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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 1144/1988

ECLI:IT:COST:1988:1144
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Nel corso di un giudizio in cui era stata richiesta l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni da parte del ricorrente, titolare di pensione d'invalidità integrata al minimo da parte della medesima gestione, il Pretore di Lucca, con ordinanza emessa il 2 febbraio 1988, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 ("Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri"), nella parte in cui tale disposizione esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per chi sia già titolare di pensione d'invalidità a carico della stessa gestione, qualora, per effetto del cumulo, sia superato il trattamento minimo garantito.

Il giudice a quo rileva come la medesima norma sia già stata dichiarata illegittima (sent. n. 314/1985) in riferimento all'ipotesi del tutto analoga di cumulo con pensione diretta a carico dello Stato.

1. - [OSCURATO:PERSONA] di Lucca, con ordinanza emessa il 2 febbraio 1988, solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui viene escluso il diritto all'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per chi sia già titolare di pensione d'invalidità a carico della stessa gestione, qualora, per effetto del cumulo, sia superato il trattamento minimo garantito.

2. - La questione è fondata.

Con sentenza n. 184 del 10 febbraio 1988 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui non consente, in caso di cumulo, integrazione al minimo della pensione di vecchiaia - erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni - a chi sia già titolare di pensione diretta a carico dello Stato, dell'I.N.A.D.E.L. e della Regione siciliana, allorché, in conseguenza di detto cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge.

Come ricordato nella citata decisione, la giurisprudenza della Corte è costante nell'escludere una differenza di tutela fra titolari di pensioni dirette e percettori di trattamenti di riversibilità, la quale non troverebbe "rispondenza in sostanziali differenze di condizioni economiche e sociali tra le due categorie di titolari, caratterizzate entrambe dal fatto che il trattamento loro dovuto è comunque corrispettivo, differito nel tempo, di una prolungata prestazione lavorativa svolta durante il cessato rapporto di lavoro" (sent. n. 34 del 1981).

La norma de qua ha pertanto portata identica e contenuto del tutto analogo a quello delle molteplici norme dichiarate illegittime nell'intento di rendere possibile la titolarità di più integrazioni al minimo sino al 1° ottobre 1983 (data di entrata in vigore dell'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

Secondo la ratio delle numerose decisioni rese sul tema (cfr., di recente, sentt. nn. 503 e 1086 del 1988), deve quindi essere dichiarata illegittima, nei medesimi limiti temporali, anche la residua ipotesi normativa denunziata dal Pretore di Lucca, la cui persistente vigenza preclude l'integrazione al minimo del trattamento di riversibilità a carico del Fondo di previdenza per coltivatori diretti mezzadri e coloni in caso di contitolarità di pensioni d'invalidità erogate dalla medesima gestione.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 ("Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri"), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per i titolari di pensione d'invalidità a carico della stessa gestione allorché, per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Nel corso di un giudizio in cui era stata richiesta l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni da parte del ricorrente, titolare di pensione d'invalidità integrata al minimo da parte della medesima gestione, il Pretore di Lucca, con ordinanza emessa il 2 febbraio 1988, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 ("Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri"), nella parte in cui tale disposizione esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per chi sia già titolare di pensione d'invalidità a carico della stessa gestione, qualora, per effetto del cumulo, sia superato il trattamento minimo garantito. Il giudice a quo rileva come la medesima norma sia già stata dichiarata illegittima (sent. n. 314/1985) in riferimento all'ipotesi del tutto analoga di cumulo con pensione diretta a carico dello Stato. 1. - [OSCURATO:PERSONA] di Lucca, con ordinanza emessa il 2 febbraio 1988, solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui viene escluso il diritto all'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per chi sia già titolare di pensione d'invalidità a carico della stessa gestione, qualora, per effetto del cumulo, sia superato il trattamento minimo garantito. 2. - La questione è fondata. Con sentenza n. 184 del 10 febbraio 1988 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui non consente, in caso di cumulo, integrazione al minimo della pensione di vecchiaia - erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni - a chi sia già titolare di pensione diretta a carico dello Stato, dell'I.N.A.D.E.L. e della Regione siciliana, allorché, in conseguenza di detto cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge. Come ricordato nella citata decisione, la giurisprudenza della Corte è costante nell'escludere una differenza di tutela fra titolari di pensioni dirette e percettori di trattamenti di riversibilità, la quale non troverebbe "rispondenza in sostanziali differenze di condizioni economiche e sociali tra le due categorie di titolari, caratterizzate entrambe dal fatto che il trattamento loro dovuto è comunque corrispettivo, differito nel tempo, di una prolungata prestazione lavorativa svolta durante il cessato rapporto di lavoro" (sent. n. 34 del 1981). La norma de qua ha pertanto portata identica e contenuto del tutto analogo a quello delle molteplici norme dichiarate illegittime nell'intento di rendere possibile la titolarità di più integrazioni al minimo sino al 1° ottobre 1983 (data di entrata in vigore dell'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638). Secondo la ratio delle numerose decisioni rese sul tema (cfr., di recente, sentt. nn. 503 e 1086 del 1988), deve quindi essere dichiarata illegittima, nei medesimi limiti temporali, anche la residua ipotesi normativa denunziata dal Pretore di Lucca, la cui persistente vigenza preclude l'integrazione al minimo del trattamento di riversibilità a carico del Fondo di previdenza per coltivatori diretti mezzadri e coloni in caso di contitolarità di pensioni d'invalidità erogate dalla medesima gestione. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 ("Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri"), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per i titolari di pensione d'invalidità a carico della stessa gestione allorché, per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI
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