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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 09005/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; t [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 5 aprile 2022, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui, il 30 settembre 2021, il Magistrato di sorveglianza della stessa città ha respinto la richiesta di concessione di permesso premio formulata ai sensi dell'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. Pen).

A ragione della decisione il Tribunale ha rilevato che, sulla base dei risultati dell'osservazione personologica del detenuto — condannato alla pena di ventiquattro anni di reclusione per il reato di omicidio aggravato dall'art. 416- bis.l. cod. pen., — deve escludersi che egli abbia preso le distanze dal contesto mafioso che ha costituito fertile humus per la commissione dei grave delitto accertato e che, a tal fine, non possono ritenersi sufficienti le positive informazioni acquisite in ordine alla correttezza della condotta serbata in costanza di restrizione carceraria, alla proficua partecipazione, attraverso il lavoro e lo studio, alle attività trattamentali, alle dichiarazioni di presa di distanza dalla realtà criminale di provenienza.

Sotto tale ultimo profilo ha richiamato la relazione di sintesi secondo cui [OSCURATO:PERSONA] si è sempre «dichiarato estraneo all'omicidio, alla sua pianificazione e al sodalizio in seno al quale il grave reato era maturato, pur non sottraendosi a un'analisi degli eventi, riconoscendo il proprio coinvolgimento nel fatto in quanto gestore dell'officina».

Ha, poi, ricordato che nei suoi riguardi è stata dichiarata sussistente la circostanza della collaborazione impossibile in relazione ai fatti di cui alla sentenza di condanna e condiviso il giudizio del Magistrato di sorveglianza secondo cui, nonostante la buona condotta carceraria, la sperimentazione esterna appariva prematura.

Ha, di conseguenza, concluso nel senso che, pur dovendosi prendere atto del positivo percorso detentivo di [OSCURATO:PERSONA], che dimostra di vivere correttamente e costruttivamente la detenzione, le difficoltà segnalate ostano all'avvio del percorso premiale, risultando necessario un ulteriore periodo di osservazione intramuraria.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza del proprio difensore, ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo eccepisce vizio di violazione di legge e di motivazione apparente, per avere il Tribunale di sorveglianza omesso di tener conto dell'evoluzione giurisprudenziale in tema di onere di allegazione asseritamente non rispettato dal detenuto con riferimento agli elementi oggettivi e concreti, rigorosamente verificabili, dai quali desumere l'insussistenza di contatti con la criminalità organizzata o di un rischio di un loro ripristino, oltre che la volontà di riparazione rispetto al gravissimo delitto commesso.

Lamenta inoltre che il tribunale di sorveglianza, a fronte di una richiesta d'integrazione istruttoria sul tema dei rapporti familiari, nonostante dagli atti di osservazione emergesse la disponibilità di punti di riferimento stabili e significativi, ha omesso di provvedere sul punto o, comunque, di motivare le ragioni della mancata attivazione dei poteri officiosi.

2.2. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla dimostrazione dell'intervenuta recisione di collegamenti con la criminalità organizzata.

Il Tribunale di sorveglianza ha evocato i contenuti della nota della direzione distrettuale antimafia del 26 giugno 2021, secondo la quale l'istante sarebbe ancora legato al sodalizio criminale, che tuttavia muove da dati meramente ipotetici e assertivi.

Al contrario, il giudice specializzato avrebbe dovuto valorizzare il notevole decorso del tempo (23 anni) rispetto ai fatti commessi, il lungo periodo di detenzione, il positivo compendio informativo riveniente dall'osservazione penitenziaria.

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta insussistenza di una revisione critica.

L'ordinanza impugnata attribuisce valore negativo all'assenza di revisione critica che, invece, non è del tutto assente, siccome avviata; ciò che, sulla scorta di autorevole giurisprudenza di legittimità (sebbene riguardante il diverso istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale), è elemento necessario e sufficiente per la concessione della misura alternativa e, dunque, anche del beneficio in oggetto.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. La difesa ha depositato memoria di replica con la quale ha avversato le conclusioni della Procura Generale ed è tornata, ribadendoli e precisandoli, sugli argomenti posti a base dei tre motivi di ricorso, insistendo per il loro accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deduce censure infondate e, come tale, dev'essere rigettato.n 2.

L'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, prevede, al primo comma, che «Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro».

L'ottavo comma dell'art. 30-ter specifica, poi, che «La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali».

3. L'istituto dei permessi premio è volto a soddisfare una pluralità di concorrenti esigenze, in quanto caratterizzato dalla specifica funzione pedagogico propulsiva — quale parte integrante del trattamento, di cui costituisce uno strumento cruciale, secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale già con la sentenza n. 504 del 1995 — che si accompagna a quella premiale, strettamente connessa all'osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto ed all'assenza, nel beneficiario, di pericolosità sociale, anche se orientata alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro.

Il giudice, pertanto, a fronte dell'istanza intesa alla concessione dei permessi premio, deve accertare, acquisendo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del permesso con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione, la sussistenza di tre requisiti, integranti altrettanti presupposti logico-giuridici della concedibilità del beneficio e costituiti, rispettivamente, dalla regolare condotta del detenuto, dall'assenza di sua pericolosità sociale e dalla funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608; Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311).

4. Nel caso di condannati, come l'odierno ricorrente, che stiano espiando una pena applicata per reati ostativi «di prima fascia», quale quello di associazione mafiosa e per i quali sia stata accertata la collaborazione impossibile ovvero inesigibile, deve, ulteriormente, tenersi conto del quadro normativo successivo all'intervento operato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 253 del 2019 e n. 20 del 2022.

4.1. Con la prima pronuncia, quanto agli oneri dimostrativi utili a superare la presunzione della permanenza dei legami con l'organizzazione criminale di originaria appartenenza, muovendo dalla peculiare natura dei reati di criminalità organizzata, si è ribaditacnon irragionevolezza della previsione di una presunzione di pericolosità, purché non assoluta, dei detenuti che decidono di non collaborare con la giustizia. [OSCURATO:PERSONA] ha, invero, rilevato come - in mancanza di collaborazione con la giustizia - la presunzione di pericolosità per mancata rescissione dei collegamenti con la criminalità organizzata si basa su precisi dati di esperienza, riassunti nella formula dell'id quod plerumque accidit: l'appartenenza a una associazione di stampo mafioso, infatti, «implica un'adesione stabile ad un sodalizio criminoso, di norma fortemente radicato nel territorio, caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali, dotato di particolare forza intimidatrice e capace di protrarsi nel tempo».

Tali dati di esperienza fanno ritenere non irragionevole presumere che il condannato che non collabora mantenga vivi i legami con l'organizzazione criminale di originaria appartenenza, purché, come si è già precisato, si preveda che tale presunzione sia relativa e non già assoluta e quindi possa essere vinta da prova contraria.

In tali casi, l'esito favorevole della domanda per la fruizione del permesso premio è specificamente subordinato all'avvenuta acquisizione di elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.

Le verifiche propedeutiche all'accertamento delle indicate condizioni devono, pertanto, estendersi, oltre agli ordinari presupposti del permesso premio, all'eventuale esistenza di elementi, concreti e specifici, che siano idonei a escludere non solo l'attualità dei collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata, terroristica o eversiva — requisito espressamente previsto dall'art. 4- bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 — ma anche il pericolo del ripristino di siffatti collegamenti, tenuto conto delle circostanze del caso.

La giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 33743 del 14/7/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281764) ha, in proposito, precisato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, il condannato non collaborante che intenda accedere al permesso premio può limitarsi ad allegare elementi fattuali — quali, ad esempio, l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive o la partecipazione fattiva all'opera rieducativa — che, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge, spettando, invece, al giudice il compito di completare, se necessario, l'istruttoria, anche d'ufficio e restando, comunque, indefettibile l'acquisizione di informazioni dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore distrettuale territorialmente competente e dal Comitato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Tanto, in vista dell'esame in concreto degli elementi «individualizzanti» che caratterizzano il percorso rieducativo del detenuto, dai quali si possa desumere la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro (Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Barranca, Rv. 283096).

Fermo restando che la valutazione, in concreto, degli elementi idonei a superare la presunzione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata deve rispondere a criteri «di particolare rigore, proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del quale si esige l'abbandono definitivo» (così la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 253 del 2019), gli oneri dimostrativi imposti al richiedente il permesso premio non possono basarsi, in misura decisiva, sul suo atteggiamento soggettivo.

4.2. La più recente pronunzia della Corte costituzionale n. 20 del 2022 ha dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità sollevata con riferimento alla diversità di oneri probatori richiesti a chi, rispettivamente, non abbia collaborato con la giustizia per libera scelta o perché oggettivamente impossibilitato, ha osservato che l'accoglimento o meno dell'istanza dipende dalla situazione oggettiva all'esame della magistratura di sorveglianza, alla quale l'ordinamento, non irragionevolmente, è ancorato per stabilirne la forza presuntiva e, conseguentemente, per definire il regime probatorio necessario a superarla.

La situazione soggettiva del detenuto non collaborante per sua scelta diverge da quella che governa i casi di collaborazione impossibile o inesigibile.

Tale differenza è colta dalla prevalente giurisprudenza diMgittimità, ormai stabilizzata in termini di diritto vivente, che ne ha tratto conseguenze in ordine ai diversi standard probatori da soddisfare per vincere la presunzione di pericolosità, oggi relativa, per la concessione del permesso premio.

E' stato, invero, osservato che esiste tra le due categorie di detenuti una «differenza ontologica» (così, tra le tante, Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenze 17 giugno 2021, n. 23862, n. 23859 e n. 23858; 21 gennaio 2021, n. 2593; 6 novembre 2020, n. 31025 e n. 31017; 21 ottobre 2020, n. 29151; 23 marzo 2020, n. 10551; 12 febbraio 2020, n. 5553), che conduce a distinguere «la posizione di chi oggettivamente può, ma soggettivamente non vuole (silente per sua scelta), da quella di chi soggettivamente vuole, ma oggettivamente non può (silente suo malgrado)» (in termini, Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 21 dicembre 2020, n. 36887, richiamata nella sentenza della Consulta.

Nei confronti del detenuto che, pur essendo nelle condizioni di farlo, scelga di non prestare un'utile collaborazione con la giustizia, si giustifica, rispetto a colui che abbia ottenuto l'accertamento dell'impossibilità o inesigibilità della collaborazione, «uno svantaggio sul terreno degli oneri dimostrativi» (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 10 settembre 2021, n. 33743).

Quando invece la collaborazione non potrebbe comunque essere prestata, la giurisprudenza di legittimità ritiene che l'atteggiamento del detenuto assume un significato del tutto neutro, ciò che consente di circoscrivere il tema di prova - ai fini del superamento del regime ostativo - all'esclusione di attualità dei collegamenti.

Questa differenziazione non è stata ritenuta ran irragionevole dalla Corte costituzionale, che ha posto l'accento sulla circostanza che la previsione delle ipotesi di collaborazione impossibile o inesigibile scaturisce da ripetute sue pronunce (sentenze n. 68 del 1995, n. 357 del 1994 e n. 306 del 1993), tese appunto - nella vigenza di un regime basato, senza eccezioni, sulla presunzione assoluta di pericolosità del non collaborante - a distinguere, con disposizioni di minor rigore, la posizione del detenuto cui la mancata collaborazione non fosse oggettivamente imputabile.

Fermo restando che la valutazione delle motivazioni e delle convinzioni soggettive di tutti i detenuti non collaboranti (per scelta o per impossibilità) «potrà sempre avvenire, ed essere opportunamente valorizzata, nella fase dell'esame concernente la valutazione della "meritevolezza" del permesso premio richiesto» (cosi sentenza n. 20 del 2022).

5. Ciò posto, ritiene il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila si sia attenuto ai canoni ermeneutici testé delineati, sebbene con le precisazioni di cui appresso.

Da un canto, infatti, ha dato conto del vissuto criminale del condannato, dell'attuale assenza di pendenze, dell'accertamento nei suoi riguardi della collaborazione impossibile ovvero inesigibile ai sensi dell'art. 58-ter.

Ord. pen, nonché delle circostanze allegate al fine di dimostrare il venir meno della presunzione di collegamenti con l'ambiente criminale di appartenenza.

Dall'altro, tuttavia, ha spiegato, con argomenti di assoluta solidità, come, nel caso in esame, difettino i requisiti che condizionano il rilascio del permesso premio.

5.1. In punto di assenza di elementi sulla scorta dei quali inferire l'assenza di attuali collegamenti con il sodalizio mafioso, pur evidenziandosi l'incongruità del riferimento, contenuto nella parte finale del provvedimento impugnato, al mancato adempimento dell'onere di allegazione di elementi dai quali desumere «l'insussistenza di contatti con la criminalità organizzata o di un rischio di un loro ripristino» (poiché - come già detto - tale ultimo tema di prova è escluso per i soggetti con riferimento ai quali è stata acclarata la collaborazione impossibile ovvero inesigibile), detto erroneo riferimento non ha in alcun modo inciso sulla congrua motivazione del giudice specializzato che ha, difatti, dimostrato come il parametro preso in considerazione ai fini della decisione sia stato esclusivamente quello dell'avvenuta recisione dei legami con il mondo della criminalità organizzata.

Sotto questo profilo il Tribunale ha - con motivazione immune da deficit logici - valorizzato l'assenza di specifiche allegazioni a sostegno del superamento della presunzione relativa, a fronte della gravità e della natura dei fatti oggetto di condanna, nonché delle dichiarazioni del pentito [OSCURATO:PERSONA], compendiate nella nota della direzione distrettuale antimafia, secondo il quale taurino aveva svolto per conto dell'omonimo clan il compito di corriere di cocaina dall'Olanda in Italia; ciò che ha destato nel giudice specializzato «forti perplessità con riferimento alle dichiarazioni di assoluta estraneità rispetto al sodalizio» professate dall'istante.

5.2. In ordine all'attualità della pericolosità sociale, ha valorizzato la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] - secondo la descrizione fattane dagli organi del trattamento - pur avendo osservato un contegno regolare adesivo al trattamento penitenziario, con impegno in attività lavorativa interna, ha perseverato nell'affermare la propria estraneità tanto all'omicidio, che al sodalizio, limitando la propria responsabilità al dato formale di essere "il gestore dell'officina"; sicché non è manifestamente illogica la deduzione secondo cui il condannato avesse scarsamente riflettuto sul proprio passato deviante e che fosse necessaria la prosecuzione dell'osservazione intramuraria.

Pertinente si rivela, al riguardo, il richiamo al consolidato e condiviso orientamento interpretativo secondo cui nel contesto della verifica dell'assenza di pericolosità sociale deve tenersi conto, in senso negativo, della mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, dep. 2017, Patacchiola, Rv. 269195; Sez. 1, n. 9796 del 23/11/2007, dep. 2008, Savio, Rv. 239173; Sez. 1, n. 5430 del 25/01/2005, Liso, Rv. 230924; Sez. 1 n. 27118 del 23/07/2020, Meneghetti, non mass.).

5.3. Del pari prive di pregio le censure concernenti il mancato esercizio del potere/dovere di verifica, anche ufficiosa, di elementi idonei a corroborare l'ipotesi della recisione di collegamenti con la criminalità..

Diversamente da quanto lamentato dal ricorrente, il Tribunale ha motivato la mancata attivazione di tali poteri, correttamente correlandola al mancato adempimento dell'onere di allegazione.

E, d'altro canto, la lettura complessiva del provvedimento rende ragione di tale scelta, per la sostanziale irrilevanza dei temi che la difesa suggeriva di esplorare, posto che il giudizio sull'attuale pericolosità del ricorrente rende ultroneo qualsiasi approfondimento in ordine a ulteriori elementi sul contesto sociale esterno, in cui il detenuto avrebbe potuto essere autorizzato a rientrare.

5.4. A fronte di una decisione che si palesa frutto della complessiva, equilibrata delibazione delle evidenze disponibili, il ricorrente si pone in una prospettiva di mera confutazione, volta a esaltare le circostanze allegate in sede di reclamo, delle quali il Tribunale di sorveglianza ha dato analiticamente atto, stimandole, tuttavia, non idonee a supportare, nella situazione data, l'accoglimento della richiesta di permesso premio, che - va ribadito - è stata disattesa nell'esercizio della discrezionalità riconosciuta alla magistratura di sorveglianza e sulla scorta di un apparato motivazionale esente da deficit logici e giuridici e saldamente ancorato alle emergenze istruttorie.

6. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 aprile 2022, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui, il 30 settembre 2021, il Magistrato di sorveglianza della stessa città ha respinto la richiesta di concessione di permesso premio formulata ai sensi dell'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. Pen). A ragione della decisione il Tribunale ha rilevato che, sulla base dei risultati dell'osservazione personologica del detenuto — condannato alla pena di ventiquattro anni di reclusione per il reato di omicidio aggravato dall'art. 416- bis.l. cod. pen., — deve escludersi che egli abbia preso le distanze dal contesto mafioso che ha costituito fertile humus per la commissione dei grave delitto accertato e che, a tal fine, non possono ritenersi sufficienti le positive informazioni acquisite in ordine alla correttezza della condotta serbata in costanza di restrizione carceraria, alla proficua partecipazione, attraverso il lavoro e lo studio, alle attività trattamentali, alle dichiarazioni di presa di distanza dalla realtà criminale di provenienza. Sotto tale ultimo profilo ha richiamato la relazione di sintesi secondo cui [OSCURATO:PERSONA] si è sempre «dichiarato estraneo all'omicidio, alla sua pianificazione e al sodalizio in seno al quale il grave reato era maturato, pur non sottraendosi a un'analisi degli eventi, riconoscendo il proprio coinvolgimento nel fatto in quanto gestore dell'officina». Ha, poi, ricordato che nei suoi riguardi è stata dichiarata sussistente la circostanza della collaborazione impossibile in relazione ai fatti di cui alla sentenza di condanna e condiviso il giudizio del Magistrato di sorveglianza secondo cui, nonostante la buona condotta carceraria, la sperimentazione esterna appariva prematura. Ha, di conseguenza, concluso nel senso che, pur dovendosi prendere atto del positivo percorso detentivo di [OSCURATO:PERSONA], che dimostra di vivere correttamente e costruttivamente la detenzione, le difficoltà segnalate ostano all'avvio del percorso premiale, risultando necessario un ulteriore periodo di osservazione intramuraria. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza del proprio difensore, ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo eccepisce vizio di violazione di legge e di motivazione apparente, per avere il Tribunale di sorveglianza omesso di tener conto dell'evoluzione giurisprudenziale in tema di onere di allegazione asseritamente non rispettato dal detenuto con riferimento agli elementi oggettivi e concreti, rigorosamente verificabili, dai quali desumere l'insussistenza di contatti con la criminalità organizzata o di un rischio di un loro ripristino, oltre che la volontà di riparazione rispetto al gravissimo delitto commesso. Lamenta inoltre che il tribunale di sorveglianza, a fronte di una richiesta d'integrazione istruttoria sul tema dei rapporti familiari, nonostante dagli atti di osservazione emergesse la disponibilità di punti di riferimento stabili e significativi, ha omesso di provvedere sul punto o, comunque, di motivare le ragioni della mancata attivazione dei poteri officiosi. 2.2. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla dimostrazione dell'intervenuta recisione di collegamenti con la criminalità organizzata. Il Tribunale di sorveglianza ha evocato i contenuti della nota della direzione distrettuale antimafia del 26 giugno 2021, secondo la quale l'istante sarebbe ancora legato al sodalizio criminale, che tuttavia muove da dati meramente ipotetici e assertivi. Al contrario, il giudice specializzato avrebbe dovuto valorizzare il notevole decorso del tempo (23 anni) rispetto ai fatti commessi, il lungo periodo di detenzione, il positivo compendio informativo riveniente dall'osservazione penitenziaria. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta insussistenza di una revisione critica. L'ordinanza impugnata attribuisce valore negativo all'assenza di revisione critica che, invece, non è del tutto assente, siccome avviata; ciò che, sulla scorta di autorevole giurisprudenza di legittimità (sebbene riguardante il diverso istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale), è elemento necessario e sufficiente per la concessione della misura alternativa e, dunque, anche del beneficio in oggetto. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. La difesa ha depositato memoria di replica con la quale ha avversato le conclusioni della Procura Generale ed è tornata, ribadendoli e precisandoli, sugli argomenti posti a base dei tre motivi di ricorso, insistendo per il loro accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deduce censure infondate e, come tale, dev'essere rigettato.n 2. L'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, prevede, al primo comma, che «Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro». L'ottavo comma dell'art. 30-ter specifica, poi, che «La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali». 3. L'istituto dei permessi premio è volto a soddisfare una pluralità di concorrenti esigenze, in quanto caratterizzato dalla specifica funzione pedagogico propulsiva — quale parte integrante del trattamento, di cui costituisce uno strumento cruciale, secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale già con la sentenza n. 504 del 1995 — che si accompagna a quella premiale, strettamente connessa all'osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto ed all'assenza, nel beneficiario, di pericolosità sociale, anche se orientata alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro. Il giudice, pertanto, a fronte dell'istanza intesa alla concessione dei permessi premio, deve accertare, acquisendo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del permesso con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione, la sussistenza di tre requisiti, integranti altrettanti presupposti logico-giuridici della concedibilità del beneficio e costituiti, rispettivamente, dalla regolare condotta del detenuto, dall'assenza di sua pericolosità sociale e dalla funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608; Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311). 4. Nel caso di condannati, come l'odierno ricorrente, che stiano espiando una pena applicata per reati ostativi «di prima fascia», quale quello di associazione mafiosa e per i quali sia stata accertata la collaborazione impossibile ovvero inesigibile, deve, ulteriormente, tenersi conto del quadro normativo successivo all'intervento operato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 253 del 2019 e n. 20 del 2022. 4.1. Con la prima pronuncia, quanto agli oneri dimostrativi utili a superare la presunzione della permanenza dei legami con l'organizzazione criminale di originaria appartenenza, muovendo dalla peculiare natura dei reati di criminalità organizzata, si è ribaditacnon irragionevolezza della previsione di una presunzione di pericolosità, purché non assoluta, dei detenuti che decidono di non collaborare con la giustizia. [OSCURATO:PERSONA] ha, invero, rilevato come - in mancanza di collaborazione con la giustizia - la presunzione di pericolosità per mancata rescissione dei collegamenti con la criminalità organizzata si basa su precisi dati di esperienza, riassunti nella formula dell'id quod plerumque accidit: l'appartenenza a una associazione di stampo mafioso, infatti, «implica un'adesione stabile ad un sodalizio criminoso, di norma fortemente radicato nel territorio, caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali, dotato di particolare forza intimidatrice e capace di protrarsi nel tempo». Tali dati di esperienza fanno ritenere non irragionevole presumere che il condannato che non collabora mantenga vivi i legami con l'organizzazione criminale di originaria appartenenza, purché, come si è già precisato, si preveda che tale presunzione sia relativa e non già assoluta e quindi possa essere vinta da prova contraria. In tali casi, l'esito favorevole della domanda per la fruizione del permesso premio è specificamente subordinato all'avvenuta acquisizione di elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Le verifiche propedeutiche all'accertamento delle indicate condizioni devono, pertanto, estendersi, oltre agli ordinari presupposti del permesso premio, all'eventuale esistenza di elementi, concreti e specifici, che siano idonei a escludere non solo l'attualità dei collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata, terroristica o eversiva — requisito espressamente previsto dall'art. 4- bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 — ma anche il pericolo del ripristino di siffatti collegamenti, tenuto conto delle circostanze del caso. La giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 33743 del 14/7/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281764) ha, in proposito, precisato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, il condannato non collaborante che intenda accedere al permesso premio può limitarsi ad allegare elementi fattuali — quali, ad esempio, l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive o la partecipazione fattiva all'opera rieducativa — che, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge, spettando, invece, al giudice il compito di completare, se necessario, l'istruttoria, anche d'ufficio e restando, comunque, indefettibile l'acquisizione di informazioni dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore distrettuale territorialmente competente e dal Comitato dell'ordine e della sicurezza pubblica. Tanto, in vista dell'esame in concreto degli elementi «individualizzanti» che caratterizzano il percorso rieducativo del detenuto, dai quali si possa desumere la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro (Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Barranca, Rv. 283096). Fermo restando che la valutazione, in concreto, degli elementi idonei a superare la presunzione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata deve rispondere a criteri «di particolare rigore, proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del quale si esige l'abbandono definitivo» (così la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 253 del 2019), gli oneri dimostrativi imposti al richiedente il permesso premio non possono basarsi, in misura decisiva, sul suo atteggiamento soggettivo. 4.2. La più recente pronunzia della Corte costituzionale n. 20 del 2022 ha dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità sollevata con riferimento alla diversità di oneri probatori richiesti a chi, rispettivamente, non abbia collaborato con la giustizia per libera scelta o perché oggettivamente impossibilitato, ha osservato che l'accoglimento o meno dell'istanza dipende dalla situazione oggettiva all'esame della magistratura di sorveglianza, alla quale l'ordinamento, non irragionevolmente, è ancorato per stabilirne la forza presuntiva e, conseguentemente, per definire il regime probatorio necessario a superarla. La situazione soggettiva del detenuto non collaborante per sua scelta diverge da quella che governa i casi di collaborazione impossibile o inesigibile. Tale differenza è colta dalla prevalente giurisprudenza diMgittimità, ormai stabilizzata in termini di diritto vivente, che ne ha tratto conseguenze in ordine ai diversi standard probatori da soddisfare per vincere la presunzione di pericolosità, oggi relativa, per la concessione del permesso premio. E' stato, invero, osservato che esiste tra le due categorie di detenuti una «differenza ontologica» (così, tra le tante, Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenze 17 giugno 2021, n. 23862, n. 23859 e n. 23858; 21 gennaio 2021, n. 2593; 6 novembre 2020, n. 31025 e n. 31017; 21 ottobre 2020, n. 29151; 23 marzo 2020, n. 10551; 12 febbraio 2020, n. 5553), che conduce a distinguere «la posizione di chi oggettivamente può, ma soggettivamente non vuole (silente per sua scelta), da quella di chi soggettivamente vuole, ma oggettivamente non può (silente suo malgrado)» (in termini, Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 21 dicembre 2020, n. 36887, richiamata nella sentenza della Consulta. Nei confronti del detenuto che, pur essendo nelle condizioni di farlo, scelga di non prestare un'utile collaborazione con la giustizia, si giustifica, rispetto a colui che abbia ottenuto l'accertamento dell'impossibilità o inesigibilità della collaborazione, «uno svantaggio sul terreno degli oneri dimostrativi» (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 10 settembre 2021, n. 33743). Quando invece la collaborazione non potrebbe comunque essere prestata, la giurisprudenza di legittimità ritiene che l'atteggiamento del detenuto assume un significato del tutto neutro, ciò che consente di circoscrivere il tema di prova - ai fini del superamento del regime ostativo - all'esclusione di attualità dei collegamenti. Questa differenziazione non è stata ritenuta ran irragionevole dalla Corte costituzionale, che ha posto l'accento sulla circostanza che la previsione delle ipotesi di collaborazione impossibile o inesigibile scaturisce da ripetute sue pronunce (sentenze n. 68 del 1995, n. 357 del 1994 e n. 306 del 1993), tese appunto - nella vigenza di un regime basato, senza eccezioni, sulla presunzione assoluta di pericolosità del non collaborante - a distinguere, con disposizioni di minor rigore, la posizione del detenuto cui la mancata collaborazione non fosse oggettivamente imputabile. Fermo restando che la valutazione delle motivazioni e delle convinzioni soggettive di tutti i detenuti non collaboranti (per scelta o per impossibilità) «potrà sempre avvenire, ed essere opportunamente valorizzata, nella fase dell'esame concernente la valutazione della "meritevolezza" del permesso premio richiesto» (cosi sentenza n. 20 del 2022). 5. Ciò posto, ritiene il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila si sia attenuto ai canoni ermeneutici testé delineati, sebbene con le precisazioni di cui appresso. Da un canto, infatti, ha dato conto del vissuto criminale del condannato, dell'attuale assenza di pendenze, dell'accertamento nei suoi riguardi della collaborazione impossibile ovvero inesigibile ai sensi dell'art. 58-ter. Ord. pen, nonché delle circostanze allegate al fine di dimostrare il venir meno della presunzione di collegamenti con l'ambiente criminale di appartenenza. Dall'altro, tuttavia, ha spiegato, con argomenti di assoluta solidità, come, nel caso in esame, difettino i requisiti che condizionano il rilascio del permesso premio. 5.1. In punto di assenza di elementi sulla scorta dei quali inferire l'assenza di attuali collegamenti con il sodalizio mafioso, pur evidenziandosi l'incongruità del riferimento, contenuto nella parte finale del provvedimento impugnato, al mancato adempimento dell'onere di allegazione di elementi dai quali desumere «l'insussistenza di contatti con la criminalità organizzata o di un rischio di un loro ripristino» (poiché - come già detto - tale ultimo tema di prova è escluso per i soggetti con riferimento ai quali è stata acclarata la collaborazione impossibile ovvero inesigibile), detto erroneo riferimento non ha in alcun modo inciso sulla congrua motivazione del giudice specializzato che ha, difatti, dimostrato come il parametro preso in considerazione ai fini della decisione sia stato esclusivamente quello dell'avvenuta recisione dei legami con il mondo della criminalità organizzata. Sotto questo profilo il Tribunale ha - con motivazione immune da deficit logici - valorizzato l'assenza di specifiche allegazioni a sostegno del superamento della presunzione relativa, a fronte della gravità e della natura dei fatti oggetto di condanna, nonché delle dichiarazioni del pentito [OSCURATO:PERSONA], compendiate nella nota della direzione distrettuale antimafia, secondo il quale taurino aveva svolto per conto dell'omonimo clan il compito di corriere di cocaina dall'Olanda in Italia; ciò che ha destato nel giudice specializzato «forti perplessità con riferimento alle dichiarazioni di assoluta estraneità rispetto al sodalizio» professate dall'istante. 5.2. In ordine all'attualità della pericolosità sociale, ha valorizzato la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] - secondo la descrizione fattane dagli organi del trattamento - pur avendo osservato un contegno regolare adesivo al trattamento penitenziario, con impegno in attività lavorativa interna, ha perseverato nell'affermare la propria estraneità tanto all'omicidio, che al sodalizio, limitando la propria responsabilità al dato formale di essere "il gestore dell'officina"; sicché non è manifestamente illogica la deduzione secondo cui il condannato avesse scarsamente riflettuto sul proprio passato deviante e che fosse necessaria la prosecuzione dell'osservazione intramuraria. Pertinente si rivela, al riguardo, il richiamo al consolidato e condiviso orientamento interpretativo secondo cui nel contesto della verifica dell'assenza di pericolosità sociale deve tenersi conto, in senso negativo, della mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, dep. 2017, Patacchiola, Rv. 269195; Sez. 1, n. 9796 del 23/11/2007, dep. 2008, Savio, Rv. 239173; Sez. 1, n. 5430 del 25/01/2005, Liso, Rv. 230924; Sez. 1 n. 27118 del 23/07/2020, Meneghetti, non mass.). 5.3. Del pari prive di pregio le censure concernenti il mancato esercizio del potere/dovere di verifica, anche ufficiosa, di elementi idonei a corroborare l'ipotesi della recisione di collegamenti con la criminalità.. Diversamente da quanto lamentato dal ricorrente, il Tribunale ha motivato la mancata attivazione di tali poteri, correttamente correlandola al mancato adempimento dell'onere di allegazione. E, d'altro canto, la lettura complessiva del provvedimento rende ragione di tale scelta, per la sostanziale irrilevanza dei temi che la difesa suggeriva di esplorare, posto che il giudizio sull'attuale pericolosità del ricorrente rende ultroneo qualsiasi approfondimento in ordine a ulteriori elementi sul contesto sociale esterno, in cui il detenuto avrebbe potuto essere autorizzato a rientrare. 5.4. A fronte di una decisione che si palesa frutto della complessiva, equilibrata delibazione delle evidenze disponibili, il ricorrente si pone in una prospettiva di mera confutazione, volta a esaltare le circostanze allegate in sede di reclamo, delle quali il Tribunale di sorveglianza ha dato analiticamente atto, stimandole, tuttavia, non idonee a supportare, nella situazione data, l'accoglimento della richiesta di permesso premio, che - va ribadito - è stata disattesa nell'esercizio della discrezionalità riconosciuta alla magistratura di sorveglianza e sulla scorta di un apparato motivazionale esente da deficit logici e giuridici e saldamente ancorato alle emergenze istruttorie. 6. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese