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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 08176/2023

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e SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Cagliari ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di convalida del sequestro preventivo di un'imbarcazione di proprietà della [OSCURATO:PERSONA], società di diritto statunitense.

2. Ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo, con unico motivo, violazione di legge con riferimento alla ritenuta carenza di interesse.

Si osserva che la richiesta di riesame costituisce l'unico strumento per tutelare i diritti patrimoniali della ricorrente a fronte di un sequestro, reputato illegittimo: sicchè l'interesse alla proposizione del riesame prescinde dalla restituzione della res all'avente diritto, dato che le spese "confluiscono in capo all'indagata come persona fisica e, in caso di condanna, patteggiamento o decisione sfavorevole nel merito, queste dovrebbero essere corrisposte dall'imputata, ancorchè il sequestro fosse illegittimo come lamentato dalla ricorrente".

A sostegno dell'autonomia dell'interesse, si evidenzia che nella richiesta di riesame, e nella successiva memoria, non era mai stata richiesta la restituzione dell'imbarcazione, ma solo l'annullamento del sequestro.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, condividendo le motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.

4. Con memoria di replica, il difensore contesta le conclusioni del P.G. e riprende le argomentazioni svolte in ricorso, insistendo per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Assume rilievo assorbente, su ogni altra questione dedotta, l'intervenuta rinuncia al ricorso da parte del difensore e procuratore speciale della MALDONADO (cfr. l'atto di rinuncia depositato a mezzo PEC in data 11/01/2023).

Tale rinuncia, non corredata dalla prova dell'avvenuto dissequestro del bene, impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Cagliari ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di convalida del sequestro preventivo di un'imbarcazione di proprietà della [OSCURATO:PERSONA], società di diritto statunitense. 2. Ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo, con unico motivo, violazione di legge con riferimento alla ritenuta carenza di interesse. Si osserva che la richiesta di riesame costituisce l'unico strumento per tutelare i diritti patrimoniali della ricorrente a fronte di un sequestro, reputato illegittimo: sicchè l'interesse alla proposizione del riesame prescinde dalla restituzione della res all'avente diritto, dato che le spese "confluiscono in capo all'indagata come persona fisica e, in caso di condanna, patteggiamento o decisione sfavorevole nel merito, queste dovrebbero essere corrisposte dall'imputata, ancorchè il sequestro fosse illegittimo come lamentato dalla ricorrente". A sostegno dell'autonomia dell'interesse, si evidenzia che nella richiesta di riesame, e nella successiva memoria, non era mai stata richiesta la restituzione dell'imbarcazione, ma solo l'annullamento del sequestro. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, condividendo le motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata. 4. Con memoria di replica, il difensore contesta le conclusioni del P.G. e riprende le argomentazioni svolte in ricorso, insistendo per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Assume rilievo assorbente, su ogni altra questione dedotta, l'intervenuta rinuncia al ricorso da parte del difensore e procuratore speciale della MALDONADO (cfr. l'atto di rinuncia depositato a mezzo PEC in data 11/01/2023). Tale rinuncia, non corredata dalla prova dell'avvenuto dissequestro del bene, impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa
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