CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 aprile 2024
Cassazione n. 25755/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15120/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente a ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata ex lege in R oma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende (ags.commail.crt.avvocaturastato.it). -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 6211/2020 depositata il 9/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2024 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’Agente della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. iscriveva a carico del contribuente [OSCURATO:PERSONA] l’ipoteca di cui all’art. 77 del DPR 602/73, a tutela di quanto portato nella cartella n. 09720070140963764000, notificata in data 26.04.2007 ed emessa in relazione al mancato pagamento di tributi erariali per l’anno d’imposta 2002. 1.1. L’iscrizione ipotecaria veniva impugnata dal contribuente con atto di citazione a comparire dinanzi al Tribunale di Velletri, al fine di ottenere il risarcimento del danno -asseritamente subito e consistente nella risoluzione di un contratto preliminare- causato dalla illegittima iscrizione. In particolare, il contribuente sosteneva che le pretese portate nella cartella di pagamento prodromica all’atto cautelare fossero state pagate nel 2006, in seguito alla notifica di avviso bonario da parte dell’ente impositore, il quale, preso atto dell’intervenuto pagamento, aveva disposto, in data 31.08.2009, lo sgravio della cartella. Pertanto il contribuente lamentava l’illegittimità della iscrizione ipotecaria, peraltro non preceduta da comunicazione preventiva ed inoltre rappresentava che la condotta colposa dell’ente di esazione aveva comportato la corresponsione - in virtù di contratto preliminare di compravendita sottoscritto in data 30.06.2009 e risolto in ragione dell’iscrizione ipotecaria medio tempore intervenuta- dell’importo di 120.000,00 euro, pari al doppio della caparra confirmatoria ricevuta dal promissario acquirente. 1.2. Si costituiva resistendo l’Agente della riscossione, affermando che, a fronte della ricezione telematica del provvedimento di sgravio, avvenuta solo in data 31.08.2009, aveva immediatamente provveduto alla chiusura del fascicolo ipotecario con cancellazione dell’iscrizione. Contestava la fondatezza della domanda risarcitoria avversaria, stante la correttezza della propria condotta, la mancata prova del nesso di causalità tra l’iscrizione ipotecaria e la risoluzione del contratto preliminare, l’assenza di prova del danno subito. 2. Con sentenza n. 402/2015 del 6 febbraio 2015 il Tribunale di Velletri accoglieva la domanda risarcitoria. 3. Avverso tale sentenza l’Agente della riscossione proponeva appello dinanzi alla Corte di Appello di Roma; si costituiva il contribuente, resistendo al gravame. 3.1. Con la sentenza n. 6211/2020 del 9.12.2020 la Corte di Appello di Roma, accoglieva l’appello e riformava la sentenza di primo grado, escludendo l’esistenza di danno risarcibile. 4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un unico motivo il ricorrente denunzia, in relazione al disposto dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 77 DPR n. 602/1073, all’art. 7, comma 2, lett. u-bis d.l. 70/2011 convertito in legge n. 106/2011 e all’art. 2043 cod. civ.”. Lamenta l’erroneità della decisione impugnata, là dove non ha ritenuto che l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria, discendente dalla mancata preventiva comunicazione, configurasse un comportamento colposo della [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il motivo è inammissibile. In primo luogo, con motivazione congrua e scevra da vizi logico-giuridici, la Corte territoriale si è puntualmente confrontata con l’interpretazione data da questa Suprema Corte al combinato disposto dell’art. 77 DPR n. 602/1073 e dell’art. 7, comma 2, lett. u-bis d.l. 70/2011 convertito in legge n. 106/2011, evidenziando che “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto incidente in negativo sugli interessi del contribuente, deve essere preceduta, a pena di nullità, anche nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 77, comma 2-bis, introdotto con il d.l. n. 70 del 2011, conv. in l. n. 106 del 2011, dalla comunicazione allo stesso dell'intenzione di procedervi e dalla concessione del termine di 30 giorni per consentirgli l'esercizio del diritto di difesa, avendo quest'ultima disposizione valenza meramente interpretativa, perché espressione del più generale principio dell'obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale immanente nell'ordinamento tributario, fermo restando che, in quanto avente natura reale, l'ipoteca conserva la propria efficacia finché non ne venga disposta la cancellazione ad opera del giudice” (Cass., 22/11/2019, n. 30534; Cass., 23/10/2019, n. 27123; Cass., Sez. Un., 18/09/2014, n. 19667). Peraltro, la Corte territoriale ha precisato che l’iscrizione ipotecaria oggetto di causa è avvenuta in data 19 marzo 2009, quando ancora non era intervenuta la legge n. 106/2011, che ha imposto al concessionario l’obbligo di preventiva comunicazione (p. 6 della sentenza), e che la illegittimità o meno della iscrizione ipotecaria doveva essere valutata, quanto ai previ adempimenti da espletare da parte dell’agente della riscossione, alla luce del quadro normativo applicabile alla fattispecie ratione temporis, dato che le Sezioni Unite di questa Suprema Corte avevano avuto modo di affermare che “Ha carattere innovativo e non interpretativo, ed è quindi privo di efficacia retroattiva, il disposto del D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. u-bis, convertito con modificazioni nella L. n. 106 del 2011, che ha stabilito che "l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1" (Cass., Sez. Un., 5/04/2012, n. 15746). In secondo luogo, la Corte di merito ha accertato che “Nel caso di specie è pacifico che l’agente abbia proceduto alla iscrizione quando ancora non era stato adottato provvedimento di sgravio” (p. 4 della sentenza). Infine, sulla base delle suindicate premesse, la Corte d’appello ha sì affermato l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria per mancata preventiva comunicazione, ma ha rigettato l’azione risarcitoria, sull’espresso rilievo dell’assenza di colpa dell’agente della riscossione. 2.1. L’impugnata sentenza si è pertanto conformata, richiamandoli, agli insegnamenti resi da questa Suprema Corte in tema di riscossione coattiva delle imposte e di correlata iscrizione ipotecaria, doverosamente coordinandoli con il consolidato principio per cui, quand’anche venga rilevata l’illegittimità dell’azione amministrativa, o meglio, nel caso di specie, dell’omissione della preventiva comunicazione che rende illegittima l’iscrizione dell’ipoteca, l’accertamento della responsabilità della p.a. non può arrestarsi a questo mero dato oggettivo, ma deve accertare il requisito soggettivo del dolo o della colpa. Questa Corte ha infatti precisato che “In tema di responsabilità civile della P.A., l'ingiustizia del danno non può considerarsi in re ipsa , quale conseguenza dell'illegittimo esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, dovendo il giudice procedere, in ordine successivo, anche ad accertare se: a) sussista un evento dannoso; b) il danno accertato sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, ad una condotta della P.A.; d) l'evento dannoso sia imputabile alla responsabilità della P.A., sulla base non solo del dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, ma anche del requisito soggettivo del dolo o della colpa” (Cass., 12/02/2021, n. 3630; Cass., n. 16196 del 20/06/2018; Cass., 25508/2011; Cass. n. 29335/2017). Il giudice di appello si è quindi scrupolosamente conformato agli insegnamenti di questa Corte, mentre il rilievo della assenza di colpa dell’Agente della riscossione - che ha proceduto alla iscrizione in relazione alla disciplina normativa vigente ratione temporis come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità dell’epoca e quando ancora non era stato adottato il provvedimento di sgravio- costituisce motivata valutazione di merito, insindacabile in questa sede (tra le tantissime, v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34476). 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4. La peculiarità delle questioni trattate e l’alterno andamento dei precedenti gradi di merito impongono l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previs