CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 ottobre 2025
Cassazione n. 12820/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Prato con l'ordinanza emessa il 09/10/2025 nei confronti del: Tribunale dibattimentale di Prato nel procedimento penale a carico di: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 27/04/1979 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 04/11/1975 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 18/02/1987 4) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 06/08/1966 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni rese, all'esito di trattazione scritta, dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto affermarsi la competenza del Tribunale dibattimentale di Prato.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale dibattimentale di Prato - con riferimento al decreto penale di condanna emesso a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al quale i medesimi avevano proposto opposizione - ha, nel corso dell'udienza del 2 ottobre 2025, proceduto alla revoca del decreto stesso; successivamente, ha dichiarato la nullità del decreto per non essere stato tradotto nella lingua conosciuta dagli imputati e ha disposto la restituzione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari dello stesso Tribunale. 2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Prato, ricevuti gli atti, con ordinanza del 9 ottobre 2025, si è dichiarato incompetente a provvedere nel senso prospettato dal Tribunale e ha sollevato conflitto negativo di competenza disponendo trasmettersi gli atti alla Corte di cassazione per la sua soluzione. [OSCURATO:PERSONA] proponente, sul tema, ha evidenziato che il Tribunale dibattimentale ha errato nel disporre la restituzione degli atti al suo ufficio, in quanto, a seguito dell'opposizione proposta dagli imputati, ai sensi dell'art. 464 cod. proc. pen., si era ormai instaurato il giudizio, connotato da autonomia rispetto al decreto opposto. Pertanto - si è argomentato - la regressione del procedimento determinata dal provvedimento del Tribunale ha dato luogo a un provvedimento affetto da abnormità funzionale, non rilevando che il destinatario degli atti fosse stato il giudice per le indagini preliminari, e non il pubblico ministero. Si è, altresì, sottolineato che il sistema processuale non contempla norme attributive al giudice del dibattimento del potere di restituire gli atti al pubblico ministero o al giudice per le indagini preliminari, sicché, nell'ambito dell'autonomo procedimento instauratosi a seguito dell'opposizione, avrebbe dovuto essere il giudice del dibattimento, oltre che a delibare la questione proposta dagli imputati con l'eccezione sollevata, anche a trattare il susseguente procedimento. In questa prospettiva - sostiene il [OSCURATO:PERSONA] proponente - il provvedimento restitutorio emesso dal Tribunale ha determinato un'irredimibile stasi del procedimento, dal momento che il l'Ufficio del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari non dispone di poteri per superare l'impasse, né restituendo a sua volta gli atti al Pubblico ministero, né emettendo un nuovo decreto penale di condanna, non richiestogli, tanto più che il Tribunale ha comunque revocato il decreto opposto. 3. Il Procuratore generale, nella requisitoria seguita all'opzione per la trattazione scritta, ha prospettato la declaratoria di competenza del [OSCURATO:PERSONA] del 2dibattimento del Tribunale di Prato, apparendo viziato da abnormità funzionale il provvedimento restitutorio emesso da quest'ultimo [OSCURATO:PERSONA] dopo che si era instaurato l'autonomo giudizio a seguito dell'opposizione avverso il decreto penale di condanna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Innanzi tutto, deve ritenersi l'ammissibilità del conflitto, poiché l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale — derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudici dell'esecuzione sopra indicati, di conoscere del medesimo procedimento relativo a incidente di esecuzione — appare insuperabile senza l'intervento risolutore del conflitto, da emettersi ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen. Si osserva che si è già affermato che è ammissibile il conflitto fra tribunale e giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale, avente ad oggetto dek ol:ckl'individuazioneVnell'uno o nell'altro di detti organi. Nel senso ora indicato, non pare rilevare in contrario il disposto dell'art. 28, comma 2, ultima parte, cod. proc. pen., a tenore del quale, nei casi analoghi ai conflitti, qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo. La norma (con lo specifico riferimento al giudice dell'udienza preliminare) appare riferirsi a quei casi in cui, a indagini preliminari esaurite, emergono divergenze tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento circa il compimento di determinati atti tipici delle rispettive funzioni rispetto al processo di cognizione (pare utile ricordare anche che Sez. U, n. 22 del 06/12/1991, dep. 1992, Confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 190249 - 01, ha a suo tempo chiarito che la prevalenza del provvedimento del giudice del dibattimento su quello del giudice per le indagini preliminari che ha disposto il giudizio, sancita dall'art. 28, comma 2, cit., trova applicazione anche nel caso in cui quest'ultimo provvedimento non sia stato emesso nell'udienza preliminare, ma vale pur sempre e soltanto per i provvedimenti che il codice riserva al giudice del dibattimento, e non per quelli non previsti e non consentiti, sicché si è ritenuto che il giudice delle indagini preliminari possa proporre conflitti contro il provvedimento del giudice del dibattimento che gli abbia restituito gli atti ritenendo illegittimo il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato fatta dopo che era stato disposto il giudizio immediato). Nell'indicata prospettiva, si è precisato che anche in sede cognitiva è ammissibile, quale "caso analogo", il conflitto tra giudice per le indagini preliminari e tribunale avente ad oggetto la decisione, emessa da quest'ultimo, 3di annullare il decreto di giudizio immediato per l'erronea indicazione del difensore dell'imputato contenuta nel provvedimento, e di restituire gli atti al primo, reinvestendolo di una competenza esaurita (Sez. 1, n. 37339 del 22/07/2015, Confl. comp. in proc. Atanasova, Rv. 264592 - 01, anche per il chiarimento che non si verte in ipotesi di contrasto tra tribunale e giudice dell'udienza preliminare su un atto meramente propulsivo, bensì tra tribunale e giudice per le indagini preliminari su profili di cognizione di merito). È utile segnalare, al riguardo, che è stato specificamente ritenuto ammissibile, quale conflitto analogo, quello tra giudice per le indagini preliminari e tribunale dibattimentale avente ad oggetto la decisione con la quale quest'ultimo abbia annullato il decreto penale di condanna e il conseguente decreto di giudizio immediato (Sez. 1, n. 15194 del 24/03/2009, Confl. comp. in proc. Starace, Rv. 243659 - 01). Indi, si è ribadito che costituisce caso analogo di conflitto, a norma del secondo comma dell'art. 28 cod. proc. pen., il contrasto che insorge tra il tribunale in composizione monocratica che ha dichiarato la nullità del decreto penale di condanna e disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero e il giudice per le indagini preliminari, ulteriormente investito dall'ufficio requirente per emettere un nuovo decreto penale di condanna (Sez. 1, n. 22710 del 05/12/2012, dep. 2013, Confl. comp. in proc. Kebao, Rv. 256537 - 01). In ragione di quanto precede, deve riconoscersi al giudice per le indagini preliminari una posizione propria e autonoma rispetto al giudice del dibattimento che ne determina la configurazione, ai fini previsti dall'art. 28 cod. proc. pen., quale giudice distinto dall'altro, titolare di una distinta competenza. 2. Con riferimento al contrasto interpretativo alla base del conflitto, la corretta soluzione di esso deve muovere dal rilievo che, una volta ritualmente opposto, il decreto penale perde la sua natura di condanna anticipata e l'unico effetto che produce è quello di determinare l'emissione del decreto di giudizio immediato, dovendo essere revocato ex nunc (verificata la ritualità della instaurazione del giudizio a cognizione ordinaria) dal giudice del dibattimento, ai sensi dell'art. . 464, comma 3, cod. proc. pen., In tal senso, il conseguente decreto di giudizio immediato è un provvedimento di carattere meramente propulsivo, dopo che il decreto penale, una volta fatto oggetto di opposizione, ha perduto la sua natura di condanna anticipata e ha prodotto unicamente l'effetto di costituire il presupposto per l'introduzione di un giudizio (immediato, abbreviato o di patteggiamento) del tutto autonomo e non più dipendente da esso. Sul punto, l'art. 461, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che, con l'atto di 4opposizione, l'imputato può chiedere al giudice il giudizio immediato, ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444. Quindi, a seguito dell'opposizione, ove l'imputato non abbia scelto di accedere a uno dei riti alternativi, il giudizio, ai sensi dell'art. 464 cod. proc. pen., prosegue a norma dell'art. 456, commi 1, 3 e 5, cod. proc. pen., mediante la fissazione della udienza dibattimentale: per effetto di questo snodo, dunque, il decreto penale, opposto, è deprivato della sua natura di condanna anticipata e integra il presupposto per l'introduzione di un giudizio autonomo, non più dipendente da esso, attesa la sua revoca. In coerenza con tale assunto, si è, per un verso, affermato che il decreto penale di condanna, al di fuori dell'ipotesi di impossibilità della sua notificazione per irreperibilità dell'imputato, di cui all'art. 460, comma 4, cod. proc. pen., può essere revocato soltanto a seguito di opposizione proposta dall'imputato, che introduce il conseguente giudizio, ai sensi dell'art. 464 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 22158 del 16/01/2019, Conterosito, Rv. 276534 - 01, la quale ha annullato la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari, dopo aver emesso decreto penale di condanna, lo aveva autonomamente revocato in assenza di opposizione), e si è, per altro verso, stabilito che è affetto da abnormità funzionale, in quanto determina un'indebita regressione del procedimento e si pone in contrasto con il principio costituzionale della sua ragionevole durata, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, dinanzi al quale si è instaurato il giudizio ordinario a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, disponga erroneamente la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché proceda con richiesta di rinvio a giudizio, in quanto il decreto penale di condanna, una volta opposto, produce l'effetto di introdurre un autonomo giudizio (Sez. 4, n. 39160 del 12/10/2022, Impagliatelli, Rv. 283698 - 01). 2.1. In tale ultimo alveo si inscrive il caso in esame. Muovendo dalla corrispondente enunciazione e avendo specifico riferimento alla fattispecie oggetto di questo conflitto, si osserva come si sia già affermato il carattere abnorme del provvedimento con cui il giudice del dibattimento, davanti al quale si sia instaurato il giudizio ordinario a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, dichiari la nullità di quest'ultimo e ordini la trasmissione degli atti al pubblico ministero: ciò, sempre per la dirimente ragione che, instaurato il dibattimento a seguito di opposizione, `vegiudice della fase dibattimentale, a fronte di decreto penale di condanna revocato e da considerare come non più esistente, non può emettere la declaratoria della nullità, ma deve procedere alla trattazione del processo e pronunciarsi in ordine a tutte le richieste formulate dall'imputato (Sez. 1, n. 26016 del 13/07/2020, Confl. comp. in proc. Mechri, Rv. 280350 - 02; nel senso dell'abnormità della disposizione 5restitutoria con regressione del procedimento anche Sez. 1, n. 22710 del 05/12/2012, dep. 2013, Confl. comp. in proc. Kebao, Rv. 256538 - 01). Tale linea esegetica merita di essere condivisa e applicata anche con riferimento al caso di specie, non mutando la conclusione il rilievo che il Tribunale dibattimentale, dopo aver proceduto alla revoca del decreto, siccome ritualmente opposto, abbia ritenuto doverne dichiarare la nullità per la sua mancata traduzione nella lingua conosciuta dagli imputati. Con riguardo a questo ambito, si osserva che si è già affermato, in ipotesi di ritenuta nullità, per difetto di notificazione, del decreto che dispone il giudizio immediato, emesso dal giudice per le indagini preliminari a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, che trova applicazione il disposto dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen., attuativo di un principio di generale applicabilità nella fase del giudizio, indipendentemente dalla natura, collegiale o monocratica, del giudice e dal carattere, ordinario o speciale, del rito adottato, al fine di evitare un'anomala regressione del procedimento in tutti quei casi in cui il vizio rilevato o denunciato non investa lo stesso atto genetico del rapporto processuale (Sez. 1, n. 41733 del 06/10/2004, Confl. comp. in proc. Varroni, Rv. 229857 - 01): ciò, nella condivisa prospettiva secondo cui, anche in caso di nullità della notificazione al difensore del decreto di giudizio immediato, si applica il disposto dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen. e, pertanto, la rinnovazione dell'adempimento spetta al giudice del dibattimento, che non può disporre la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto medesimo, determinandosi, in tal caso, un'anomala regressione del procedimento (Sez. 1, n. 26548 del 02/05/2023, Confl. comp. in proc. Princi, Rv. 284892 - 01). 2.2. Si tiene conto che, con specifico riferimento alla mancata traduzione del provvedimento di natura condannatoria, rileva il recente approdo raggiunto dalle Sezioni Unite al lume del quale "l'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, ove eccepita con l'atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen., comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al primo giudice, nella fase successiva alla deliberazione, per la traduzione" (Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, Ndiaye, Rv. 288798 - 01). Invero, al di là di ogni questione circa la verifica della tempestività, o meno, della deduzione e di ogni approfondimento inerente alla trasposizione del richiamato principio al peculiare provvedimento antecedente all'instaurazione del contraddittorio costituito dal decreto penale di condanna, si rileva che la nullità / 6riguarda in ogni caso, non l'atto provvedimentale, non solo regolarmente assunto, ma ormai ritualmente opposto e conseguentemente revocato, bensì il relativo documento volto a riproporre l'espressione del suo contenuto in lingua conosciuta al destinatario, in relazione a cui la traduzione e la conseguente notificazione ben possono essere disposte dal giudice del dibattimento, senza regressioni del procedimento, come avviene per la nullità della notificazione del decreto di giudizio immediato; ciò, con l'effetto che ciascun imputato, una volta divenuto destinatario dell'atto tradotto, così da lui in thesi compiutamente conosciuto, risulterà reintegrato in tutte le sue facoltà in vista della nuova udienza fissata dallo stesso giudice che ha disposto l'attività suindicata. Anche nel caso in esame, pertanto, instaurato il dibattimento a seguito di opposizione, non si profila sussistere spazio per la regressione del procedimento in ragione dell'emersione di una nullità dell'atto alla cui rinnovazione può provvedere il giudice procedente. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la conclusione a cui si ritiene ineludibile dover pervenire è che va affermata la competenza del Tribunale dibattimentale di Prato, con la disposizione di trasmissione degli atti a quell'Ufficio. P.Q.M. Decidendo sul con P.Q.MRorn,i, P APR, 2026 [OSCURATO:PERSONA] FUNZI0'. Ma 7