CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2021
Cassazione n. 45281/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAzleft-~94se-e944e-pc-Ft-ii udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Caltanissetta, avendo i ricorrenti rinunciato ai motivi di appello relativi alla penale responsabilità, ha rideterminato ex art. 599 bis cod. proc. pen. le pene a loro inflitte per i reati loro rispettivamente contestati. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché proposto personalmente dall'imputato senza l'assistenza di difensore cassazionista avverso sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen. a seguito di concordato sulla pena con rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità penale. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è pure inammissibile, poiché riguardante sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen. a seguito di concordato sulla pena con rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità penale. 3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5/10/2021. [OSCURATO:PERSONA]