CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19318/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; FATTO E DIRITTO 1. Il ricorrente in epigra e ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte t ut.p d'appello di Palermo\i lo aveva condannato per il reato di furto aggravato ( sottrazione dei bulloni delle ruote dell'autovettura di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] ed in uso a [OSCURATO:PERSONA]) nonché per resistenza a pubblico ufficiale 2. Rappresenta, con i motivi di ricorso, che la persona offesa aveva rimesso la querela. 3. Risulta dagli atti, depositati nella Cancelleria di questa Corte, che la [OSCURATO:PERSONA] ha rimesso la querela, e il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, ha accettato la remissione come attestato dal verbale contestualmente redatto. 4. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va dichiarata dal giudice di legittimità, purchè il ricorso sia stato tempestivamente proposto (SU 25 febbraio 2004, Chiasserini, Rv 227681). 5. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione della querela limitatamente al reato di furto aggravato. Deve invece essere disposto l'annullamento con rinvio relativamente alla determinazione della pena per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. contestato al capo B), non potendo questa Corte determinare il trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 620, lett. I, cod. proc. pen, in quanto la pena era stata calcolata dai giudici di merito sulla base di quella inflitta per il reato di furto nella misura di un terzo, trattandosi di recidivo reiterato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 1 (artt. 624, 625 n.2 e 7 c.p.) perché estinto per remissione di querela. Annulla la medesima sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo al reato di cui al capo B (art.337 c.p.) e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo. Roma, 3 aprile 2024 i [OSCURATO:PERSONA] sigli6 9 estensore Il 9 Presidente i riLre ana cichè Eman 191\\‘ DEPOSITATA !N CAN