CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 09572/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art.116, comma 15e17 CdS. L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione e al diniego di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione, ai sensi dell'art. 53, legge 24 novembre 1981 n. 689, di una pena pecuniaria in sostituzione di una detentiva, pur essendo legata ai medesimi criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena, non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati nella predetta norma (Sez. 7 - n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279876 - 01; Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv. 249717 - 01). La Corte ha richiamato esaustivamente le caratteristiche negative della personalità del reo e le modalità della condotta, palesatasi nel disprezzo verso la regolamentazione nazionale della circolazione stradale ( oltre a essere recidivo nella guida senza patente l'imputato circolava su un mezzo privo di targa e senza assicurazione). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024 .