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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 maggio 2021

Cassazione n. 21948/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 del TRIBUNALE di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza emessa in data 31 maggio 2021, il tribunale monocratico di Ancona condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anno uno di reclusione perché ritenuta colpevole del delitto di truffa. 1.2 Avverso detta sentenza, proponeva ricorso per cassazione il procuratore generale di Ancona deducendo violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. relativamente alla omessa condanna alla pena della multa. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

Ed invero, ai sensi dell'art. 640 cod.pen. la pena prevista per il responsabile del delitto di truffa è quella della reclusione da sei mesi a tre anni congiuntamente alla multa da C 51 ad C 1032.

Nel caso di. specie, pertanto, avendo il giudice di primo _grado omesso la condanna alla pena della multa la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

Avuto riguardo alla determinazione della pena detentiva nella misura di anno uno di reclusione, e quindi pari al doppio della pena-base detentiva, la sanzione della multa può essere stabilita ad opera di questa Corte di cassazione ex art. 620 lett.

I) cod.proc.pen. nella misura corrispondente di euro

100. P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa indicazione della pena pecuniaria che determina in euro

100. Roma, 18 maggio 2022 L CONSIGLIERE T. ott.

Ignazio [OSCURATO:PERSONA] Dott.

GepRino DEPOSIT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 del TRIBUNALE di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza emessa in data 31 maggio 2021, il tribunale monocratico di Ancona condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anno uno di reclusione perché ritenuta colpevole del delitto di truffa. 1.2 Avverso detta sentenza, proponeva ricorso per cassazione il procuratore generale di Ancona deducendo violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. relativamente alla omessa condanna alla pena della multa. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero, ai sensi dell'art. 640 cod.pen. la pena prevista per il responsabile del delitto di truffa è quella della reclusione da sei mesi a tre anni congiuntamente alla multa da C 51 ad C 1032. Nel caso di. specie, pertanto, avendo il giudice di primo _grado omesso la condanna alla pena della multa la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Avuto riguardo alla determinazione della pena detentiva nella misura di anno uno di reclusione, e quindi pari al doppio della pena-base detentiva, la sanzione della multa può essere stabilita ad opera di questa Corte di cassazione ex art. 620 lett. I) cod.proc.pen. nella misura corrispondente di euro 100. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa indicazione della pena pecuniaria che determina in euro 100. Roma, 18 maggio 2022 L CONSIGLIERE T. ott. Ignazio [OSCURATO:PERSONA] Dott. GepRino DEPOSIT
Sentenza Cassazione n. 21948/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris