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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 10845/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 11 dicembre 2020, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale dello stesso capoluogo, in data 5 luglio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 633, 639-bis cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che genericamente contesta un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto lui ascritto, con particolare riguardo all'elemento soggettivo, risulta manifestamente infondato, in quanto, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, il secondo giudice ha compiutamente indicato a pagina 3 della sentenza impugnata gli elementi probatori da cui desumere l'integrazione dell'occupazione abusiva da parte del prevenuto, anche sotto il profilo soggettivo, sconfessando così le doglianze difensive riproposte in questa sede, che peraltro ineriscono a profili di merito, non sindacabili, pertanto, dal giudice di legittimità; Ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 11 dicembre 2020, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale dello stesso capoluogo, in data 5 luglio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 633, 639-bis cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che genericamente contesta un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto lui ascritto, con particolare riguardo all'elemento soggettivo, risulta manifestamente infondato, in quanto, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, il secondo giudice ha compiutamente indicato a pagina 3 della sentenza impugnata gli elementi probatori da cui desumere l'integrazione dell'occupazione abusiva da parte del prevenuto, anche sotto il profilo soggettivo, sconfessando così le doglianze difensive riproposte in questa sede, che peraltro ineriscono a profili di merito, non sindacabili, pertanto, dal giudice di legittimità; Ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023.
Sentenza Cassazione n. 10845/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris