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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32220/2026

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;Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata al predetto la pena concordata tra le parti per il reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Rilevato che, a motivi di ricorso la difesa si duole della insufficienza e inadeguatezza della motivazione, anche in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è ammessa impugnazione in sede di legittimità e che la sentenza impugnata è, in ogni caso, sostenuta da conferente apparato argomentativo.

Considerato che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena "patteggiata" (tra le tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824).

Inoltre, questa Corte ha già chiarito che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza» (così, da ultimo, Sez. 4, n. 13479 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA] , Rv. 283023 - 01).

Nella specie, la sentenza impugnata si è attenuta a tali principi, avendo il Tribunale evidenziato che dall'esame degli atti di indagine, succintamente richiamati, non emerge alcuna causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che i fatti sono stati correttamente qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e che la pena è congrua.

Considerato che la doglianza riguardante la mancata concessione delle attenuanti generiche è tesa a mettere in discussione i termini dell'accordo, proponendo una censura che, non attingendo l'illegalità della pena, è palesemente inammissibile.

Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). 2 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
;Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata al predetto la pena concordata tra le parti per il reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che, a motivi di ricorso la difesa si duole della insufficienza e inadeguatezza della motivazione, anche in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è ammessa impugnazione in sede di legittimità e che la sentenza impugnata è, in ogni caso, sostenuta da conferente apparato argomentativo. Considerato che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena "patteggiata" (tra le tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824). Inoltre, questa Corte ha già chiarito che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza» (così, da ultimo, Sez. 4, n. 13479 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA] , Rv. 283023 - 01). Nella specie, la sentenza impugnata si è attenuta a tali principi, avendo il Tribunale evidenziato che dall'esame degli atti di indagine, succintamente richiamati, non emerge alcuna causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che i fatti sono stati correttamente qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e che la pena è congrua. Considerato che la doglianza riguardante la mancata concessione delle attenuanti generiche è tesa a mettere in discussione i termini dell'accordo, proponendo una censura che, non attingendo l'illegalità della pena, è palesemente inammissibile. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). 2 P.Q.M
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