CassazionedecretoSezione 5Decisione del 3 luglio 2025
Cassazione n. 22697/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a sentenza del 03/07/2025 della Corte d'appello di Venezia;visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dellasentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarottafraudolenta documentale e, nel resto, la declaratoria di inammissibilità del suoricorso, nonché l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza pronunciata in data 3 luglio 2025, la Corte di appello diVenezia ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Verona il 4 ottobre2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui gli imputati sonostati ritenuti responsabili del reato di concorso in bancarotta semplice (artt. 110cod. pen., 217, comma 1, n. 4, 224 e 237 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)per aver aggravato il dissesto della "[OSCURATO:SOCIETA]" astenendosi dalrichiederne il fallimento: la [OSCURATO:PERSONA] quale amministratrice dal 31 gennaio 2011 al4 dicembre 2013 e il [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore e liquidatore dal 4 dicembre2013 fino alla dichiarazione di insolvenza in data 11 luglio 2018. Il solo Lazzariniè stato altresì ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolentadocumentale (artt. 216, comma 1, n. 2, e 223 regio decreto 16 marzo 1942, n.267) per aver sottratto o omesso la tenuta dei libri e delle scritture contabili al finedi recare pregiudizio ai creditori. Per l'effetto, la [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata allapena di nove mesi di reclusione, coi benefici di legge, mentre il [OSCURATO:PERSONA] è statocondannato alla pena di quattro anni e sette mesi di reclusione, con le aggravantidella recidiva specifica infraquinquennale e della pluralità di fatti di bancarotta:entrambi gli imputati sono stati condannati alle pene accessorie dell'inabilitazioneall'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttiviper la durata della pena principale e il [OSCURATO:PERSONA] anche alla interdizione dai pubbliciuffici per cinque anni.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dellaVisentin, deducendo un unico motivo con il quale lamenta vizio motivazionale permancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonchéinosservanza o erronea applicazione degli artt. 40, 41 e 42 cod. pen. in relazioneal travisamento delle risultanze processuali.La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ravvisato laresponsabilità dell’imputata nel mero ritardo nella richiesta di liquidazione e difallimento della società, senza considerare il concreto sviluppo della vicenda.Deduce, in particolare, che la Solar era stata iscritta nel registro delleimprese il 22 luglio 2011, aveva operato quale società monomandataria di unConsorzio e aveva chiuso il primo esercizio con una perdita di euro 6.649,00,rispetto a un capitale versato di euro 15.600,00; a fronte di tale andamento, peril 2012 era stato deliberato un aumento di capitale fino ad euro 49.000,00 e, surichiesta del Consorzio, era stato ampliato il numero dei soci lavoratori.In tale contesto, la prosecuzione dell’attività sino all’ottobre 2013 nonsarebbe stata espressione di colpa grave, ma conseguenza dell’affidamento ripostonelle rassicurazioni del Consorzio monomandante che, dopo avereimprovvisamente interrotto i pagamenti, avrebbe garantito il saldo delle fatturearretrate entro il primo quadrimestre 2013. In tale prospettiva, il ricorso al creditobancario, i pagamenti ai dipendenti e la temporanea prosecuzione dell’attivitàsarebbero stati funzionali non ad aggravare il dissesto, ma a preservare lacontinuità aziendale e a reperire le risorse necessarie per adempiere le obbligazionisociali.La difesa aggiunge che la Corte territoriale avrebbe travisato il verbale diapprovazione del bilancio del maggio 2013, dal quale emergerebbe chel’amministratrice aveva chiesto, ai sensi dell’art. 2545 cod. civ., di rinviareall’approvazione del bilancio successivo la registrazione della perdita e diconvocare a breve l’assemblea per deliberare la liquidazione. Il tempo intercorsotra l’approvazione del bilancio, i tentativi di ricapitalizzazione o di incasso deicrediti, la dismissione dei lavoratori e la liquidazione – pari, secondo la ricorrente,a circa sei mesi – non potrebbe, dunque, essere qualificato come ritardo colposo,tanto più in assenza di un termine perentorio per richiedere il fallimento e alla lucedelle disposizioni civilistiche che impongono di tentare la ricapitalizzazione primadello scioglimento.Su tali premesse, la ricorrente sostiene che il blocco dei pagamenti da partedel Consorzio avrebbe integrato una causa esterna non imputabile, richiamandola giurisprudenza di legittimità sull’insussistenza del reato in caso di materialeimpossibilità di adempiere per carenza di risorse, e conclude chiedendo sial’annullamento senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione, sial’annullamento, con o senza rinvio, perché il fatto non sussiste, perché l’imputatanon lo ha commesso o perché il fatto non costituisce reato.3. Avverso la medesima sentenza ha proposto ricorso per cassazione ancheil difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.3.1. Con il primo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione dellalegge penale in relazione all'erronea qualificazione giuridica del reato di cui al capodi imputazione. La difesa lamenta che il delitto di bancarotta fraudolentadocumentale avrebbe dovuto essere riqualificato come bancarotta semplicedocumentale (ex art. 217 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), difettando inradice qualsiasi prova in merito all'occultamento, alla distrazione o alla sottrazionedelle scritture contabili, nonché in merito al dolo specifico di procurarsi un ingiustoprofitto o di arrecare pregiudizio ai creditori sociali.3.2. Con il secondo motivo deduce vizio motivazionale per mancanza,contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, nonché inosservanza oerronea applicazione degli artt. 40, 41 e 42 cod. pen. per travisamento dellerisultanze processuali, laddove non si era considerato che, in realtà, egli avevaconsegnato alla curatrice tutta la documentazione societaria, anche contabile.3.3. La difesa sviluppa, poi, i detti motivi.Censura il provvedimento impugnato laddove aveva desunto la penaleresponsabilità dell'imputato dalle difficoltà della curatrice nel ricostruire ilpatrimonio sociale a causa dell'assenza dei bilanci dal 2013 in poi e di presunteanomalie nei pagamenti eseguiti via home banking nei primi mesi del 2014,evidenziando che, pur nominato liquidatore nel dicembre 2013, avevaconcretamente assunto l'incarico solo a febbraio 2014, risultando sprovvisto finoa quel momento delle credenziali bancarie ed essendo dunque del tutto estraneoa qualsivoglia operazione di pagamento effettuata in quel periodo.Quanto alla contabilità mancante, si evidenzia che la società, dall'ottobre2013, non aveva avuto più dipendenti, aveva visto risolto il mandato consortile,non disponeva più di una sede ed era gravata di debiti solo di natura erariale, giàsfociati in cartelle esattoriali. Pertanto, la mancata redazione del bilancio inizialedi liquidazione e di quello del 2013 di una società del tutto inoperativaintegrerebbe, al più, un illecito amministrativo, ma in nessun caso sarebbe idoneaa provare il dolo della bancarotta fraudolenta documentale.La difesa richiama la giurisprudenza di legittimità sulla distinzione tral'occultamento della contabilità, che esige il dolo specifico (la finalità di recarepregiudizio ai creditori o di procurare un ingiusto profitto), e la sua fraudolentatenuta (tale da rendere impossibile o gravemente difficoltosa la ricostruzione delpatrimonio o del movimento degli affari), per cui è sufficiente il dolo generico;ribadisce, nello specifico, l’assenza di indici di ricorrenza di condotte fraudolente el’insufficienza, per integrare il reato sotto il profilo soggettivo, della meramancanza delle scritture.Anche dal punto di vista oggettivo la sottrazione fisica sarebbe radicalmenteassente nel caso di specie, avendo l'imputato materialmente consegnato allacuratela tutta la documentazione in suo possesso, circostanza provata dal verbaledi consegna del 28 dicembre 2017 e dalle successive integrazioni documentalitrasmesse il 26 aprile e il 1° giugno 2018.Da ultimo, la difesa del [OSCURATO:PERSONA] contesta fermamente l'applicazionedell'aggravante della pluralità di fatti di bancarotta (art. 219, comma 2, n. 1, regiodecreto 16 marzo 1942, n. 267): tale circostanza non sarebbe mai stataformalmente contestata all'imputato e, in ogni caso, venendo meno – per le detteragioni – il delitto di bancarotta fraudolenta documentale (per riqualificazione neitermini della fattispecie colposa di cui all'art. 217), la stessa sarebbe inoperante.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili, essendo volti in modo palese ad unarivalutazione del compendio istruttorio, non consentita in sede di legittimità, pergiunta sulla base di argomenti del tutto generici.2. Il motivo dedotto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] – sulla correttezza o,comunque, assenza di colpa circa l’omesso tempestivo ricorso alla proceduraconcorsuale – non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.La Corte d'appello, in continuità con la decisione di primo grado, havalorizzato una serie di elementi fattuali convergenti con cui la ricorrentesostanzialmente non si confronta, ovvero: il patrimonio netto già fortementenegativo al 31 dicembre 2012 (per oltre 400.000,00 euro); il passivo, già allorapari a euro 1.503.702,00; l'omesso versamento di imposte, ritenute previdenzialie contributi; la prosecuzione dell'attività nel corso del 2013 nonostante l'evidenteimpossibilità di riequilibrio; l'ulteriore incremento dell'esposizione debitoria, sinoal passivo, asceso a cifra prossima ai cinque milioni di euro al momento delladichiarazione di insolvenza. Su tali basi, il giudice di merito ha ritenuto integrata,con motivazione congrua, la grave colpa richiesta dall'art. 217, comma 1, n. 4,r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ravvisando nell'omesso tempestivo ricorso allaprocedura concorsuale la causa di aggravamento del dissesto.Le deduzioni difensive – imperniate sull'inadempimento del Consorziomandante, sull'affidamento riposto nelle promesse di pagamento delle fatturearretrate, sull'utilizzo delle linee di credito bancarie, sul deliberato aumento dicapitale di 49.000,00 euro, sull’ampliamento del numero dei soci lavoratori e,infine, sull'assenza di un termine perentorio per la messa in liquidazione – non siconfrontano minimamente con i menzionati dati e, soprattutto, con quello relativoal patrimonio netto negativo.Anche a voler reputare attendibile la prospettazione difensiva basata sullepromesse di pagamento delle fatture arretrate da parte del Consorzio (ciò che,peraltro, implicherebbe una valutazione di merito inibita in questa sede), tale dato,ad ogni modo, inciderebbe, al più, sul profilo della liquidità immediata, ma noneliderebbe il dato strutturale valorizzato dai giudici di merito, costituito dal dettopatrimonio netto già ampiamente negativo – per oltre euro 400.000,00 – al 31dicembre 2012: tale dato dimostra che la società non versava in una mera crisi diliquidità, eventualmente superabile mediante l’incasso dei crediti verso ilConsorzio, ma in una situazione di squilibrio patrimoniale strutturale, poiché lematurate (in relazione all’importanza che ha il deterioramento della complessivasituazione economico-finanziaria dell’impresa si veda, ad esempio, Sez. 5, n.27634 del 30/05/2019, Bernardi, Rv. 276920-01).In tale quadro, la prosecuzione dell’attività nel corso del 2013, lungidall’essere neutra, è stata logicamente valorizzata dai giudici di merito qualefattore di aggravamento del dissesto, poi tradottosi nel passivo prossimo ai cinquemilioni di euro accertato al momento della dichiarazione di insolvenza.La difesa, pertanto, non si confronta utilmente con il nucleo argomentativocentrale della sentenza impugnata sopra riportato, la quale ha posto in luce come,già alla fine del 2012, la crisi della cooperativa avesse assunto carattereconclamato e irreversibile, sicché la prosecuzione dell'attività sino all'ottobre 2013e la tardiva e oramai inutile messa in liquidazione, soltanto nel dicembresuccessivo, avevano determinato l'ulteriore rilevantissimo aggravamento delpassivo.Né è decisivo, infine, il richiamo al verbale assembleare del maggio 2013,con cui veniva disposto il rinvio della registrazione della perdita al successivobilancio da approvare, con contestuale indicazione di messa in liquidazione, postoche la Corte territoriale ha correttamente fondato l'addebito proprio sullaconsapevole protrazione dell'inerzia in assenza di concrete prospettive dirisanamento: in tal modo dando adeguato riscontro alla giurisprudenza piùrigorosa in materia, secondo cui, nel reato di bancarotta semplice, la colpa graverelativa alla mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento da partedell'amministratore della società deve risultare, in concreto, da una provata econsapevole omissione (Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018, Dolcemascolo, Rv.272823-01).In definitiva, le deduzioni difensive finiscono per prospettare non untravisamento probatorio, bensì una difforme valutazione del materiale istruttorio,che non è possibile in questa sede, tanto più sulla base di dati che neppure siconfrontano con la ratio decidendi sottesa alla sentenza d’appello.Infine, del tutto inconferente è la giurisprudenza richiamata dalla difesa dellaVisentin circa l'insussistenza del reato per materiale assenza di risorse con cuiadempiere i debiti, inerendo essa non certo il delitto contestato bensì l’omessoversamento dell’IVA, reato omissivo previsto dall'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000,n. 74.3. I due motivi dedotti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], esaminabilicongiuntamente per la loro stretta connessione, sono anch’essi inammissibili.3.1. Anzitutto, la censura relativa all’elemento soggettivo è inammissibilenella misura in cui introduce in sede di legittimità un profilo non specificamentedevoluto con l’appello e trattato dalla sentenza d’appello nei limiti in cui la Corteterritoriale lo ha esaminato incidentalmente.In appello, infatti, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] si era limitata a sollevaregiustificazioni prettamente fattuali e oggettive, sostenendo di aver assuntoconcretamente l’incarico solo nel febbraio 2014, allorché la società era inattiva, diaver consegnato tutta la documentazione in suo possesso e riconducendo lamancanza degli estratti conto bancari non a propria negligenza, ma alle notevicende giudiziarie della [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza e di [OSCURATO:PERSONA].È noto che, ex artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., nonpossono essere dedotte in Cassazione questioni non sollevate coi motivi di appello,salvo che siano rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e nonnecessitino di accertamenti di fatto o si tratti di questioni che non sarebbe statopossibile dedurre in grado d'appello (perché, ad esempio, prospettate per la primavolta proprio nel provvedimento impugnato in Cassazione): se così non fosse,sarebbe invero inevitabile l’annullamento del provvedimento a causa di unaltrettanto inevitabile, da parte del giudice a quo, difetto di motivazione su unaquestione sottratta – in ipotesi, anche in modo strumentale – alla sua cognizione,non essendogli stata devoluta (così, tra le tante, Sez. 2, n. 26721 del 26/04/2023,Rv. 284768-02; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316-01; Sez. 4, n.10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Rv. 256631-01).3.2. Per completezza, va detto che la Corte di appello ha comunque motivatocirca l’esistenza di “elementi rappresentativi della volontà di pregiudizio alle ragionicreditorie” e, dunque, del dolo specifico, evidenziando che il [OSCURATO:PERSONA]: purnominato appositamente come liquidatore, non aveva svolto l'attività diliquidazione; aveva omesso di chiedere l’inevitabile fallimento (nonostante lasituazione di conclamata insolvenza già evidente nel bilancio al 31/12/2012);aveva omesso la tenuta dei libri contabili dopo il 2013; aveva consentitol’accumulo di ulteriori debiti (facendo lievitare il passivo sino all’ingente importo diquasi 5.000.000,00 di euro, di cui oltre 2.000.000,00 per imposte e tributi evasi);aveva omesso di redigere il bilancio del 2013 e il bilancio iniziale di liquidazione;soprattutto, aveva consentito movimentazioni per cassa e pagamenti di stipendinei primi mesi del 2014 non coerenti con la documentazione consegnata, nonchéil ricorso diffuso al contante.Parte ricorrente non si confronta con tali dati e, in particolare, con l’ultimorelativo a pagamenti e movimentazioni nel 2014 non tracciati in modo regolare:ciò che, per la Corte di appello, evidenziava l’opacità della gestione e la finalità dioccultare dolosamente, a danno dei creditori, la ricostruzione delle operazioniposte in essere dalla società poi fallita.Si tratta di elementi puntualmente valorizzati dal giudice di appello e deltutto idonei, ad ogni modo, a sorreggere l'affermazione secondo cui la condottaomissiva ascritta al ricorrente integrava bancarotta fraudolenta documentaledolosa, causalmente collegata all'opacità della gestione e al pregiudizio per il cetocreditorio.Il ricorrente si limita a prospettare di non essere stato autore dei dettipagamenti, né di esserne a conoscenza, senza addurre prove realmente travisatee decisive, limitandosi a chiedere un’inammissibile rivalutazione di merito rispettoa quanto accertato dai giudici di merito.3.3. È, poi, inammissibile la censura che fa perno sull’assunta consegna delladocumentazione alla curatrice. Il ricorrente, anche sotto tale profilo, propone unadiversa lettura del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità,senza confrontarsi con il decisivo rilievo valorizzato dalla Corte territoriale esostanzialmente riconosciuto dalla stessa difesa, secondo cui “per gli anni dal 2014al 2018 nessuna contabilità è stata posta in essere”. Anche a voler ritenere che ilLazzarini abbia consegnato la documentazione in suo possesso, tale dato non elidel’omessa tenuta della contabilità relativa agli anni successivi al 2013. L’argomentodifensivo confonde, dunque, la consegna di quanto eventualmente disponibile conl’adempimento dell’obbligo di tenuta delle scritture contabili, che permanevaanche nella fase liquidatoria e che la sentenza impugnata ha ritenuto violato.Per giunta, il richiamo al verbale del 28 dicembre 2017 e alle integrazioni del26 aprile e del 1° giugno 2018 risulta comunque inidoneo a scardinare il difformeaccertamento dei giudici di merito, trattandosi di atti anteriori alla dichiarazione diinsolvenza datata 11 luglio 2018, rispetto ai quali il ricorso non chiarisce in mododecisivo il titolo della consegna né dimostra, soprattutto, che essa comprendessela contabilità che i giudici di merito hanno ritenuto radicalmente inesistente.3.4. Inammissibile è, infine, la censura concernente sia l'omessacontestazione della commissione di una pluralità di fatti di bancarotta, sia lacorretta applicazione del correlato aumento di pena. Si tratta, infatti, di doglianzenon sollevate con l’appello, per le quali valgono i detti principi circal’inammissibilità delle censure sollevate per la prima volta con il ricorso perCassazione.La pluralità dei fatti di bancarotta, ad ogni modo, risultava già dallacontestazione, che attribuiva al [OSCURATO:PERSONA], oltre al delitto di cui all'art. 217, comma1, n. 4, r.d. 267/1942, anche quello di bancarotta fraudolenta documentale di cuiall'art. 216, comma 1, n. 2, r.d. 267/1942.4. L’inammissibilità dei ricorsi preclude il rilievo dell’eventuale prescrizionematurata dopo la sentenza impugnata. Il ricorso originariamente inammissibile,infatti, non instaura un valido rapporto processuale di impugnazione e impediscel’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. alle cause estintive sopravvenute(principio affermato da Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266-01, intema di ricorso inammissibile anche per manifesta infondatezza, e ribadito da Sez.U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531-01, con riferimento al ricorsomeramente apparente proposto al solo fine di dedurre la prescrizionesopravvenuta; conforme è la ratio di Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv.266818-01, relativa alla prescrizione già maturata prima della sentenza di appello,ma non rilevata né dedotta, che parimenti esclude il rilievo officioso in presenzadi ricorso inammissibile).5. Alla declaratoria di inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dellasomma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, nonravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa diinammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 20/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]