CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 25096/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4895/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, VIA F. CRISPI 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G . PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 1310/2016 depositata il 21/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La presente causa riguarda la domanda di rilascio di immobile proposta dalla curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nella citazione è indicata, per la comparizione delle parti, la data del 10 marzo 2002, poi differita d’ufficio al 19 marzo 2002 ai sensi dell’art. 168-bis, comma 5, c.p.c. La prima udienza si è poi effettivamente tenuta il 24 settembre 2002. [OSCURATO:PERSONA] non si è costituito nel termine ex art. 166, calcolato rispetto alla data del 19 marzo 2002. Il convenuto è poi deceduto il 27 agosto 2002. Dichiarata la contumacia dei convenuti, all’udienza fissata per i provvedimento di cui all’art. 184 c.p.c., si è costituita [OSCURATO:PERSONA], che ha eccepito l’usucapione dell’immobile oggetto della domanda e richiesto che il processo fosse dichiarato interrotto a seguito della morte del coniuge convenuto. Il Tribunale ha disatteso la richiesta di interruzione del processo, argomentando che, al momento della morte di [OSCURATO:PERSONA], si era già perfezionata la contumacia del medesimo, non sussistendo pertanto l’ipotesi della morte della parte prima della costituzione, ai sensi dell’art. 299 c.p.c. Il primo giudice ha aggiunto che non era nemmeno applicabile l’art. 300, comma 4, c.p.c., in difetto dei presupposti. Quindi ha accolto la domanda della curatela, condannando i convenuti al rilascio dell’immobile e al risarcimento del danno per l’occupazione abusiva. Contro la sentenza ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA] in proprio e, insieme alle figlie [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA]. Le appellanti insistevano nell’eccezioni già proposte in primo grado, chiedendo il riconoscimento dell’usucapione. La Corte d’appello ha rigettato l’appello. Essa ha condiviso le considerazioni del primo giudice quanto alla mancata interruzione del processo, aggiungendo che la domanda della curatela non richiedeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri occupanti dell’immobile oggetto del preteso rilascio; ha ancora aggiunto che, applicandosi nel caso di specie la norma dell’art. 180 c.p.c. nel testo vigente ratione temporis, la parte contumace e le sue eredi, in concomitanza con la scadenza del termine previsto dalla disposizione, erano decadute dalla facoltà di proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, inclusa l’eccezione di usucapione. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, affidato a otto motivi. Con il primo motivo, in via prioritaria, le ricorrenti censurano la decisione per non avere la Corte d’appello riconosciuto l’interruzione del processo a causa della morte della parte prima della costituzione; conseguentemente, con il quinto motivo, si denuncia la statuizione di decadenza delle eredi del convenuto deceduto con riguardo all’eccezione di usucapione. Si sostiene che la decadenza non si era verificata, perché il giudice avrebbe dovuto dichiarare l’interruzione del processo. La curatela del fallimento ha resistito con controricorso. Le ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo e il quinto motivo sono manifestamente fondati e il loro accoglimento determina l’assorbimento delle altre censure. L’art. 299 c.p.c. considera la particolare ipotesi dell’evento interruttivo che si produce prima della costituzione e che determina l’automatica interruzione del processo, senza bisogno di dichiarazione dell’evento. La disposizione esige un coordinamento con l’art. 171 c.p.c., che prevede la mancata o ritardata costituzione delle parti. Dice tale disposizione che qualora l’attore si sia costituito tempestivamente, l’altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza; ciò gli varrà ad evitare la dichiarazione di contumacia, ma non a sottrarsi alle decadenze previste dall’art. 167, e quindi già maturate. Questo vuol dire che la mancata costituzione del convenuto in cancelleria nel termine stabilito dall’art. 166 c.p.c. non gli attribuisce lo status di parte contumace. Se ne deve dedurre che l’evento interruttivo prodotto dopo la scadenza del termine per la costituzione del convenuto, ma in data anteriore all’udienza di prima comparizione determina l’automatica interruzione del processo. È strato chiarito che la contumacia implica la verifica della regolarità del contraddittorio (Cass. n. 29865/2008). Nel caso in esame è avvenuto che la prima udienza, già fissata in citazione per il giorno 10 marzo 2002, fu differita, ai sensi dell’art. 168-bis, comma 5, c.p.c. al giorno 19 marzo 2003. L’udienza di comparizione non fu tenuta in tale data, ma fu poi effettivamente tenuta solo il 24 settembre 2002. Da qui la duplice conseguenza: a) che la morte dell’Alloggio, avvenuta il 27 agosto 2002, prima dell’udienza di comparizione, diversamente da quanto affermato dalla Corte d’appello, ha prodotto l’interruzione automatica del processo ai sensi dell’art. 299 c.p.c.; b) che, essendo il processo interrotto, nessuna decadenza poteva verificarsi in danno della parte colpita dall’evento interruttivo ex art. 180 c.p.c. vigente ratione temporis, in relazione alle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio (la Corte d’appello, sulla base dell’erroneo assunto che la parte fosse già contumace, ha ritenuto che si fosse verificata tale decadenza, in concreto riconosciuta con riferimento all’eccezione di usucapione). Sono assorbite tutte le altre censure: a) omessa pronuncia sulla incapacità di intendere e di volere dell’Alloggio già esistente quando fu notificata la citazione (ulteriore censura proposta con il primo motivo); b) violazione dell’art. 300, comma, 4, c.p.c.: la morte del contumace produce l’interruzione anche se dichiarata da coloro che possono proseguire il giudizio (secondo motivo); c) nullità della sentenza per omissione di pronuncia del provvedimento di interruzione (terzo motivo); d) omesso esame dell’eccezione di incostituzionalità della norma, laddove non prevedeva l’interruzione del processo per decesso del contumace dichiarato in udienza dall’altra parte (quarto motivo); e) occorreva disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri occupanti dell’immobile oggetto della domanda di rilascio (sesto motivo); manifesta eccessività dell’importo liquidato per l’occupazione (settimo motivo); mancata compensazione delle spese di lite (ottavo motivo). La sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo e il quinto motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Bari in divers