CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22990/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di rigettare il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 15 dicembre 2025 dalla Cortedi appello di Palermo, che ha riformato – limitatamente al trattamentosanzionatorio – la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva condannatoMontalbano Salvatore in relazione al reato di furto di energia elettrica (il [OSCURATO:PERSONA] si era pronunciato a seguito della sentenza del 9 febbraio 2022, con laquale la Corte di appello aveva dichiarato la nullità della precedente sentenza diprimo grado, emessa il 13 novembre 2019).I giudici di merito hanno ritenuto applicabile l’aggravante di aver commessoil fatto su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità (art. 625, comma1, n. 7, cod. pen.), contestata dal pubblico ministero all’udienza del 27 ottobre2023, che rendeva il reato procedibile d’ufficio.2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorsoper cassazione a mezzo del suo difensore di fiducia.2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale, in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen. e 625cod. pen.Osserva che: per effetto di quanto disposto dal d.lgs. n. 150 del 2022, lafattispecie originariamente contestata rientrava tra quelle divenute perseguibili aquerela; alla scadenza del termine previsto dal regime transitorio dettato dall'art.85 del d.lgs. citato, non era stata presentata alcuna istanza di punizione da partedella persona offesa; l’inutile decorso del termine relativo alla proposizione dellaquerela imponeva l'immediata declaratoria dell’improcedibilità̀ dell'azione penale.Sostiene che i giudici di merito non avrebbero dovuto prendere inconsiderazione la contestazione suppletiva operata all’udienza del 27 ottobre 2023dal pubblico ministero, avente a oggetto la circostanza aggravante dell’averecommesso il fatto su cosa destinata a pubblico servizio. L’esercizio del potere dimodifica del capo di imputazione da parte del pubblico ministero, invero, eraavvenuto tardivamente, quando era già definitivamente decorso il termine per laproposizione della querela e, peraltro, neppure alla «prima udienza utile»successiva alla scadenza del termine posto dall’art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022.2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di inosservanza di normeprocessuali, in relazione agli artt. 185 e 438 cod. proc. pen.Osserva che: l’originario giudizio si era svolto nelle forme del rito abbreviato,disposto in data 8 novembre 2018 e mai revocato; nel “nuovo” giudizio di primogrado (intervenuto a seguito dell’annullamento pronunciato dalla Corte di appello),il Tribunale, in data 28 giugno 2023, dopo avere superato le questioni preliminari,aveva aperto il dibattimento ed escusso i testi del pubblico ministero e della difesa.Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la sentenza sarebbe nulla, attesoche il Tribunale avrebbe dovuto procedere nuovamente con il rito abbreviato.3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto rigettare ilricorso.4. L’ avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’imputato, ha presentato conclusioni scritte conle quali ha chiesto di accogliere il ricorso e di annullare la sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato il primo motivo di ricorso.1.1. Va premesso che, a seguito della modifica dell’art. 624, comma 3, cod.pen., intervenuta per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022n.150, in vigore dal 30 dicembre 2022, il delitto di furto anche se aggravato opluriaggravato ai sensi dell’art. 625 cod. pen. (prima procedibile di ufficio) èdivenuto punibile a querela della persona offesa. Il “nuovo” comma 3 dell’art. 624,però, prevede la procedibilità d’ufficio nei seguenti casi: se la persona offesa èincapace, per età o per infermità; se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art.625, numero 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede(il reato, quindi, è procedibile di ufficio anche quando il fatto è commesso su coseesistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o apignoramento, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa oreverenza); se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 625, numero 7-bis.In relazione ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore dellasuddetta modifica legislativa, l’art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022 ha stabilito che iltermine per la presentazione della querela (pari a tre mesi ex art. 124, comma 1,cod. pen.) decorre dalla predetta data (30 dicembre 2022), se la persona offesaha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.La novità normativa riguardante il regime di procedibilità, dunque, trovaapplicazione anche in ordine a fatti commessi prima del 30 dicembre 2022, datadi entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022.1.2. Venendo al caso in esame, va rilevato che: il reato è stato commessoprima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia; nel termine previsto dall’art.85 del d.lgs. n. 150 del 2022, la persona offesa non ha presentato querela; ilpubblico ministero all’udienza del 27 ottobre 2023 ha contestato l’aggravante diavere commesso il fatto su bene destinato a pubblico servizio. Il ricorrente, però,sostiene che non sarebbe rilevante ed efficace la contestazione suppletivadell'aggravante prevista dall’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., in quantoeffettuata dal pubblico ministero tardivamente, quando era già definitivamentedecorso il termine per la proposizione della querela e, peraltro, neppure alla«prima udienza utile» successiva alla scadenza del termine posto dall’ art. 85 deld.lgs. n. 150 del 2022.1.3. Va rilevato che, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, sisono formati nella giurisprudenza di questa Corte diversi orientamentiinterpretativi.Secondo un primo orientamento, una volta decorso il termine previsto dalcitato art. 85, il giudice, preso atto della mancata proposizione della querela, ètenuto, ex art. 129 cod. proc. pen., a pronunciare sentenza di improcedibilità, nonessendo consentita al pubblico ministero la modifica dell’imputazione ex art. 517cod. proc. pen., mediante contestazione di un’aggravante che renda perseguibiled’ufficio un reato che risultava privo della necessaria condizione di procedibilità(Sez. 4, n. 44157 del 03/10/2023, Rampone, Rv. 285647; Sez. 5, n. 13775 del24/01/2024, Lenares, Rv. 286224; Sez. 5, n. 20093 del 24/01/2024, Battaglia,Rv. 286460).Secondo un diverso orientamento (cui ha aderito la sentenza impugnata),anche quando il termine previsto dall’art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022 sia decorsosenza proposizione della querela, sarebbe consentito al pubblico ministero dimodificare l’imputazione in udienza, mediante la contestazione dell’aggravanteprevista dall’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., essendo il pubblico ministeroinvestito del potere-dovere di esercitare l’azione penale per un reatoeffettivamente circostanziato (Sez. 4, n. 50258 del 22/11/2023, Gentile, Rv.285471; Sez. 4, n. 14700 del 07/12/2023, Piscicelli, Rv. 286123; Sez. 5, n. 14890del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291 - 02). In talune pronunce, tuttavia, si èsostenuto che la contestazione suppletiva dell’aggravante sarebbe consentita alpubblico ministero solo entro la prima udienza dibattimentale, successiva allascadenza del termine di cui all’art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022 (Sez. 5, n. 19209 del11/04/2024, Lombardo, n.m.; Sez. 5, n. 43083 del 30/09/2024, Sciarra, Rv.287243; Sez. 4, n. 2776 del 20/11/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287361).La Quarta Sezione di questa Corte, con ordinanza n. 38973 dell’11 novembre2025, ha rimesso la questione controversa alle Sezioni Unite, formulando ilseguente quesito: «se, in tema di furto, ove sia decorso il termine previsto dall’art.85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 senza che sia stata proposta la querela, alpubblico ministero sia consentito modificare l’imputazione in udienza, mediante lacontestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod.pen., con la conseguenza di rendere il reato procedibile d’ufficio (ai sensi dellavigente formulazione dell’art. 624, comma 3, come modificato dall’art. 2, comma1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), oppure il giudice debba rilevareimmediatamente la causa di non procedibilità per mancanza di querela ai sensidell’art. 129 cod. proc. pen.».Le Sezioni Unite si sono pronunciate il 26 marzo 2026. Come risultadall’informazione provvisoria n. 6/2026, hanno affermato che: «in tema di furto,ove sia decorso il termine previsto dall’art. 85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 senzache sia stata proposta querela, il giudice rileva immediatamente la causa di nonprocedibilità per mancanza di querela ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.».1.4. Applicando al caso in esame il principio affermato dalle Sezioni Unite, lasentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato risultaimprocedibile per mancanza di querela.Nel caso di specie, infatti, il termine previsto dall’art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022è decorso senza che sia stata proposta querela e i giudici di merito hanno ritenutorilevante ed efficace l’aggravante contestata dal pubblico ministero solo all’udienzadel 27 ottobre 2023, ritenendo conseguentemente il reato procedibile d’ufficio.Applicando il principio affermato dalle Sezioni Unite, invece, deve ritenersipriva di efficacia la contestazione suppletiva dell’aggravante di cui all’art. 625,comma 1, n. 7, cod. pen., che deve essere esclusa. Si deve, conseguentemente,rilevare immediatamente, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., la causa di nonprocedibilità per mancanza di querela.1.5. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta il mancatosvolgimento del procedimento secondo le forme del rito abbreviato, risultaassorbito.2. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio,perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto della condizione diprocedibilità. P.Q.MEsclusa l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., annullasenza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essereproseguita per difetto della condizione di procedibilità.Così deciso, il 2 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]