CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 08656/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. Piano di Sorrento il 30/12/1975 avverso la sentenza del 09/06/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso; letta la memoria depositata nell'interesse della ricorrente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è associato alla richiesta di annullamento del Procuratore generale segnalando l'intervenuta estinzione dei reati, in subordine insistendo per l'accoglimento degli altri motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 giugno 2023, la Corte d'appello di Napoli, accogliendo parzialmente il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], pur confermandone la condanna alle pene di legge in ordine ai reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c), 64 e 71, 65 e 72, 83 e 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per aver realizzato in zona vincolata e sismica opere abusive in assenza di permesso di costruire ed in violazione della disciplina per la costruzione in zone sismiche di manufatti in struttura metallica, ha concesso all'imputata il beneficio della non menzione della condanna. 2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo si deduce la violazione dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. per essere nei propri confronti avvenuta la notificazione del decreto di citazione a giudizio in grado di appello senza l'osservanza del termine dilatorio previsto dalla legge, vale a dire in data 31 maggio 2023 per l'udienza fissata il successivo 9 giugno. 2.2. Con il secondo ed il quarto motivo si lamentano la violazione della legge penale incriminatrice, e degli artt. 23 ter t.u.e. e 181 d.lgs. 42/2004, nonché il vizio di motivazione, rispettivamente: per essere stati ritenuti i reati contestati benché si trattasse di opere precarie, tutte temporanee e rimovibili, e benché fosse avvenuta la spontanea rimessione in pristino, ciò che avrebbe comunque dovuto portare all'applicazione analogica della causa di estinzione del reato prevista dall'art. 181, comma 1-quinquies, d.lgs. 42/2004; per non essere stata dichiarata l'intervenuta prescrizione dei reati sull'erroneo rilievo che le fotografie della piscina in atti sarebbero state effettuate nel mese di agosto 2018 anziché un anno prima e benché non vi fosse prova che le altre opere fossero state successivamente eseguite. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si lamentano la violazione dell'art. 131 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione per non essere stata dichiarata la non punibilità per particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Come anche ritenuto dal Procuratore generale, il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente.2. Dalla relazione di notificazione allegata al ricorso ai fini del rispetto del principio di autosufficienza - non sconfessata da altri atti processuali contenuti nel fascicolo, a cui il Collegio ha fatto doverosamente accesso in considerazione della natura processuale della doglianza - risulta che il decreto di citazione a giudizio per il processo di appello fu notificato all'imputata, a mani, il 31 maggio 2023 ad opera dei Carabinieri. Poiché l'udienza era fissata in data 9 giugno 2023, non è stato dunque rispettato il termine dilatorio previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. e la relativa nullità è stata ritualmente eccepita con la memoria difensiva conclusionale depositata nell'ambito della trattazione scritta del giudizio di appello. Secondo il maggioritario e preferibile orientamento di questa Corte, il mancato rispetto del termine a comparire di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. 2, n. 49644 del 02/11/2023, Delle Fratte, Rv. 285674-02; Sez. 1, n. 6613 del 27/10/2022, dep. 2023, Amato, Rv. 283988; Sez. 6, n. 28408 del 23/06/2022, Fasulo, Rv. 283349). Nel caso di specie, come detto, ciò è sicuramente avvenuto con la memoria conclusionale depositata per la trattazione scritta del giudizio di appello e la Corte territoriale - come risulta dal verbale dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 23-bis d.l. 137/2020 - si è posta il problema, risolvendolo, tuttavia, in modo errato. Dal predetto verbale risulta, infatti, che, mancando agli atti prova dell'avvenuta notificazione, mediante informale contatto con il comando dei Carabinieri incaricato dell'incombente, sarebbe stata accertata la tempestiva notificazione del decreto di citazione, ciò che risulta tuttavia smentito dalla richiamata relazione di notificazione, che attesta l'avvenuta notifica in data 31 maggio 2023, vale a dire soltanto nove giorni prima dell'udienza fissata. 3. Trattandosi di reati al più tardi commessi in data 30 agosto 2018, data dell'accertamento - come pure attestato dalla sentenza impugnata - il termine prescrizionale, in assenza di cause di sospensione del corso della prescrizione, risulta ad oggi decorso, sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere i reati estinti per sopravvenuta prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono esti