CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021
Cassazione n. 10796/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ROBERTO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto in conseguenza del diniego dell'applicazione dell'art. 56 cod. pen. è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016), avendo sul punto la Corte territoriale evidenziato l'autonoma disponibilità acquisita sulle res sottratte; Considerato che il secondo motivo è, del pari, inammissibile, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione del principio per cui integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede (Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278383); Considerato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]