Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:C:2008:293
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 21 maggio 2008 – Mihal / Daňový úrad Košice V
(causa C‑456/07)
«Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura – Sesta direttiva IVA – Soggetti passivi – Art. 4, n. 5, primo comma – Organismi di diritto pubblico – Ufficiali giudiziari – Persone fisiche e giuridiche»
Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra di affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 4, n. 5, primo comma) (v. punto 23)
[OSCURATO:PERSONA] di pronuncia pregiudiziale – Najvyšší súd Slovenskej republiky – Interpretazione dell’art. 4, n. 5, primo comma, della
direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile
uniforme (GU L 145, pag. 1) – Non assoggettamento di un organismo di diritto pubblico che svolge attività od operazioni in
quanto pubblica autorità – Inclusione degli ufficiali giudiziari nell’esercizio delle loro funzioni pubbliche – Effetto diretto
[OSCURATO:PERSONA] svolta da un privato, quale quella di ufficiale giudiziario, non è esente dall’imposta sul valore aggiunto per
il solo fatto che consiste nel compimento di atti che rientrano nelle prerogative della pubblica autorità. Anche supponendo
che, nell’esercizio delle proprie funzioni, egli compia tali atti, l’ufficiale giudiziario, ai sensi di una normativa come
quella oggetto della causa principale, esercita la propria attività non già in veste di organismo di diritto pubblico, poiché
non fa parte della struttura della pubblica amministrazione, bensì in forma di attività economica indipendente, esercitata
nell’ambito di una libera professione, e, pertanto, non può fruire dell’esenzione prevista dall’art. 4, n. 5, primo comma,
della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.