nel costituirsi in giudizio dinanzi al tribunale aveva dichiarato di non opporsi alla fissazione del termine, Ric. 2022 n. 02367 sez.

S2 -ud. 01-03-2023 -5- confermando la qualità di chiamato e di fatto negando di avere già provveduto ad accettare l‘eredità. 4.I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati.

Questa Corte ha, sulla base di un principio ormai consolidato, ribadito nuovamente che un provvedimento adottato dal tribunale, adito ex art. 749 c.p.c., non ha contenuto decisorio, non incidendo in via definitiva su posizioni di diritto soggettivo in conflitto e, pertanto, non è impugnabile con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. (v.

Cass. n. 14202/2017 con riferimento al provvedimento di revoca al legatario del termine ex art. 749 c.c. entro il quale assolvere all’onere testamentario; nonché Cass. n. 5460/2017, 13820/2016 e 20132/2014, con cui si è affermato che in tema di accettazione beneficiata dell’eredità, il provvedimento che decide sul reclamo proposto avverso i provvedimenti emessi a seguito di istanza di modifica del decreto di autorizzazione alla redazione dell’inventario pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, chiudono un procedimento non contenzioso, privo di vero e proprio contraddittorio, senza statuire su dette posizioni in via decisoria e definitiva, attesa la loro revocabilità e modificabilità alla stregua dell’art. 742 c.p.c., sicché non sono impugnabil i col ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., in quanto riconducibili, al pari del decreto di cui all’art. 769 c.p.c., alla giurisdizione volontaria e, pertanto, privi del carattere della decisorietà e della idoneità al passaggio in giudicato).

Ric. 2022 n. 02367 sez.

S2 -ud. 01-03-2023 -6- Il principio è stato poi di recente ribadito da Cass. n. 969/2022, secondo cui, in tema di accettazione dell'eredità, l'ordinanza emessa in sede di reclamo avverso l'ordinanza resa dal Tribunale, ai sensi degli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c., con cui si sia fissato un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all'eredità stessa, non è ricorribile per cassazione, in quanto priva di decisorietà e definitività, attesa anche la sua revocabilità e modificabilità alla stregua dell'art. 742 c.p.c. (Cass. n. 24484/2022).

Tuttavia, i motivi proposti non investono la correttezza della decisione sul merito circa la concessione o meno del termine richiesto (avendo il Tribunale rilevato la sostanziale superfluità del ricorso alla procedura di cui all’art. 481 c.c.), ma unicamente il capo relativo alla condanna alle spese della reclamata quale effetto dell’accoglimento del reclamo.

Ritiene la Corte che la condanna alle spese, come disposta dal Tribunale in sede di reclamo, siaincensurabile.

In primo luogo, la medesima non contrasta, come invece dedotto dalla ricorrente, con la natura di volontaria giurisdizione del procedimento che ha occasionato il reclamo oggetto di causa.

In tal senso rileva la costante giurisprudenza di legittimità a mente della quale è legittima la condanna alle spese giudiziali nel procedimento promosso in sede di reclamo, ex art. 739 cod. proc. civ., avverso provvedimento reso in camera di consiglio, atteso che ivi si profila comunque un conflitto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo, la cui Ric. 2022 n. 02367 sez.

S2 -ud. 01-03-2023 -7- soluzione implica una soccombenza che resta sottoposta alle regole dettate dagli artt. 91 e ss. cod. proc. civ. (Cass. n. 11503/2010; Cass. n. 11320/2007; Cass. n. 1856/2006, relativa peraltro a reclamo avverso provvedimento con il quale era richiesta la fissazione di un termine agli eredi accettanti con beneficio di inventario per liquidare l e attività inventariate, da parte di un creditore dell’eredità; Cass. n. 7644/2005; Cass. n. 1343/2003; Cass. n. 28331/2017).

Una volta quindi ritenuta corretta la decisione di regolare le spese del procedimento di reclamo, facendo quindi applicazione dell’art. 91 c.p.c., si rivela altresì privo di fondamento il secondo motivo, in quanto la decisione gravata ha puntualmente individuato gli atti dai quali inferire che il controricorrente avesse già tacitamente accettato l’eredità, ancor prima della richiesta di fissazione del termine, atti dei quali la ricorrente non poteva ignorare l’esistenza, avendo ad alcuni di essi lei stessa preso parte unitamente al fratello.

A prescindere dall’atteggiamento equivoco inizialmente tenuto dal resistente, ben potendosi ipotizzare la non opposizione alla fissazione del termine come una legittima cautela nell’assecondare la richiesta della sorella, nel dubbio circa l’effettiva idoneità degli atti posti in essere a determinare l’accettazione dell’eredità, avuto riguardo alla data di introduzione del presente procedimento, si palesa come evidente la soccombenza della ricorrente senza che peraltro ricorra alcuna delle ipotesi cui il vigente art. 92 c.p.c. àncora la possibilità di concedere la compensazione delle spese di lite.

Ric. 2022 n. 02367 sez.

S2 -ud. 01-03-2023 -8- Peraltro, avendo lo stesso germano dichiarato alla data del21 settembre 2020 che intendeva accettare l’eredità, pur a voler reputare connotata da incertezza la situazione esistente alla data del deposito del ricorso ex art. 481 c.c., tale incertezza era del tutto venuta meno per effetto della cennata dichiarazione, palesandosi quindi del tutto ingiustificata la resistenza in sede di reclamo (come si ricava dalla lettura delle difese svolte in quella sede, come riassunte dalla stessa ricorrente a pag. 13 del ricorso).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

5. L e spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Non ricorrono tuttavia i presupposti per la condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c.

6. Poiché il ricorso è rigettato , sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comm a 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - d ella sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrent e al rimborso delle spese che liquida in complessivi € 4.300,00, di cui € Ric. 2022 n. 02367 sez.

S2 -ud. 01-03-2023 -9- 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2367-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di RAGUSA, depositata i l 10/06/2021; Ric. 2022 n. 02367 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. A seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA], la figlia [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Tribunale di Ragusa la fissazione del termine di cui all’art. 481 c.c. nei confronti del fratello [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale adito, fissata con decreto la comparizione delle parti, rinviava d’ufficio la fissata udienza del 6 aprile 2020 al 21 settembre 2020 e con successivo decreto del 3 settembre 2020 disponeva che il resistente dovesse depositare in via telematica cinque giorni prima dell’udienza dichiarazione circa la volontà di accettare l’eredità materna, dovendosi lo stesso intendere decaduto dal diritto di accettare, ove tale dichiarazione non fosse stata depositata. Notificato al resistente anche tale secondo decreto, [OSCURATO:PERSONA] si costituiva con memoria del 16/9/2020, riferendo di essere intenzionato ad accettare l’eredità, non opponendosi alla fissazione del termine di cui all’art. 481 c.c. Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, con decreto del 23 settembre 2020, dopo che all’udienza tenuta il resistente aveva depositato dichiarazione di accettazione dell’eredità, dichiarava il medesimo decaduto dal diritto di accettare l’eredità, non avendo la parte provveduto al deposito della richiesta dichiarazione entro il termine assegnato. Ric. 2022 n. 02367 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -3- Avverso tale provvedimento proponeva reclamo [OSCURATO:PERSONA] ed il Tribunale, in composizione collegiale, con ordinanza del 10 giugno 2021, revocava il provvedimento reclamato, dichiarando inammissibile il ricorso originario della parte. Rilevava che dalla documentazione prodotta emergeva che [OSCURATO:PERSONA] aveva accettato l’eredità materna ben prima della stessa proposizione dell’actio interrogatoria, e che molti degli atti che concretizzavano l’accettazione tacita dell’eredità erano ben noti alla stessa ricorrente, essendo stati posti in essere congiuntamente. Il provvedimento impugnato, anche a voler ipotizzare la mancata deduzione iniziale dell’avvenuta accettazione tacita, era però erroneo. Infatti, il Tribunale aveva fissato udienza di trattazione scritta ai sensi della legislazione emergenziale per la pandemia, sebbene quella prevista fosse un’udienza che imponeva la partecipazione personale della parte. Non era legittima l’assegnazione al resistente di un termine, prima ancora della fissazione dello stesso, all’esito della prescritta udienza, per dichiarare se intendeva o meno accettare l’eredità, ed inoltre si era trascurato il fatto che alla stessa udienza fissata il Mingardi aveva depositato una dichiarazione espressa di accettazione dell’eredità, il che evidenziava come fosse del tutto erronea la declaratoria di decadenza. Ric. 2022 n. 02367 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -4- Quanto alle spese, rilevava il Tribunale che le stesse dovessero essere poste a carico della reclamata, che aveva promosso il procedimento di fissazione del termine e resistito nel giudizio, pur essendo consapevole dell’acquisita qualità di erede da parte del fratello. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, co. 7, Cost. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 737 c.p.c., quanto alla condanna alle spese di lite. Si deduce che il procedimento introdotto dalla ricorrente era quello di cui all’art. 481 c.c., e quindi un procedimento di volontaria giurisdizione, per il quale non si applicano le norme in materia di spese di lite per l’ipotesi di soccombenza. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 115 c.p.c., nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente fosse soccombente. Si sottolinea che la parte si era attivata al fine di definire la vicenda successoria derivante dalla morte della madre, e che il fratello era sempre rimasto inerte, così che la scelta di far ricorso al procedimento di cui all’art. 481 c.c. era correlata all’esigenza di smuovere le acque, facendo cessare l’inerzia del resistente. Peraltro, questi, nel costituirsi in giudizio dinanzi al tribunale aveva dichiarato di non opporsi alla fissazione del termine, Ric. 2022 n. 02367 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -5- confermando la qualità di chiamato e di fatto negando di avere già provveduto ad accettare l‘eredità. 4.I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati. Questa Corte ha, sulla base di un principio ormai consolidato, ribadito nuovamente che un provvedimento adottato dal tribunale, adito ex art. 749 c.p.c., non ha contenuto decisorio, non incidendo in via definitiva su posizioni di diritto soggettivo in conflitto e, pertanto, non è impugnabile con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. (v. Cass. n. 14202/2017 con riferimento al provvedimento di revoca al legatario del termine ex art. 749 c.c. entro il quale assolvere all’onere testamentario; nonché Cass. n. 5460/2017, 13820/2016 e 20132/2014, con cui si è affermato che in tema di accettazione beneficiata dell’eredità, il provvedimento che decide sul reclamo proposto avverso i provvedimenti emessi a seguito di istanza di modifica del decreto di autorizzazione alla redazione dell’inventario pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, chiudono un procedimento non contenzioso, privo di vero e proprio contraddittorio, senza statuire su dette posizioni in via decisoria e definitiva, attesa la loro revocabilità e modificabilità alla stregua dell’art. 742 c.p.c., sicché non sono impugnabil i col ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., in quanto riconducibili, al pari del decreto di cui all’art. 769 c.p.c., alla giurisdizione volontaria e, pertanto, privi del carattere della decisorietà e della idoneità al passaggio in giudicato). Ric. 2022 n. 02367 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -6- Il principio è stato poi di recente ribadito da Cass. n. 969/2022, secondo cui, in tema di accettazione dell'eredità, l'ordinanza emessa in sede di reclamo avverso l'ordinanza resa dal Tribunale, ai sensi degli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c., con cui si sia fissato un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all'eredità stessa, non è ricorribile per cassazione, in quanto priva di decisorietà e definitività, attesa anche la sua revocabilità e modificabilità alla stregua dell'art. 742 c.p.c. (Cass. n. 24484/2022). Tuttavia, i motivi proposti non investono la correttezza della decisione sul merito circa la concessione o meno del termine richiesto (avendo il Tribunale rilevato la sostanziale superfluità del ricorso alla procedura di cui all’art. 481 c.c.), ma unicamente il capo relativo alla condanna alle spese della reclamata quale effetto dell’accoglimento del reclamo. Ritiene la Corte che la condanna alle spese, come disposta dal Tribunale in sede di reclamo, siaincensurabile. In primo luogo, la medesima non contrasta, come invece dedotto dalla ricorrente, con la natura di volontaria giurisdizione del procedimento che ha occasionato il reclamo oggetto di causa. In tal senso rileva la costante giurisprudenza di legittimità a mente della quale è legittima la condanna alle spese giudiziali nel procedimento promosso in sede di reclamo, ex art. 739 cod. proc. civ., avverso provvedimento reso in camera di consiglio, atteso che ivi si profila comunque un conflitto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo, la cui Ric. 2022 n. 02367 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -7- soluzione implica una soccombenza che resta sottoposta alle regole dettate dagli artt. 91 e ss. cod. proc. civ. (Cass. n. 11503/2010; Cass. n. 11320/2007; Cass. n. 1856/2006, relativa peraltro a reclamo avverso provvedimento con il quale era richiesta la fissazione di un termine agli eredi accettanti con beneficio di inventario per liquidare l e attività inventariate, da parte di un creditore dell’eredità; Cass. n. 7644/2005; Cass. n. 1343/2003; Cass. n. 28331/2017). Una volta quindi ritenuta corretta la decisione di regolare le spese del procedimento di reclamo, facendo quindi applicazione dell’art. 91 c.p.c., si rivela altresì privo di fondamento il secondo motivo, in quanto la decisione gravata ha puntualmente individuato gli atti dai quali inferire che il controricorrente avesse già tacitamente accettato l’eredità, ancor prima della richiesta di fissazione del termine, atti dei quali la ricorrente non poteva ignorare l’esistenza, avendo ad alcuni di essi lei stessa preso parte unitamente al fratello. A prescindere dall’atteggiamento equivoco inizialmente tenuto dal resistente, ben potendosi ipotizzare la non opposizione alla fissazione del termine come una legittima cautela nell’assecondare la richiesta della sorella, nel dubbio circa l’effettiva idoneità degli atti posti in essere a determinare l’accettazione dell’eredità, avuto riguardo alla data di introduzione del presente procedimento, si palesa come evidente la soccombenza della ricorrente senza che peraltro ricorra alcuna delle ipotesi cui il vigente art. 92 c.p.c. àncora la possibilità di concedere la compensazione delle spese di lite. Ric. 2022 n. 02367 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -8- Peraltro, avendo lo stesso germano dichiarato alla data del21 settembre 2020 che intendeva accettare l’eredità, pur a voler reputare connotata da incertezza la situazione esistente alla data del deposito del ricorso ex art. 481 c.c., tale incertezza era del tutto venuta meno per effetto della cennata dichiarazione, palesandosi quindi del tutto ingiustificata la resistenza in sede di reclamo (come si ricava dalla lettura delle difese svolte in quella sede, come riassunte dalla stessa ricorrente a pag. 13 del ricorso). Il ricorso deve pertanto essere rigettato. 5. L e spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Non ricorrono tuttavia i presupposti per la condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c. 6. Poiché il ricorso è rigettato , sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comm a 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - d ella sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrent e al rimborso delle spese che liquida in complessivi € 4.300,00, di cui € Ric. 2022 n. 02367 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -9- 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara
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