CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 luglio 2024
Cassazione n. 46709/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] assistito e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza in data 11/7/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 11 luglio 2024, la Corte di appello di Napoli, in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza in data 5 marzo 2024 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, ha confermato l'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di concorso in rapina aggravata (artt. 110, 628, commi 1 e 3, cod. pen.) e resistenza a pubblico ufficiale (artt. 110, 61 n. 2 e 337 cod. pen.) commessi in data 23 novembre 2023, procedendo alla sola rideterminazione del relativo trattamento sanzionatorio. 2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore dell'imputato, deducendo con motivo unico violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio non avendo i Giudici tenuto conto della condotta collaborativa dell'imputato e della tenuità dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve, innanzitutto essere ricordato che le Sezioni Unite hanno precisato che l'art. 610, comma 5-bis non ha introdotto un regime speciale di ricorribilità della sentenza pronunciata all'esito di concordato delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. in quanto l'operazione ermeneutica volta a superare il regime generale di ricorribilità, estendendo i principi dall'istituto di cui all'art. 444 cod. proc. pen., non è consentita per il principio di tassatività che governa i mezzi di impugnazione ed in relazione alla specialità del regime previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che è di stretta interpretazione. Non merita, quindi, alcuna condivisione l'orientamento secondo il quale l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. esclude la ricorribilità della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 28448 in motivazione; Sez. 2, Ord. n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619). 2. Ciò doverosamente premesso, deve però evidenziarsi che la Corte di appello ha accolto il trattamento sanzionatorio richiesto attraverso il concordato raggiunto tra le parti e che «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170). 3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa i delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.