CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 febbraio 2026
Cassazione n. 17988/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l RIESAME di NAPOLIUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte dicassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza depositata in data 17 febbraio 2026, a seguito di giudizio diappello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale di Napoli, sezione delriesame, ha rigettato il gravame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avversol'ordinanza del 13 gennaio 2026 della Corte di appello di Napoli con la quale erastata respinta l'istanza volta alla sostituzione della misura cautelare personaledella custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.[OSCURATO:PERSONA] risulta essere stato condannato dalla Corte di appello a seguito diconcordato in quanto partecipe di una associazione di tipo mafioso facente capoad [OSCURATO:PERSONA] (art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, e 6, cod. pen.), nonchéper i reati di cui all’art. 74 e reati fine di cui all’art. 73 d.p.r. 309/90.2. Ricorre per cassazione avverso la ordinanza il difensore di fiduciadeducendo il motivo di cui in seguito.Con l’unico motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazionequanto alla sussistenza delle esigenze cautelari.La contestazione associativa non è contestata con formulazione aperta, mapiuttosto fino al 18 gennaio 2023.Dunque, la motivazione del Tribunale che richiama automaticamente lapresunzione di cui all’art. 275 bis cod. proc. pen. risulta apparente.L’ordinanza impugnata non ha inoltre considerato la comunità terapeuticaindicata dalla difesa ai fini della sottoposizione al regime degli arresti domiciliari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1. Secondo l’orientamento consolidato e constante di questa Corte lapresunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodiacautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è, invero,prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275,comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo provacontraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (ex multis Sez. 5, n.4321 del 18/12/2020, dep.2021, Morabito, Rv. 280452).Sempre secondo un consolidato orientamento di questa Corte, conparticolare riguardo alle mafie "storiche", la presunzione di sussistenza delleesigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superatasolo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attivitàassociativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lassodi tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituireprova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo esserevalutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui,ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale)volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazioneindicativa dell'assenza di esigenze cautelari (Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024,Tavella, Rv. 286267; Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Rv. 282131; Sez. 5, n.36389 del 15/07/2019, Rv. 276905; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Rv.268726).2. Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata ha fornito risposta esaustiva allecensure avanzate evidenziando che non si evince dagli atti alcun elemento cheriveli la rescissione dei legami del ricorrente con il clan di appartenenza e ladissociazione dal gruppo capeggiato dallo zio [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, la presunzione assoluta di adeguatezza della misura della custodiacautelare in carcere impedisce di valutare presidi meno afflittivi quale quello degliarresti domiciliari anche presso una comunità terapeutica.3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso, il 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEgle [OSCURATO:PERSONA]