Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021

Cassazione n. 42898/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 24643/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Caltanissetta confermava la pronuncia di primo grado pronuncia del 30 gennaio 2020 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo, con due distinti punti, la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ingiustificatamente confermato la condanna di primo grado e immotivatamente disatteso la richiesta difensiva di concessione delle attenuanti generiche e di riduzione della pena; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché il primo motivo è stato presentato per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità, essendo stata la condanna fondata sulle emergenze descritte in maniera analitica; il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte adeguatamente motivato le ragioni, legate alla oggettiva gravità delle condotte accertate, giustificative delle scelte sul trattamento sanzionatorio; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/11/2021 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 24643/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Caltanissetta confermava la pronuncia di primo grado pronuncia del 30 gennaio 2020 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo, con due distinti punti, la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ingiustificatamente confermato la condanna di primo grado e immotivatamente disatteso la richiesta difensiva di concessione delle attenuanti generiche e di riduzione della pena; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché il primo motivo è stato presentato per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità, essendo stata la condanna fondata sulle emergenze descritte in maniera analitica; il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte adeguatamente motivato le ragioni, legate alla oggettiva gravità delle condotte accertate, giustificative delle scelte sul trattamento sanzionatorio; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 Il Consigliere e
Sentenza Cassazione n. 42898/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris