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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29067/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32416-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 239/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] delle MARCHE, depositata il 28/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2019 n. 32416 sez.

MT - ud. 15-06-2021 -2- n. 32416/2019 (1418) RILEVATO che l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Marche, di rigetto dell'appello proposto avverso una sentenza CTP Pesaro, che aveva accolto il ricorso della contribuente LUGLI Anna avverso una cartella di pagamento 2006, con la quale le era stato chiesto il pagamento di somme dovute, per essere la medesima decaduta dal beneficio del rateizzo, in precedenza concessole, avendo la contribuente pagato tardivamente la rata successiva alla prima, essendo stata la medesima corrisposta il 31 dicembre 2009, invece che entro il 31 ottobre, quale ultimo giorno del trimestre successivo a quello del precedente pagamento; secondo la CTR non poteva parlarsi nella specie di mancato pagamento, in quanto il ritardo era stato lieve e cioè di soli due mesi; aveva avuto poi ad oggetto una sola rata di modesto importo (C 1.916,35) rispetto all'entità del debito iscritto a ruolo, pari ad C 43.935,42; la contribuente aveva provveduto al regolare pagamento di tutte le rate successive; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione art. 3 bis d.lgs. n. 462 del 1997, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto l'art. 3 bis sopra citato, vigente ratione temporis, non comprendeva l'ipotesi del pagamento avvenuto con lieve ritardo, prevedendo esso che il mancato pagamento di una rata alla scadenza prevista comportasse la decadenza della rateazione e la debenza dell'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto già i versato; il lieve ritardo, cui aveva fatto riferimento la CTR, era stato disciplinato dall'art. 15 ter comma 3 del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'art. 3 comma 1 del d.lgs. n. 159 del 2015; ora, l'art. 15 comma 4 di tale ultimo d.lgs. aveva espressamente statuito che le disposizioni contenute nel precedente art. 3 comma 1 si applicassero a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, 2013 e 2012 e non pertanto alle dichiarazioni riferite, come quella in esame, al 2006; erroneamente pertanto la CTR aveva ricondotto la fattispecie ad un'ipotesi di lieve ritardo ed erroneamente aveva qualificato il comportamento della contribuente come collaborativo ed improntato alla buona fede, atteso che la contribuente aveva pagato in ritardo tutte le rate ed aveva inoltre pagato fino alla dodicesima rata, interrompendo del tutto il pagamento delle rate successive e rimanendo quindi debitrice di ulteriori otto rate, dalla tredicesima alla ventesima; che la contribuente non si è costituita; che l'unico motivo di ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate è fondato; che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.n. 14279 del 2018) l'art. 3 bis d.lgs. n. 462 del 1997, nella versione applicabile temporalmente all'annualità in esame (2006), non comprendeva l'ipotesi del pagamento avvenuto con lieve ritardo; l'articolo in esame prevedeva puramente e semplicemente che il mancato pagamento di una rata alla scadenza prevista comportasse la decadenza della rateazione e la debenza dell'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto già versato; il lieve ritardo, cui aveva fatto riferimento la CTR, era stato disciplinato dall'art. 15 ter comma 3 del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'art. 3 comma 1 del d.lgs. n. 159 del 2015; ora, l'art. 15 comma 4 di tale ultimo d.lgs. aveva espressamente statuito che le disposizioni contenute nel precedente art. 3 comma 1 si applicassero a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, 2013 e 2012 e non pertanto alle dichiarazioni riferite, come quella in esame, al 2006; erroneamente pertanto la CTR ha ricondotto la fattispecie in esame ad un'ipotesi di lieve ritardo ed erroneamente ha qualificato il comportamento della contribuente come collaborativo ed improntato alla buona fede, atteso che la contribuente aveva pagato in ritardo tutte le successive rate ed aveva inoltre pagato fino alla dodicesima rata, interrompendo il pagamento delle rate successive e rimanendo quindi debitrice delle rate dalla tredicesima alla ventesima; che il ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate va pertanto accolto; la sentenza impugnata va cassata e, potendosi decidere la causa nel merito, va respinto l'originario ricorso proposto dalla contribuente, con compensazione integrale delle spese di giudizio, tenuto conto dell'alternativo andamento della controversia nei gradi di merito; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, respinge l'originaria domanda proposta dalla contribuente.

Spese compensate

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32416-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 239/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] delle MARCHE, depositata il 28/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 32416 sez. MT - ud. 15-06-2021 -2- n. 32416/2019 (1418) RILEVATO che l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Marche, di rigetto dell'appello proposto avverso una sentenza CTP Pesaro, che aveva accolto il ricorso della contribuente LUGLI Anna avverso una cartella di pagamento 2006, con la quale le era stato chiesto il pagamento di somme dovute, per essere la medesima decaduta dal beneficio del rateizzo, in precedenza concessole, avendo la contribuente pagato tardivamente la rata successiva alla prima, essendo stata la medesima corrisposta il 31 dicembre 2009, invece che entro il 31 ottobre, quale ultimo giorno del trimestre successivo a quello del precedente pagamento; secondo la CTR non poteva parlarsi nella specie di mancato pagamento, in quanto il ritardo era stato lieve e cioè di soli due mesi; aveva avuto poi ad oggetto una sola rata di modesto importo (C 1.916,35) rispetto all'entità del debito iscritto a ruolo, pari ad C 43.935,42; la contribuente aveva provveduto al regolare pagamento di tutte le rate successive; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione art. 3 bis d.lgs. n. 462 del 1997, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto l'art. 3 bis sopra citato, vigente ratione temporis, non comprendeva l'ipotesi del pagamento avvenuto con lieve ritardo, prevedendo esso che il mancato pagamento di una rata alla scadenza prevista comportasse la decadenza della rateazione e la debenza dell'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto già i versato; il lieve ritardo, cui aveva fatto riferimento la CTR, era stato disciplinato dall'art. 15 ter comma 3 del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'art. 3 comma 1 del d.lgs. n. 159 del 2015; ora, l'art. 15 comma 4 di tale ultimo d.lgs. aveva espressamente statuito che le disposizioni contenute nel precedente art. 3 comma 1 si applicassero a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, 2013 e 2012 e non pertanto alle dichiarazioni riferite, come quella in esame, al 2006; erroneamente pertanto la CTR aveva ricondotto la fattispecie ad un'ipotesi di lieve ritardo ed erroneamente aveva qualificato il comportamento della contribuente come collaborativo ed improntato alla buona fede, atteso che la contribuente aveva pagato in ritardo tutte le rate ed aveva inoltre pagato fino alla dodicesima rata, interrompendo del tutto il pagamento delle rate successive e rimanendo quindi debitrice di ulteriori otto rate, dalla tredicesima alla ventesima; che la contribuente non si è costituita; che l'unico motivo di ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate è fondato; che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.n. 14279 del 2018) l'art. 3 bis d.lgs. n. 462 del 1997, nella versione applicabile temporalmente all'annualità in esame (2006), non comprendeva l'ipotesi del pagamento avvenuto con lieve ritardo; l'articolo in esame prevedeva puramente e semplicemente che il mancato pagamento di una rata alla scadenza prevista comportasse la decadenza della rateazione e la debenza dell'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto già versato; il lieve ritardo, cui aveva fatto riferimento la CTR, era stato disciplinato dall'art. 15 ter comma 3 del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'art. 3 comma 1 del d.lgs. n. 159 del 2015; ora, l'art. 15 comma 4 di tale ultimo d.lgs. aveva espressamente statuito che le disposizioni contenute nel precedente art. 3 comma 1 si applicassero a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, 2013 e 2012 e non pertanto alle dichiarazioni riferite, come quella in esame, al 2006; erroneamente pertanto la CTR ha ricondotto la fattispecie in esame ad un'ipotesi di lieve ritardo ed erroneamente ha qualificato il comportamento della contribuente come collaborativo ed improntato alla buona fede, atteso che la contribuente aveva pagato in ritardo tutte le successive rate ed aveva inoltre pagato fino alla dodicesima rata, interrompendo il pagamento delle rate successive e rimanendo quindi debitrice delle rate dalla tredicesima alla ventesima; che il ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate va pertanto accolto; la sentenza impugnata va cassata e, potendosi decidere la causa nel merito, va respinto l'originario ricorso proposto dalla contribuente, con compensazione integrale delle spese di giudizio, tenuto conto dell'alternativo andamento della controversia nei gradi di merito; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, respinge l'originaria domanda proposta dalla contribuente. Spese compensate
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