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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40891/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ( > letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo motivo è manifestamente infondato attesa l'indifferenza al fine del primo rifiuto mostrato dagli assistenti di polizia penitenziaria rispetto alla richiesta veicolata dall'imputato ( l'immediata sostituzione di un fornellino a gas non funzionante) atteso che come messo in evidenza dal primo giudice, con considerazione correttamente validata in appello, la minaccia rivolta dal ricorrente era espressamente finalizzata a costringere i destinatari a rendere comunque e forzatamente la detta attività, pacificamente ricompresa tra le attività di ufficio degli stessi ( addetti al magazzini dell'istituto penitenziario); il secondo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e puntuali argomenti giuridici dal giudice di merito nel mettere in evidenza la maggiore riprovevolezza del fatto a giudizio alla luce dei precedenti del ricorrente; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ( > letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo motivo è manifestamente infondato attesa l'indifferenza al fine del primo rifiuto mostrato dagli assistenti di polizia penitenziaria rispetto alla richiesta veicolata dall'imputato ( l'immediata sostituzione di un fornellino a gas non funzionante) atteso che come messo in evidenza dal primo giudice, con considerazione correttamente validata in appello, la minaccia rivolta dal ricorrente era espressamente finalizzata a costringere i destinatari a rendere comunque e forzatamente la detta attività, pacificamente ricompresa tra le attività di ufficio degli stessi ( addetti al magazzini dell'istituto penitenziario); il secondo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e puntuali argomenti giuridici dal giudice di merito nel mettere in evidenza la maggiore riprovevolezza del fatto a giudizio alla luce dei precedenti del ricorrente; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 202
Sentenza Cassazione n. 40891/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris