CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33804/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 105 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti (il primo e secondo motivo sull'art. 131- bis cod. pen.; il terzo motivo sulla recidiva) da critiche manifestamente infondate relative a profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si vedano, in particolare rispettivamente, pag. 4 sulle ragioni ostative al riconoscimento della causa di non punibilità; pag. 4-5 sulla ritenuta recidiva); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il