CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 12893/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eto Tiziana, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Amato-già ricorrenti-controDi [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente-relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.28730/2025 depositata il 30/10/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 22485/2025Numero sezionale 759/2026Numero di raccolta generale 12893/2026Data pubblicazione 06/05/2026Rilevato che, nell’ordinanza di questa Corte n.28730/2025, depositatain data 30.10.2025, che ha respinto il ricorso per cassazione proposto da[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è stata omessa la pronuncia ex art.93 c.p.c., didistrazione a favore del difensore del controricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]Nocera, degli onorari e delle spese, pur ritualmente instata ai sensi dellanorma richiamata con la necessaria dichiarazione di intervenutaanticipazione;rilevato che per l’adunanza fissata per la correzione di erroremateriale, sulla cui effettuazione ha insistito il difensore di [OSCURATO:PERSONA],Tiziana e [OSCURATO:PERSONA], pur ritualmente avvisati, non hanno depositatomemoria;rilevato che l’omissione della pronuncia ex art.93 c.p.c. è frutto dierrore materiale e può essere corretta con le forme previste dagli art.287,288 c.p.c., secondo l’orientamento interpretativo consolidato di questaCorte di legittimità;rilevato che appare opportuno provvedere all’integrazione deldispositivo dell’ordinanza n.28730/2025, depositata in data 30.10.2025,con indicazione della distrazione delle spese processuali liquidate a favoredel procuratore che le ha anticipate;Dispone che nel dispositivo dell’ordinanza n. 28730/2025, depositatain data 30.10.2025, dopo la condanna della parte ricorrente (Tiziana eSergio [OSCURATO:PERSONA]) al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, infavore del controricorrente ([OSCURATO:PERSONA]), che liquida in euro3.000,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi e agli accessoridi legge nella misura del 15% , sia aggiunta la seguente pronuncia: dispone, ex art.93 c.p.c., la distrazione delle spese processuali, comeliquidate, a favore del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha provveduto alla loro anticipazione ;Numero registro generale 22485/2025Numero sezionale 759/2026Numero di raccolta generale 12893/2026Data pubblicazione 06/05/2026dispone che il presente provvedimento sia annotato sull’originaledell’ordinanza n.28730/2025, depositata in data 30.10.2025, pronunciatada questa Corte di Cassazione;manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gliartt. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma5 disp. att. cod.proc. civ.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2026.Il PresidenteAntonio Scarpa